Nella Sentenza n. 20321 del 10 ottobre 2016, la Corte di Cassazione afferma che non è dovuto lo stipendio al dipendente pubblico assolto, per il periodo di detenzione. In particolare, la Suprema Corte rileva che quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell’adempimento dell’obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro.
Gli effetti pregiudizievoli conseguenti alla perdita della retribuzione si riconnettono in tale ipotesi ad un provvedimento della Pubblica Amministrazione necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, che determina l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria (sospensione d’ufficio) e non ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro come nell’ipotesi di adozione di un provvedimento di sospensione facoltativa durante la pendenza del procedimento penale od anche solo disciplinare nei confronti del dipendente.




