Decreto “Cura Italia”: possibile sanatoria senza sanzioni in caso di omesso versamento delle Addizionali comunali e regionali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021, ha fornito precisazioni in ordine alla sospensione del versamento delle ritenute previsto dall’art. 61, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, a seguito dell’emergenza “Covid-19”. In particolare, è stato chiesto se la sospensione, disposta dalla citata norma, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, si riferisca anche al versamento delle trattenute relative all’Addizionali regionale e comunale, come disposto dal successivo art. 62. 

Il dubbio sorge perché l’art. 61 ha disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, già disposta dall’art. 8 del precedente Dl. n. 9/2020, definendo con maggior precisione il perimetro dei versamenti sospesi e, nello specifico: 

  • ha soppresso il riferimento all’art. 29 del Dpr. n. 600/1973 (contenuto nel richiamato art. 8), stabilendo che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ed escludendo quindi le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato; 
  • ha previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’Iva; 
  • ha esteso la sospensione prevista per il Settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri Settori individuati dal successivo comma 2. 

L’art. 62, comma 2, diversamente dall’art. 61, comma 1, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso di particolari requisiti, richiama espressamente le “trattenute relative all’Addizionale regionale e comunale”.

Nel trasfondere il contenuto dell’art. 8 del Dl. n. 9/2020 nell’art. 61 citato, il Legislatore ha quindi modificato il perimetro dei versamenti sospesi senza tuttavia estendere la sospensione alle trattenute, espressamente menzionate nel successivo art. 62. La lettera della norma non consente dunque di ricomprendere le trattenute relative alle Addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’art. 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella Relazione tecnica e nella Relazione illustrativa al Decreto-legge in argomento che, nel descrivere il contenuto dell’art. 61, non fanno mai riferimento alle trattenute relative alle Addizionali, che invece sono contemplate nel commento all’art. 62. 

Ciò posto – precisa l’Agenzia – “è altrettanto vero che il rappresentato disallineamento tra la formulazione degli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020, unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di Imprese e Professionisti che operano nei Settori più colpiti dall’emergenza ‘Covid-19’, insieme alla risonanza mediatica data alle ‘sospensioni dei versamenti’ in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle Addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta”. 

In tale evenienza – prosegue l’Agenzia – “in applicazione di quanto disposto dall’art. 10, della Legge n. 212/2000, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto – solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti – di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di Addizionali regionali e comunali”.