Criterio invarianza di spesa: non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché questo sia “neutralizzato”

Nella Delibera n. 127 del 14 settembre 2017 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 55-bis del Dlgs. n. 165/01, come modificato dal Dlgs. n. 75/17, ovvero sulla clausola legale di invarianza finanziaria per la gestione unificata delle funzioni dell’Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari. La Sezione rileva che il Legislatore usa sinteticamente la frase “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” per significare che l’Amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. Si intende così
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