Dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza, passando per gli accordi di conciliazione a distanza fuori udienza e i bonus per i dipendenti che abbiano lavorato in sede lo scorso marzo.
Sono numerosi ed eterogenei i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 in merito alle novità introdotte dal Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) e dal Dl. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità Imprese”).
Il corposo Documento prende le mosse da una serie di quesiti rivolti all’Amministrazione finanziaria da Associazioni di categoria, Professionisti, contribuenti e Direzioni regionali. Proponiamo qui di seguito una selezione di chiarimenti reputati di interesse anche per gli Enti Locali e le loro Società partecipate.
2.1 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione Dichiarazione annuale “Iva”, del Modello “TR”, della “Lipe” e dell’Esterometro del primo trimestre 2020
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 2020, sono compresi i seguenti:
− la presentazione della Dichiarazione annuale Iva (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);
− la presentazione del Modello ‘TR’ relativo al credito Iva, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);
− la presentazione della Comunicazione liquidazione periodica (‘Lipe’) del primo trimestre 2020 (dal 31 maggio al 30 giugno 2020);
− la presentazione della ‘Comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato’, c.d. ‘Esterometro’, del primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020).
Si chiede altresì se, ai fini della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nel periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020, possano beneficiare della sospensione coloro che, non essendosi ancora dotati del registratore telematico, devono, nella fase transitoria, ‘provvedere entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione telematica tramite servizio online ‘F&C’ dell’Agenzia delle Entrate o tramite Intermediario qualificato’”.
Risposta
Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:
– la presentazione della Dichiarazione annuale Iva;
– la presentazione del Modello “TR”;
– la presentazione della Comunicazione della liquidazione periodica Iva (“Lipe”) del primo trimestre 2020;
– la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020.
Tuttavia, in assenza della presentazione della Dichiarazione Iva o del Modello “TR”, gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore ad Euro 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione o del Modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la Dichiarazione Iva o il Modello “TR” anche nel corso del periodo di sospensione. Con riferimento agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi l’Agenzia rinvia a quanto già chiarito nella Circolare Entrate n. 8/E del 2020 (Risposta al quesito n. 1.7, a cui si rinvia).
2.2 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione del Modello “EAS”
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 2020, rientri anche la presentazione del ‘Modello EAS’”.
Risposta
Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del Modello “EAS”. L’Agenzia ricorda, rinviando anche alla Risoluzione n. 110/E del 2012, che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili; per usufruire di questa agevolazione, è necessario che gli enti trasmettano, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, il Modello “EAS” entro 60 giorni dalla data di costituzione degli Enti. Il Modello deve essere inoltre nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
2.3 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione del Modello “Intra-12”
Si chiede di sapere se, tra gli adempimenti sospesi, rientri anche la presentazione del ‘Modello Intra 12’ (Dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da Enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati)”.
Risposta
Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presentazione del Modello “Intra 12”. Riguardo agli Enti Locali, si ricorda che tale Modello deve essere utilizzato limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio dell’attività non commerciale. Il Modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
2.4 Quesito: Trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali
“Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto rientrino anche gli adempimenti a carico dei laboratori e dei produttori abilitati alle verificazioni periodiche di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2005, relativo alle modalità e ai termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell’Elenco dei Tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti dalla lett. c) del punto 10.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003”.
Risposta
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verificazioni periodiche e dell’Elenco dei Tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse verifiche, ricade nella previsione del citato art. 62 del Dl. “Cura Italia”, in quanto adempimento nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e, pertanto, può usufruire della relativa sospensione. In ogni caso, i contribuenti hanno la possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30 giugno 2020, termine ultimo individuato dal medesimo art. 62 per procedere “senza applicazione di sanzioni”.
2.5 Quesito: Richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi Misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT
“Si chiede di conoscere se, nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto, rientrino anche gli adempimenti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003, ai quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all’effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT”.
Risposta
I suddetti adempimenti, le cui scadenze si collocano nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, rientrano nella sospensione di cui all’art. 62, comma 1, del Decreto, e sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
2.6 Quesito: Controlli di conformità dei Misuratori fiscali e Registratori telematici
“Con quale modalità, nel periodo emergenziale da ‘Covid-19’, un’azienda produttrice di registratori telematici può effettuare i controlli di conformità dei Misuratori fiscali e Registratori telematici ai sensi dell’art. 7 del Dm. 23 marzo 1983, nel caso in cui non sia autorizzata ad effettuarli in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, i suddetti ‘controlli di conformità’ dovrebbero essere eseguiti dalle Direzioni provinciali competenti per territorio ?”.
Risposta
Si ritiene che i suddetti controlli, limitatamente al periodo di durata dell’emergenza “Covid-19”, possono essere eseguiti, in proprio dai produttori, che dovranno autocertificare ai sensi del Dpcr. n. 445/2000, l’esecuzione e l’esito positivo dei controlli. Detta autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo Pec, alla Direzione centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.
2.7 Quesito: Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche
“Si chiede se nell’ambito applicativo dell’art. 103 del Decreto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di Misuratori fiscali e Registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 novembre 2006, n. 35/E nel periodo compreso tra il 31gennaio e il 31 luglio 2020”.
Risposta
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si applica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare esplicativa 23 novembre 2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, che così restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2.8 Quesito: Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici
“Si chiede se, nell’ambito applicativo dell’art. 103 del Decreto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di Misuratori fiscali adattati e di Registratori telematici, che siano in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020”.
Risposta
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si applica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le autorizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi alla Dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
3.1 Quesito: Spese condominiali
“Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone)”.
Risposta
Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
3.2 Quesiti: Locazione del negozio e della pertinenza
“Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (‘C/1’) che la pertinenza (‘C/3’), con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi”.
Risposta
Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
4.2 Quesito: Trattamento Iva degli acquisti extra-UE connessi all’emergenza “Covid-19”
“In base alle recenti disposizioni riguardanti le importazioni di mascherine e altro materiale sanitario per l’emergenza ‘Covid-19’, per le quali è stato introdotto un regime di esenzione dai dazi e dall’Iva (cfr. Decisione della Commissione UE n. 2020/491 del 3 aprile 2020 e Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/RU del 3 aprile 2020), è sorto il dubbio se tale regime possa applicarsi anche laddove le importazioni siano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati dal combinato disposto di cui alla lett. c) dell’art. 1, comma 1, della citata decisione e del punto 1 della richiamata Determinazione direttoriale (Organizzazione pubbliche, compresi gli Enti 26 statali, gli Organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle Autorità competenti degli Stati membri, nonché unità di pronto soccorso), nell’ipotesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni. Nel caso in cui si ritenga che il predetto regime di esenzione trovi applicazione anche nei riguardi di soggetti diversi da quelli di cui alla citata lett. c), è necessario chiarire il regime Iva in base al quale i prodotti sanitari importati potranno essere ceduti alle Organizzazioni pubbliche”.
Risposta
Al fine di rispondere al quesito posto, relativo al caso in cui l’importazione sia effettuata da un soggetto diverso da quelli richiamati dalla norma agevolativa, ma il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni, l’Agenzia ha precisato che la formulazione della decisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad applicare l’esenzione Iva (intesa come “esclusione” da Iva, nella terminologia comunitaria) coloro che effettuino le operazioni anche “per conto” dei soggetti indicati (a differenza di quanto invece sostenuto con “assoluta certezza” in alcuni recenti articoli apparsi sulla stampa specializzata nazionale). L’Agenzia ha ricordato infatti “che i benefici della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli stessi beni. Conseguentemente, affinché l’importazione possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto dalla citata Decisione della Commissione europea, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata ‘per conto’ di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi”. Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, l’Agenzia ha ritenuto che il regime agevolativo possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati dall’art. 1, comma 1, lett. c), della predetta decisione della Commissione Europea (c.d. “soggetti legittimati”), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a), della più volte citata Decisione.
5.7 Quesito: Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili
“L’art. 22 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23 ha ulteriormente prorogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo. Si chiede se tale proroga possa essere applicata anche alle comunicazioni degli oneri detraibili per il ‘730’ precompilato”.
Risposta
Tenuto conto che il richiamato art. 22 fa riferimento ai soli obblighi previsti dall’art. 4, comma 6-quater e comma 6-quinquies, del Dpr. n. 322/1998, riguardanti, rispettivamente, la consegna agli interessati e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle “CU”, l’Agenzia ha ritenuto che la proroga al 30 aprile riguardi solo tali adempimenti e non possa essere estesa anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili, per le quali resta fermo il termine del 31 marzo, stabilito dall’art. 1, comma 5, del Dl. n. 9/2020.
5.8 Quesito: Possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto
“Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipologie di accertamenti anche nel periodo di ‘sospensione’ 8 marzo – 31 maggio 2020 ? Nella Circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, si precisa che la previsione normativa di cui all’art. 67, comma 1, del Decreto non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Viene tuttavia chiarito che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, e nella nota n. 1 del citato Documento di prassi, si precisa che: ‘fanno eccezione le attività urgenti o indifferibili’. Si chiede cosa si intenda per attività ‘urgenti o indifferibili’. Rientrano fra queste la notifica di avvisi di accertamenti connessi a procedimenti penali o comunque quegli accertamenti su processi verbali di constatazione nei quali vengono segnalate misure cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose (frodi, fatture per operazioni inesistenti, ecc.) ?”.
Risposta
Come già specificato dalla propria Circolare Entrate 23 marzo 2020 n. 6/E, l’Agenzia rimarca che l’attività degli Uffici non è sospesa, né esclusa, posto che l’art. 67 disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tuttavia, agli Uffici sono state fornite indicazioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività per non sollecitare spostamenti fisici. L’eventuale indifferibilità o urgenza dell’attività di accertamento non può che essere oggetto di una valutazione da farsi da parte dell’Ufficio. Con specifico riferimento agli atti connessi a procedimenti penali, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 331 del Cpp., la denuncia deve essere effettuata “senza ritardo”. L’Agenzia riporta anche il contenuto della Circolare 4 agosto 2000, n. 154, secondo la quale “l’obbligo della trasmissione della notizia di reato sorge nel momento della constatazione del fatto costituente reato ovvero con riferimento alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 2, 3 e 4 (del Dlgs. n. 74/2000) il momento della constatazione del fatto deve intendersi al termine delle operazioni di verifica riguardanti l’anno di imposta interessato”. Tendenzialmente, il momento della constatazione del fatto costituente reato coincide con la formalizzazione dell’atto impositivo che accerti il superamento delle soglie di punibilità o la specifica violazione. In considerazione di quanto sopra, l’Agenzia ritiene che le attività accertative possano rientrare tra quelle aventi le caratteristiche di “indifferibilità o urgenza”. Con riguardo alle misure cautelari, la normativa vigente disciplina dell’art. 22, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, prevede che, “in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’Ufficio o l’Ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presidente ella Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda”. La richiesta di misure cautelari può essere effettuata sulla base del Processo verbale senza necessità di notifica dell’avviso di accertamento, invero come specificato dalla Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, non rientrano tra le udienze rinviate dall’art. 83 del Decreto quelle relative alle misure cautelari. In caso di misure cautelari già concesse alla data dell’8 marzo 2020, per le quali il comma 7 prevede il termine di 120 giorni per la notifica dell’atto, l’Agenzia ritiene che tale termine rientri tra quelli sospesi ex art. 67 del Decreto. La Circolare Entrate 3 aprile 2020, n. 8/E, aveva chiarito come la fattispecie in esame rientrasse nel disposto del citato art. 67.
5.9 Quesito: Ambito di applicazione della sospensione di cui all’art. 67, comma 1, del Decreto
“Si chiede se la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell’art. 67 del Decreto operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino all’interno dell’intervallo, con conseguente nuova scadenza determinata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra l’8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche con riferimento ai termini che spirino fuori dell’intervallo, quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31 dicembre 2020 ci sia un ‘differimento’ di 84 giorni”.
Risposta
Sul punto, l’Agenzia afferma che, in linea generale, l’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini delle attività ma non la sospensione delle attività degli Enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione determina lo slittamento del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso prospettato nel quesito 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
5.10 Quesito: Computo dei giorni per la conclusione dell’adesione
“Si chiede conferma che nel caso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020, nel computo dei giorni per la conclusione di un’adesione debbano essere sommati al termine originario di 60 giorni sia il termine di sospensione di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia quello di 38 giorni previsto dall’art. 83, comma 2, del Decreto, sia quello di 26 giorni previsto dall’art. 36, comma 1, del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, sia quello di 31 giorni previsto dall’art. 1 della Legge n. 742/1969; la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l’adesione, nell’esempio, sarà quindi il 22 settembre 2020”.
Risposta
Per dare compiuta risposta al quesito posto, l’Agenzia ricorda, in via preliminare, che per le varie sospensioni introdotte dal Decreto, le Circolari 23 marzo 2020, n. 6/E, e 3 aprile 2020, n. 8/E, hanno chiarito che, per l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dal successivo art. 83, con riguardo al termine per l’impugnazione. Nello specifico, le Circolari hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione prevista dal sopra richiamato art. 83. L’interpretazione fornita è in linea con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione alla stregua di un termine processuale e trova supporto anche nella formulazione dello stesso art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, il quale fa esplicito riferimento al “termine per l’impugnazione”. Per i motivi sopra esposti, secondo l’Agenzia tale posizione appare applicabile anche a seguito della proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 del termine di sospensione previsto dal citato art. 83. Inoltre, l’Agenzia precisa che risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale ex art. 1. Della Legge n. 742/1969, qualora il periodo di sospensione di cui al citato art. 6, comma 3, ricada tra il 1° agosto al 31 agosto 2020. Quindi, l’Agenzia conferma che la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l’adesione sarà il 22 settembre 2020.
5.12 Quesito: Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 917/1986
“Si chiede se possano essere detratte dall’Imposta lorda, ai sensi dell’art. 15 del Dpr., le spese sostenute per l’acquisto di ‘dispositivi di protezione individuale’ e, in particolare, di mascherine di protezione”.
Risposta
Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche. In linea generale, con riferimento alle spese di acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici, nella Circolare n. 13/E del 2019 è stato ribadito che per fruire della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”. La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” quale il codice “AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)”. Per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è stato pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice “AD”, attestante la trasmissione al Sistema “Tessera sanitaria” della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura “CE” o la conformità alle direttive europee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice “AD” è necessario:
– per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ciascuna 42 tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura “CE”;
– per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).
Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata Circolare n. 20/E del 2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. Con riferimento invece ai dispositivi medici “su misura”, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al Dlgs. n. 46/1997 (“Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”). L’Agenzia ha ricordato inoltre che le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate. Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella Circolare n. 13/E del 2019 è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, ha ritenuto che qualora le “mascherine protettive” siano classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai Provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura “CE” sopra ricordati, le relative spese di acquisto sono detraibili nella misura del 19% ex art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
5.13 Quesito: Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile ai sensi degli artt. 66 e 99 del Decreto
“Si chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dall’art. 66 del Decreto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza Covid-19, al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui conti correnti dedicati con Iban IT84Z0306905020100000066387 (finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di ‘dispositivi di protezione individuale’ (‘dpi’), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.) e con IBAN IT66J0306905020100000066432 (volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del ‘Covid-19’). Si chiede, inoltre, di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui tali erogazioni avvengano mediante specifiche raccolte, per il tramite di intermediari collettori, che raccolgono la somma complessiva e poi la versano nei predetti conti correnti, oppure nel caso in cui le predette erogazioni avvengano mediante piattaforme di crowdfunding”.
Risposta
Come precisato nella Risoluzione Entrate n. 21/E del 28 aprile 2020, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato art. 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta quindi per le erogazioni effettuate in contanti. Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della Società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’art. 66, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della Società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica “Covid-19”. Con riferimento invece alle erogazioni in denaro pervenute al Dipartimento della Protezione civile, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, l’Agenzia ha ritenuto che i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della Piattaforma di crowdfunding o dagli Enti di cui al citato Dpcm. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza “Covid-19”.





