Debiti fuori bilancio: elusione delle regole del “Pareggio di bilancio”

Nella Sentenza n. 11 del 29 marzo 2018 della Corte dei conti, Sezione Riunite, la questione controversa in esame riguarda il tema dell’elusione del Patto di stabilità e del saldo di finanza pubblica. La Sezione chiarisce che il concetto di “elusione” deve essere riferito alla “causa reale” dell’operazione economica complessivamente realizzata, dando rilevanza determinante al presunto “intento oggettivamente unico” perseguito. La Sezione, sulla base delle oggettive circostanze temporali rilevate nella Deliberazione impugnata nel caso di specie, ritiene che il ritardo con il quale il Comune in questione ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi nell’ultimo periodo del 2015 e nel 2016 rappresenta un elemento oggettivamente probante ai fini della valutazione della fattispecie di elusione contestata. Sulla tempistica del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l’art. 194, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, nella vigente formulazione, dispone che “con Deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio”. La Deliberazione prevista dall’art. 193, comma 2, è quella relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio da adottare “con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”. L’aggancio della Delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio a quella di salvaguardia degli equilibri risponde all’evidente constatazione che i debiti fuori bilancio per la loro natura possono determinare gravi squilibri nel bilancio. Facendo salva la “… diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di contabilità”, la norma rinvia all’autodeterminazione dell’Ente la fissazione di ulteriori scadenze, in aggiunta a quella inderogabile del 31 luglio di ciascun anno. Inoltre, la Sezione pone in evidenza che la nuova formulazione dell’art. 183, comma 5, del Tuel, disponeche l’impegno deve essere registrato in bilancio “…. quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui viene a scadenza..”. In relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell’art. 183 del Tuel, il Principio della contabilità finanziaria 9.1,dell’Allegato n. A/2 del Dlgs. n. 118/11,dispone testualmente che “l’emersione di debiti assunti dall’Ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”. Deve conseguentemente escludersi la possibilità di detrarre l’ammontare di quanto oggetto di accordi di rateizzazione, in quanto tali accordi riguardano i soli tempi di pagamento ed hanno effetto esclusivamente sulla cassa. Dunque, in conclusione, la Sezione chiarisce che gli Enti Locali sono obbligati ad indicare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste per chi elude il “Pareggio di bilancio”. Il ritardato riconoscimento dei debiti nel 2016 ha generato una violazione del saldo obbiettivo del finanza pubblica, includendo una ripartizione non consentita in più esercizi dei debiti negoziati con i fornitori.