Nella Delibera n. 127 del 14 settembre 2017 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 55-bis del Dlgs. n. 165/01, come modificato dal Dlgs. n. 75/17, ovvero sulla clausola legale di invarianza finanziaria per la gestione unificata delle funzioni dell’Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari. La Sezione rileva che il Legislatore usa sinteticamente la frase “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” per significare che l’Amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. Si intende così
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