E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 la Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le Imprese, di poteri speciali nei Settori strategici, nonché interventi in materia di Salute e di Lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Come noto, il Provvedimento in questione è stato varato con l’intento di sbloccare liquidità a beneficio delle Imprese e dei Professionisti, messi a dura prova dagli effetti del “lockdown”.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione, spiccano le semplificazioni delle procedure per l’erogazione dei prestiti da parte degli Istituti di credito, dove la classica istruttoria è stata sostituita dalla semplice autocertificazione.
E’ stato inoltre ampliato inoltre il meccanismo delle garanzie pubbliche, che vede ora la possibilità per le Imprese di ottenere – con garanzia statale al 100% – prestiti fino a Euro 30.000 (contro i precedenti Euro 25.000) e di restituirli anche in 10 anni, contro i precedenti 6.
Altra importante novità è l’estensione alle Società a partecipazione pubblica della garanzia statale del “Fondo delle Pmi” per i prestiti fino a Euro 5 milioni, precedentemente riservata alle Imprese private con massimo 499 dipendenti.
Proponiamo qui di seguito una rassegna delle disposizioni che impattano, in maniera più o meno diretta, anche sul Gruppo Amministrazione pubblica.
Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
A decorrere dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, relativamente agli esercizi chiusi entro tale data, non si applicano le seguenti disposizioni:
- riduzione del Capitale sociale per perdite di oltre un terzo del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, del Cc. per le Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, del Cc. per le Srl);
- riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 del Cc. per le Spa e art. 2482-ter del Cc. per le Srl).
Analogamente, non opera la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, del Cc.
Art. 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, può comunque essere mantenuto il criterio di valutazione nella prospettiva della “continuità aziendale” qualora la stessa risultasse sussistente nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatte salve le modalità di svolgimento delle Assemblee contenute nell’art. 106 del Dl. “Cura Italia”.
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Tale disposizione si applica anche con riferimento ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati.
Inoltre, è facoltà delle Società cooperative che applicano l’art. 2540 del Cc., di convocare l’Assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Art. 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle Società
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle Società a partire dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano:
– l’artt. 2467 del C.c., ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
– l’art. 2497-quinquies del C.c., che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della Società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
Art. 12-ter – Disposizioni in materia di beni di impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, prevista dall’art. 1, comma 696 e segg. della Legge n. 160/2019, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nel bilancio 2020), al 31 dicembre 2020 (quindi nel bilancio 2021) o al 31 dicembre 2021 (quindi nel bilancio 2022).
Quindi, la disposizione prevede uno slittamento di 3 esercizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato dalla Legge n. 160/2019 (bilancio 2019).
Inoltre, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.
Art. 12-quater – Detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali
Tale norma è stata introdotta in sede di conversione e, aggiungendo il comma 3-bis, all’art. 66, del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, dispone che gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972.
Occorrerà un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per capire se gli effetti di tale norma decorrano dalla data di entrata in vigore della Legge n. 40/2020 di conversione oppure retroattivamente, qualificando la stessa come norma di interpretazione autentica.
Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi
Tale norma (da coordinare necessariamente con gli artt. 126 e 127 del Dl. n. 34/2020) interessa isoggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed opera un distinguo:
- tra quelli con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 milioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- tra quelli con ricavi o compensi superiori a Euro 50 milioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/73 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, oltre ad Alessandria e Asti, aggiunte in sede di conversione, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Tutti i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
La norma prevede altresì che la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle Addizionali regionale e comunale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da considerarsi sospesa anche con riferimento agli “Enti non commerciali, compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”, tra cui sono da considerarsi ricompresi gli Enti Locali.
In base poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione riguardi anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi Enti Locali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata secondo il metodo retributivo.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
- con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle Addizionali regionale e comunale, dei contributi Inps e Inail;
- con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in regime d’impresa) occorre verificare i suddetti parametri per capire se e in quale proroga si rientra.
Restano però diversi dubbi da chiarire:
- per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituzionale riguarda soltanto il personale impiegato in tale attività ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico operare un conteggio esatto);
- per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto in split payment non è contemplata in nessun caso ?
- per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non hanno reddito d’impresa ai fini Ires, ma soltanto ai fini Iva, il parametro di confronto con i mesi di marzo e aprile dell’anno precedente è il volume d’affari ? (in caso affermativo, per chi liquida l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico un confronto di dati in tal senso).
I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma inoltre conferma:
– per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del Dl. n. 18/2020;
– per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.
La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl. n. 18/2020.
Sul punto ricordiamo che, come chiarito nella risposta fornita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle Amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 (per esempio: Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, ecc.).
Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, avevamo già evidenziato come tale sospensione sia scarsamente applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali attività o lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto problematico operare un conteggio esatto.
Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
Tale norma abroga il comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 20 –Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno
Tale norma prevede che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per l’anno 2020.
Precisiamo che tale norma interessa gli Enti Locali soltanto se hanno optato per l’applicazione dell’Irap in base al metodo commerciale (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97) e se sono chiamati a versare l’acconto scadente il 30 giugno.
Art. 21 –Rimessione in termini per i versamenti
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza del 20 marzo).
Ricordiamo che il citato art. 60 è una norma di carattere generale che riguarda la proroga di tutti i versamenti in scadenza lo scorso 16/3 ed interessa i soggetti con ricavi superiori a Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgono i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del presente Decreto n. 23/2020, di cui abbiamo dato conto in precedenza.
Art. 22 –Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2020”
Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l’invio delle “CU 2020”.
Art. 23 –Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di febbraio 2020
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
In merito a tale problematica, ricordiamo anche che nella risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare AdE n. 8/E del 2020, è stato chiarito che per i soggetti per i quali opera la sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020 – tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020 in commento – risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dal citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019. I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020.
Per inciso, come già ricordato in sede di commento alla Par. 1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammentiamo che in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 della Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di committenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertanto non sono direttamente interessati nemmeno alla disposizione in commento.
Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società “in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 dello stesso Decreto.
Detti farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Tuir.
Art. 27-bis – Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
I farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del Dl. n. 347/2001, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal “Covid-19”.
Art. 31 – Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Per l’anno 2020, considerati i rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, come conseguenza dell’emergenza sanitaria da “Covid19”, le risorse destinate al salario accessorio del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono incrementate di Euro 8 milioni, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni.
Detta disposizione abroga quanto già previsto dall’art. 70 del Dl. “Cura Italia”.
Inoltre, a decorrere dal 09 aprile 2020, i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli Uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse.




