È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante “Misure urgenti in materia di Energia, Interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del Risparmio”.
Il Provvedimento rinnova le misure in materia di Energia, prevedendo interventi rivolti in particolare ad Imprese e Famiglie in situazioni di difficoltà.
Si riporta di seguito il commento delle norme più rilevanti per gli Enti Locali e le loro Società ed Aziende pubbliche.
Art. 1, commi 4 e 5 – Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel Settore elettrico e del Gas naturale
Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel Settore del Gas naturale, Arera provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di Sistema per il Settore del Gas.
In deroga a quanto previsto dal Dpr. n. 633/1972, le somministrazioni di Gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.
Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Art. 4 – Violazioni degli obblighi in materia di Certificazione dei corrispettivi
È operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata Certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con Partita Iva. In particolare, i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal “ravvedimento operoso” anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.
Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.
Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.




