“Decreto P.A.”: convertito il Legge il Dl. n. 90/14, il quadro delle novità introdotte dalla riforma della P.A.

 

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modificazioni del Dl. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la Trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici giudiziari” (c.d. “Decreto P.A.”, G.U. n. 144 del 24 giugno 2014).

Molte le disposizioni di interesse per gli Enti Locali, tra le quali in particolare segnaliamo:

–       la riforma degli onorari delle Avvocature degli Enti pubblici;

–          le novità in tema di turn over per le assunzioni negli Enti Locali e di mobilità, sia obbligatoria che volontaria;

–          gli interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane;

–          l’introduzione di misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.

Numerose poi le modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 114/14, tra le quali evidenziamo:

–          la proroga dell’entrata in vigore delle nuove norme relative all’acquisizione di beni e servizi (1° gennaio 2015) e all’acquisizione di lavori (1° luglio 2015);

–          la reintroduzione dei diritti di rogito per i Segretari comunali e provinciali non aventi qualifica dirigenziale.

Vediamo ora nel dettaglio le disposizioni d’interesse per gli Enti territoriali alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 114/14.

Art. 1 – Disposizioni per il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni

Il comma 1 dell’art. 1 abroga una serie di disposizioni al fine di favorire il ricambio generazionale nelle P.A., ovvero in particolare:

–          l’art. 16 del Dlgs. n. 503/92, relativo alla facoltà per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti pubblici non economici di trattenere in servizio il dipendente per un periodo massimo di 2 anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;

–          l’art. 72, commi 8, 9 e 10 del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08, che prevedevano disposizioni attuative dell’abrogato art. 16;

–          art. 9, comma 31, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, in base al quale i trattenimenti in servizio per un biennio oltre i limiti di età dovevano essere considerati come nuove assunzioni.

Il comma 2 dispone che i trattenimenti in servizio in essere al 25 giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e non ancora efficaci alla data del 25 giugno 2014, sono revocati.

Il comma 5 sostituisce le disposizioni di cui all’art. 72, comma 11, del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08, riferito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo che tale facoltà può essere azionata anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata che faccia riferimento “alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”:

– a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’art. 24, commi 10 e 12, del Dl. n. 201/11;

– con un preavviso di 6 mesi;

– comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del comma 10 del citato art. 24 (62 anni di età).

Come rilevato anche dall’Anci, con questa disposizione viene procedimentalizzata e messa a regime una misura utile per attuare politiche di ricambio generazionale, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 6 indica poi le modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente art. 1.

Art. 3 – Semplificazione e flessibilità nel turn over

Il comma 5 modifica le percentuali del turn over per gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità, i quali – negli anni 2014 e 2015 – possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, percentuale aumentata all’80% per gli anni 2016 e 2017, mentre a decorrere dall’anno 2018 tali Enti potranno procedere alle assunzioni nella misura del 100% delle cessazioni dell’anno precedente.

Resta fermo il divieto, previsto per le Province, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, di cui all’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.

Restano ferme inoltre le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge n. 296/06.

Viene inoltre previsto che, a decorrere dall’anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile.

Il comma 5-quater, aggiunto dalla Legge di conversione, definisce un regime di turn over ulteriormente favorevole per gli Enti particolarmente virtuosi, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25%, i quali possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, percentuale che dall’anno 2015 sale al 100%.

Viene abrogato l’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08, in base al quale era fatto divieto, agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai fini del computo della percentuale del 50% gli Enti dovevano conteggiare anche le spese sostenute dalle Aziende speciali, dalle Istituzioni e Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che erano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgevano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgevano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

E’ previsto che le Amministrazioni di cui al comma 5 (letteralmente quindi solo Regioni e gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità, ma in via analogica la norma è da ritenersi applicabile anche agli Enti non soggetti al Patto) devono comunque coordinare le politiche assunzionali delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies, del presente art. 3, introdotto in sede di conversione, che ha soppresso le parole “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014”.

Tale ultima disposizione ha recentemente subìto 2 significative modifiche:

– in un primo momento dal comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 147/14 (“Legge di stabilità 2014”), che ha esteso a Società, Aziende ed Istituzioni il regime di divieti e limitazioni alle assunzioni di personale stabilito dalla legge per le Amministrazioni controllanti;

– successivamente dalla Legge n. 89/14, di conversione del Dl. n. 66/14, secondo la quale gli Enti controllati si attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell’Ente controllante, che definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del Settore in cui ciascun soggetto controllato opera.

In sede di conversione del Decreto-legge n. 90/14 è stato introdotto il comma 5-bis, che ha inserito a sua volta il comma 557-quater all’art. 1 della Legge n. 296/06, prevedendo, ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione del precedente 557, che a decorrere dall’anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (triennio 2011-2013).

L’Anci al riguardo ha ricordato che tale specificazione consente di superare l’interpretazione restrittiva della Corte dei conti, Sezione Autonomie, che dapprima con le Delibere nn. 2 e 3 del 2010, e da ultimo con la Delibera n. 27 del 2013, aveva affermato che la disciplina del citato comma 557 determina un obbligo inderogabile di ridurre la spesa per il personale in maniera progressiva e costante e “con riferimento alla spesa di personale dell’anno immediatamente precedente”.

Sempre in sede di conversione è stato inserito il comma 5-ter, con il quale anche gli Enti Locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all’art. 4, comma 3, del Dl. n. 101/13, secondo cui l’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01, è subordinato alla verifica dell’esaurimento delle graduatorie, più nel dettaglio:

a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa Amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell’assenza, nella stessa Amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Da sottolineare che l’abrogazione dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 ha comportato anche la cancellazione di alcune disposizioni di favore, quali:

–         il calcolo nella misura ridotta del 50%, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, dell’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;

–         la possibilità di sostituire integralmente il personale della polizia locale qualora l’incidenza delle spese di personale fosse pari o inferiore al 35% delle spese correnti.

Il comma 6 specifica che i limiti di cui al presente art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

Il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato delle Province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 4, comma 9, del Dl. n. 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla Legge n. 56/14.

Il comma 9, modificando l’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, introduce una deroga ai limiti al ricorso al lavoro flessibile ivi previsti, ulteriore rispetto a quelle stabilite dall’art. 11 dello stesso Dl. n. 90/14 in commento, specificando che le disposizioni ivi previste in merito ai limiti al ricorso al lavoro flessibile non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea. Nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tale disposizione vale anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro.

Infine, il comma 10-bis prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all’art. 3 in commento da parte degli Enti Locali venga certificato dai Revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell’Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell’Interno.

Art. 4 – Mobilità obbligatoria e volontaria

Il comma 1, modificato solo marginalmente dalla Legge di conversione, sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/01.

L’attuale versione del comma 1 prevede che le P.A. possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni, fissando preventivamente irequisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre Amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle Amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro 2 mesi dalla richiesta dell’Amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’Amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’Amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della Funzione pubblica istituisce un Portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

All’interno dell’art. 30 viene introdotto il comma 1-bis, secondo cui “l’Amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’Amministrazione”.

In base all’attuale versione del comma 2, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso Dlgs. n. 165/01, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa Amministrazione o, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, in altra Amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 1 dell’art. 2103 del Codice civile.

Con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa consultazione con le Confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra Amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle Amministrazioni che presentano carenze di organico.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a 3 anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.

Gli accordi, gli atti o le clausole dei Contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 2 sono nulli.

Per favorire i processi di mobilità viene prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le P.A., da attribuire alle Amministrazioni destinatarie dei processi, e sono indicate le modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di tale previsione.

Il comma 2 dell’art. 4 in commento abroga il comma 29 dell’art. 1 del Dl. n. 138/11, convertito con Legge n. 148/11, il quale prevedeva che i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, esclusi i Magistrati, su richiesta del datore di lavoro, fossero tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla Contrattazione collettiva di Comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si faceva riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento era consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.

Il comma 3 prevede che il Dpcm. di cui all’art. 29-bis del Dlgs. n. 165/01 sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14. Tale Dpcm., da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza unificata e sentite le Organizzazioni sindacali, dovrà definire una Tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai Contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, proprio al fine di favorire la mobilità fra i diversi Comparti delle P.A.. Trascorso il termine dei 60 giorni, la Tabella sarà adottata con Decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Assegnazione di nuove mansioni

Il comma 1 apporta alcune modifiche all’art. 34 del Dlgs. n. 165/01 prevedendo, in particolare:

a)      che gli elenchi del personale in disponibilità, di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 34, siano pubblicati sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;

b)     con l’aggiunta di alcuni periodi al comma 4, che nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto dall’art. 33, comma 8 (relativo alla gestione del personale in eccedenza della P.A.), il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione, in deroga all’art. 2103 del Codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una Qualifica inferiore o in Posizione economica inferiore della stessa o di inferiore Area o Categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie,al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso, la ricollocazione non può avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto dall’art. 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all’indennità di cui all’art. 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria Qualifica e Categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30. In sede di Contrattazione collettiva con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono essere stabiliti criteri generali per l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo;

c)      che, nell’ambito della programmazione triennale del personale, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso Amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell’art. 34-bis, comma 5-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, il termine di cui all’art. 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dell’Amministrazione o dell’Ente che utilizza il dipendente.

Il comma 2 aggiunge il comma 567-bis all’art. 1 della Legge n. 147/13 in materia di mobilità tra Società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01. Nel dettaglio, è previsto che le procedure di cui ai commi 566 e 567 del medesimo art. 1 si concludono, rispettivamente, entro 60 e 90 giorni dall’avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure, il personale può presentare istanza alla Società da cui è dipendente o all’Amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa Società o in altra Società.

Art. 6 – Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

Il comma 1 modifica il comma 9 dell’art. 5 del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.

L’attuale versione prevede che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 nonché le P.A. inserite nel conto economico consolidato – come individuate dall’Istat ai sensi della Legge n. 196/09 – non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (la versione precedente prevedeva l’impossibilità di conferire incarichi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse Amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza). Alle suddette Amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in Organi di governo delle Amministrazioni di cui al primo periodo e degli Enti e Società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle Giunte degli Enti territoriali e dei componenti o titolari degli Organi elettivi degli Enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del Dl. n. 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’Organo competente dell’Amministrazione interessata. Gli Organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.

Tale novellata disposizione si applica agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 giugno 2014.

Art. 7 – Prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni

Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, sono ridotti del 50% per ciascuna Associazione sindacale.

Per ciascuna Associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti, può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti dalla norma in commento tra le Associazioni sindacali.

In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Art. 8 – Incarichi negli Uffici di diretta collaborazione

Viene modificato l’art. 1, comma 66, della Legge n. 190/12 (c.d. “Legge Anticorruzione”), la cui attuale versione prevede che tutti gli incarichi presso Istituzioni, Organi ed Enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli Uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli Organismi indipendenti di valutazione,a Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, Avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico.È escluso il ricorso all’istituto dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto cessano di diritto se nei 30 giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data del 25 giugno 2014.

Art. 9 – Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici

Tale noma è stata interamente riformulata in sede di conversione in Legge n. 114/14 del Dl. n. 90/14, prevedendo ora che i compensi professionali corrisposti agli Avvocati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle medesime, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo Sentenza favorevole alle Amministrazioni, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013, mentre nelle ipotesi di Sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli Avvocati dipendenti delle Amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti e in sede di Contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’Amministrazione.

Un regime differente è previsto per gli Avvocati e i Procuratori dello Stato.

I Regolamenti e i Contratti collettivi prevedono criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. In tale sede devono inoltre essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

In ogni caso, a ciascun Avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

L’adeguamento dei Regolamenti e dei Contratti collettivi avviene entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione; in assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni.

Art. 10 – Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

Il comma 1 abroga il comma 4 dell’art. 41 della Legge n. 312/80, in base al quale il compenso mensile spettante ai sensi dell’art. 39, comma 2, della Legge n. 604/62, agli incaricati delle funzioni di Segretario comunale presso Comuni della classe quarta era pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.

Il comma 2 sostituisce l’art. 30, comma 2, della Legge n. 734/73, la cui attuale versione prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuito integralmente al Comune o alla Provincia. In pratica, viene abrogata la possibilità per i Segretari di percepire compensi per le attività di rogito che svolgono per conto dei propri Enti (i Segretari potevano percepire i diritti di segreteria nella misura del 75% dell’incasso, fino alla concorrenza del 30% del proprio stipendio annuale).

Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge n. 734/73, come sostituito dal comma 2 del presente art. 10, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge n. 604/62, è attribuita al Segretario comunale rogante in misura non superiore al 20% dello stipendio in godimento.

Il comma 2-ter, precisa che le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il comma 2-quater, con una modifica all’art. 97, comma 4, lett. c), del Tuel, dispone che l’attività rogatoria svolta dai Segretari comunali e provinciali, quando richiesta dall’Amministrazione, è obbligatoria.

Art. 11 – Disposizioni sul personale delle Regioni e degli Enti Locali

Il comma 1 apporta importanti modifiche all’art. 110 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel).

In particolare, vengono modificati:

a)      il comma 1, la cui attuale versione prevede che lo statuto dell’Ente possa prevedere che la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno 1 unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi dirigenziali a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;

b)     il comma 5, la cui attuale versione prevede che, per il periodo di durata degli incarichi di cui all’art. 110, commi 1 e 2, nonché dell’incarico di Direttore generale di cui all’art. 108, i dipendenti delle P.A. sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Il comma 3 detta una disposizione specifica per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale. In tal caso, è previsto il limite del 10% della dotazione organica per gli incarichi attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato.

Il comma 4 aggiunge il comma 3-bis all’art. 90 del Tuel, prevedendo il divieto per gli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica di effettuare attività gestionale, anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale.

Il comma 4-bis, introdotto in sede di conversione in tema di lavoro flessibile, dispone la possibilità di assunzioni a tempo determinato, stabilendo che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/06. Pertanto, i Comuni sottoposti al Patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal Patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

Il comma 4-quater prevede una deroga ulteriore per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, stabilendo che, a decorrere dall’anno 2014, le disposizioni del citato comma 557 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti. Si rimanda anche a quanto previsto dall’art. 3, comma 9.

In fase di conversione sono state introdotte anche ulteriori disposizioni derogatorie rispetto alle principali norme che contengono vincoli finanziari alla spesa per il personale per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, contenute nel comma 4-ter.

Art. 12 – Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni – tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 266/91 in materia di assicurazione degli aderenti ad Organizzazioni di volontariato – in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o Enti Locali.

Proprio al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte di tali soggetti, i Comuni e gli altri Enti Locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le Associazioni di volontariato. L’Inps, su richiesta di Comuni o degli altri Enti Locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla presente norma.

Art. 13 – Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del “Codice dei contratti” in materia di incentivi per la progettazione

Il “nuovo” art. 13, introdotto in sede di conversione in Legge n. 114/14, abroga i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Dlgs n. 163/06, in materia di incentivi per la progettazione.

Art. 13-bis – Fondi per la progettazione e l’innovazione

Tale norma, introdotta dalla Legge di conversione n. 114/14 in conseguenza della precedente, disciplina le nuove regole sui Fondi per la progettazione e l’innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all’Amministrazione, e in parte all’investimento in innovazione.

Progettazione

La norma interviene sull’art. 93 del Dl. n. 163/06, aggiungendo i commi da 7-bis a 7-quinquies, stabilendo che, a valere sugli stanziamenti in questione, le Amministrazioni pubbliche destinano al “Fondo per la progettazione e l’innovazione” risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

Un importo pari all’80% delle risorse finanziarie del “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento adottato dall’Ente e previsti in sede di Contrattazione decentrata integrativa, tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del “Piano della sicurezza”, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.

Il Regolamento deve stabilire:

–       la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2%, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare;

–       i criteri di riparto delle risorse del Fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

–       i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all’art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d), del Dlgs. n. 163/06.

Il Dirigente o il Responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell’incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo, le corrispondenti risorse costituiscono economie.

Ciascun dipendente non può percepire, a titolo di incentivi, anche da parte di più Amministrazioni, un importo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all’esterno, costituiscono economie.

Innovazione

Il restante 20% delle risorse finanziarie del “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è destinato a finanziare l’investimento in innovazione, attraverso l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 16 – Nomina dei dipendenti nelle Società partecipate

Le modifiche apportate alla disposizione in esame dalla Legge di conversione n. 114/14 riguardano i commi 4 e 5 del Dl. n. 95/12 in materia di composizione dei Consigli di amministrazione delle Società partecipate.

In sostanza, viene meno l’obbligo di nominare dipendenti dell’Amministrazione controllante nei Cda delle Società controllate e snellita la procedura nel caso in cui comunque l’Amministrazione opti per tale soluzione, e viene fatta salva la facoltà di nomina di un Amministratore unico, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13.

Inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di tali Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Infine, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina, come detto facoltativa e non più obbligatoria, di dipendenti dell’Amministrazione titolare della partecipazione, o della Società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, i relativi compensi sono obbligatoriamente riversati all’Amministrazione o alla Società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle norme vigenti, al “Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”. E’ comunque fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

Nel dettaglio, il comma 4 disciplina le Società che erogano “servizi strumentali”, controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato, i cui Cda non potranno essere composti da più di 3 membri, mentre il comma 5 si occupa della composizione dei Cda nelle altre Società pubbliche, purché a partecipazione pubblica totale, diretta o indiretta, i quali potranno, a seconda della complessità dell’attività svolta, essere composti da 3 o 5 membri, fatte salve limitazioni specifiche previste da altre disposizioni di legge (vedi art. 1, comma 729, “Finanziaria 2007” e art. 6, comma 5, Dl. n. 78/10).

L’art. 16, al comma 2 stabilisce che le modifiche di cui sopra, ad eccezione di quelle che si riferiscono ai limiti dei compensi che dovranno essere applicate, come sopra segnalato, dal 1º gennaio 2015, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in commento (pertanto, dai rinnovi dei Cda successivi al 25 giugno 2014).

Art. 17 – Ricognizione negli Enti pubblici e unificazione delle banche-dati delle Società partecipate

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14, il Dipartimento della Funzione pubblica deve predisporre un Sistema informatico di acquisizione di dati e proposte per poter procedere ad una razionalizzazione degli Enti pubblici e di quelli a cui lo Stato contribuisce ordinariamente. Nei 3 mesi successivi all’abilitazione del suddetto Sistema informatico, le P.A. devono inserire dati e proposte riferiti agli Enti pubblici o privati dalle stesse finanziati o vigilati. Oltre detto termine, è inibito alle P.A. il compimento di qualsiasi atto nei confronti degli Enti per cui non abbiano trasmesso i dati, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi Organi. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di conversione, decorso tale periodo, verrà pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’elenco delle Amministrazioni adempienti e di quelle che invece non lo sono. Il comma 2-ter, introdotto in sede di conversione, a sua volta stabilisce che detti elenchi siano pubblicati entro il 15 febbraio 2015.

Con lo stesso meccanismo dovranno essere razionalizzati i servizi strumentali all’attività delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento ai cosiddetti “servizi strumentali”.

Il mancato inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni statali nei termini e modi di cui al periodo precedente, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del Dirigente competente.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le informazioni di cui all’art. 60, comma 3, del Dlgs. n. 165/01 (il costo annuo del personale comunque utilizzato) e dell’art. 1, comma 587, della Legge n. 296/06 (dati inerenti i Consorzi e le Società a totale o parziale partecipazione pubblica), devono confluire nella banca-dati del Mef, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Dm. Mef, di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento.

Pertanto, dalla stessa data sono abrogati i commi da 587 a 591, dell’art. 1 della Legge n. 296/06.

Sempre dal 1° gennaio 2015, il Mef deve acquisire, tramite banche-dati esistenti o mediante comunicazioni dirette, informazioni relative alle Società per azioni partecipate direttamente o indirettamente dalle PA di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01. Le informazioni precise che le Amministrazioni sono tenute a comunicare e le modalità tecniche saranno contenute nel Decreto attuativo di cui sopra.

Tutte le informazioni di cui ai punti precedenti sono rese disponibili alla banca-dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della Legge n. 196/09.

Inoltre, sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su quello del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato l’elenco delle Amministrazioni adempienti e non agli obblighi di comunicazione.

Nella Legge di conversione n. 114/14 è stato aggiunto anche il comma 2-bis, il quale prevede ora la possibilità, per le P.A. coinvolte nella rilevazione dei dati di cui ai commi precedenti dell’art. 17, non solo di consultarli ma anche di aggiornarli.

Art. 17-bis – Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere dati giá presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente

L’art. 17-bis, aggiunto ex novo in sede di conversione, stabilisce che le P.A. non possano richiedere ai cittadini delle informazioni e dei dati che sono giá presenti nella “Anagrafe nazionale della popolazione residente”.

Art. 18 – Soppressione delle Sezioni distaccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle Acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana

L’art. 18 dispone la soppressione di tutte le Sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale, eccezion fatta per la Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. In sede di conversione il termine, inizialmente previsto per il 1˚ ottobre 2014, è stato posticipato al 1° luglio 2015. Sarà un Dpcm. (da emanare entro il 31 marzo 2015) a definire le procedure per il trasferimento del contenzioso pendente presso le Sezioni soppresse e delle risorse umane e finanziarie, al Tar della relativa Regione. I ricorsi, a partire dal 1° luglio 2015, potranno essere depositati unicamente presso la citata sede centrale.

Il comma 3 dell’art. 18 in commento dispone inoltre la soppressione del Magistrato delle Acque per le Province venete e di Mantova, trasferendo le relative funzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

Art. 19 – Soppressione Avcp e definizione delle funzioni dell’Anac

Dal 25 giugno 2014, l’Avcp è soppressa e contestualmente sono considerati decaduti i relativi Organi e trasferiti all’Anac (ridenominata “Autorità nazionale Anticorruzione”) i compiti e funzioni dalla stessa fino ad ora svolti.

A tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell’Anac è chiamato a presentare, al Presidente del Consiglio dei Ministri, un apposito piano di riordino che contempli:

1)      il trasferimento definitivo di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni affidate, con la precisazione che il personale attualmente in servizio presso l’Anac, appartenente ai ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.165/01, confluisce in un unico ruolo insieme al quello in forza nella soppressa Avcp;

2)      la riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i Dirigenti;

3)      la riduzione di almeno il 20% delle spese di funzionamento.

Detto piano acquisirà efficacia a seguito di approvazione con Dpcm., da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla presentazione del medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri. Nelle more dell’approvazione, l’Anac provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Avcp.

In aggiunta ai compiti trasferiti dall’Acvp, l’Autorità nazionale Anticorruzione dovrà ricevere ogni notizia e segnalazioni di illeciti, a seguito della conversione anche da ciascun Avvocato dello Stato e applicare le sanzioni amministrative, da 1.000 a 10.000 Euro, in caso di mancata adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, dei “Programmi triennali di trasparenza” o dei “Codici di comportamento”.

Le somme così versate restano nella disponibilità dell’Autorità, da utilizzare per le proprie attività istituzionali, considerato che dall’applicazione dell’art. 19 in commento non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5-bis, introdotto dalla Legge di conversione n. 114/14, individua in capo al Tribunale in composizione monocratica la competenza per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui sopra.

In aggiunta ai compiti di cui sopra, il Presidente dell’Autorità formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure d’appalto relative all’evento.

Con il precipuo scopo di concentrare l’attività dell’Autorità in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle P.A., tutte le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance vengono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 90/14 in commento, mentre viceversa le funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione passano all’Autorità.

Per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, la Funzione pubblica può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando.

Inoltre, per il riordino delle funzioni in materia di performance, il Governo deve adottare, entro 180 giorni dal 25 giugno 2014, apposito provvedimento, nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche che, a seguito delle modifiche apportate al Decreto in sede di conversione, è finalizzata a valorizzare le premialità nell’ambito dei processi di valutazione della performance, organizzativa e individuale;

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) valutazione indipendente e non più, come nel testo del Decreto ante conversione, validazione esterna dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli Oiv.

A seguito del riordino delle funzioni di cui sopra, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche non provvede più al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività in materia di qualità dei servizi, di cui all’art. 11, Dlgs. n. 286/99, per i quali restano applicabili i Dpcm. recanti gli schemi generali di riferimento già emanati in materia.

Art. 20 – Associazione “Formez PA

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 90/14, il Ministro delegato per la Semplificazione e la P.A. proporrà all’Assemblea dell’Associazione “Formez PA”lo scioglimento dell’Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. Quest’ultimo, entro il 31 ottobre 2014, proporrà un piano per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell’Associazione. In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis, secondo il quale dall’attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 21 – Unificazione delle Scuole di formazione

L’art. 21 dispone la soppressione delle seguenti scuole di formazione: Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Istituto diplomatico “Mario Toscano”, Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Centro di formazione della difesa e Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché sedi distaccate della Scuola nazionale dell’Amministrazione prive di centro residenziale. Le loro funzioni di reclutamento e di formazione saranno attribuite alla Scuola nazionale dell’Amministrazione, che assorbirà anche l’80% delle risorse stanziate in loro favore. Il restante 20% rientrerà nel bilancio dello Stato.

Al comma 3 dell’art. 21 in commento sono inoltre enunciate delle direttive alle quali la Scuola nazionale dell’Amministrazione dovrà adeguare il proprio ordinamento entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 90/14. Si parla di: a) organizzazione in Dipartimenti; b) collaborazione con gli Organi costituzionali, le Autorità indipendenti, le Istituzioni universitarie e l’Istat.

Il secondo periodo del comma 6, aggiunto in sede di conversione del Dl. n. 90/14, specifica che – fino all’emanazione del Dpcm. che stanzierà le risorse finanziarie e strumentali necessarie per completare il passaggio di funzioni, le attivitá formative e amministrative degli Organismi soppressi sono regolate da

accordi conclusi ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, tra la Scuola nazionale dell’Amministrazione e le Amministrazioni di riferimento degli Organi soppressi.

Art. 22 – Razionalizzazione delle Autorità indipendenti

Importanti novità sono introdotte dall’art. 22 per i membri delle seguenti Autorità indipendenti: Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione nazionale per le Società e la Borsa, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la Protezione dei dati personali, Autorità nazionale Anticorruzione, Commissione di vigilanza sui Fondi pensione e Commissione di garanzia dell’Attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In primo luogo questi, una volta cessato il proprio incarico, non potranno essere nominati componenti di un’Autorità indipendente per un periodo pari a 5 anni (vincolo reso piú stringente dalla Legge di conversione, in quanto nella precedente versione si parlava di 2 anni). Ai sensi del comma 4 poi, le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli Organismi di cui al comma 1 dovranno essere gestite in modo unitario, attraverso apposite convenzioni tra gli stessi.

Per quanto riguarda invece la riduzione della spesa, il comma 5 dispone, a partire dal 1° luglio 2014, una riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente di tali Organismi, Dirigenti inclusi. Ai sensi del successivo comma 6 poi, dal 1° ottobre 2014, la loro spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli Organi collegiali non previsti dalla legge dovrà essere ridotta di almeno il 50%.

Interamente riscritto il comma 9, che prevedeva, entro il 30 giugno 2015, che tutte le citate Autorità si trasferissero in una sola sede, gestendo i servizi strumentali in maniera unitaria (per almeno 3 servizi l’avvio era previsto procedere già a partire dal 31 dicembre 2014). La norma, nella sua versione definitiva, prevede che le Autorità gestiscano “i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piú favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20% della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70% del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2% della spesa complessiva.

Art. 23 – Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di “funzioni fondamentali” dei Comuni

Il comma 1 dell’art. 23 ha disposto alcune modifiche alla Legge n. 56/14, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”. In sede di conversione è stata inserita la lett. a) al comma 1 in parola, la quale ha modificato il comma 14 della Legge n. 56/14, sopprimendo, al punto 1), il periodo nel quale, con riguardo alla fattispecie secondo cui in fase di prima applicazione, il Presidente della Provincia e il Presidente della Giunta provinciale che erano in carica alla data di entrata in vigore della stessa Legge rimangono a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed improrogabili, si prevedeva che ciò dovesse essere espletato “nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli Enti Locali dal Tuel”.

Al punto 2) della stessa lett. a) è integrato il quarto periodo, chiarendo che gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del Tuel, restano a carico della Provincia anche quando, in sede di prima applicazione, siano prorogate le funzioni del Presidente della Provincia o del Commissario in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/14.

Alla lett. a) del comma 1, dell’art. 23 in commento, è modificato l’art. 1, comma 15, della citata Legge n. 56/14, attribuendo la competenza all’approvazione dello Statuto delle nuova Città metropolitane alla Conferenza metropolitana, in luogo del Consiglio metropolitano, come originariamente previsto.

Alla lett. b) è modificato il comma 49 del citato art. 1, Legge n. 56/14, che dispone il subentro della Regione Lombardia in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle Società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015. Al n. 1) si provvede ad estendere il subentro suddetto, oltre che nei confronti di tutte le citate partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano, anche a tutte le medesime partecipazioni detenute dalla Provincia di Monza e Brianza. Al n. 2), viene integrato il predetto comma 49, disponendo che, entro il 30 giugno 2014 dovranno essere eseguiti tutti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle predette partecipazioni azionarie alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Al n. 3), viene modificato l’ultimo periodo del comma 49, posticipando al 31 dicembre 2016 (e non più al 31 ottobre 2015) il trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Milano alla Città metropolitana e estendendo tale obbligo di trasferimento anche alle partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza in favore del nuovo Ente provinciale di Monza e di Brianza.

Alla lett. c), del comma 1 in commento, sono introdotti il comma 49-bis e 49-ter. Il comma 49-bis statuisce la disciplina inerente il passaggio delle partecipazioni detenute dalle Province di Milano e di Monza e Brianza alla Regione Lombardia. In particolare, la nuova disposizione prevede che il suddetto passaggio debba avvenire a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore come periziato dall’esperto nominato dal Tribunale di Milano. Il valore delle partecipazioni accertato al momento del subentro della Regione Lombardia costituisce quanto da questa dovuto, rispettivamente, alla Città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza.

Il comma 49-ter, dispone che, contestualmente al subentro della Regione Lombardia nelle Società partecipate dalle Province di Milano e di Monza e Brianza, i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo di dette Società decadono, provvedendo alla ricostituzione degli stessi secondo i modi e i termini di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n. 95/12. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi Organi.

In sede di conversione sono state inserite le lett. da c-bis) a c-quinquies), con le quali sono apportate modifiche atte ad adeguare l’assetto normativo al nuovo sistema elettorale delle Province delineato dalla Legge n. 56/14.

In particolare, alla lett. c-quater) viene integrato il comma 76 della Legge n. 56/14, specificando che ciascun elettore potrà esprimere nell’apposita riga della scheda un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale.

Alla lett. c-quinquies), è disposta la sostituzione del comma 77, stabilendo che, terminato lo scrutinio, l’Ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste, quindi alle relative proclamazioni.

Alle lett. d) ed e) sono apportate alcune modifiche in relazione alla disciplina inerente l’Elezione degli Organi della Provincia in sede di prima applicazione. Più nel dettaglio, alla lett. d) è modificato il termine entro il quale, in fase di prima applicazione, si dovrà procedere all’indizione e allo svolgimento delle Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale per gli Enti i cui Organi scadono per fine mandato nel 2014, portandolo al 12 ottobre 2014 in luogo del 30 settembre 2014 (mentre per gli anni successivi le Elezioni dovranno essere indette e svolte entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli Organi).

Alla lett. e) viene abrogata una parte del comma 81, laddove era disposto che entro il 31 dicembre 2014 si doveva procedere all’Elezione del Presidente, anche tra i Consiglieri provinciali uscenti.

Alla lett. f) è modificato il comma 82 dell’art. 1, della Legge n. 56/14, secondo cui, in sede di prima applicazione, il Presidente della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/14 (8 aprile 2014) ovvero, qualora l’Ente risulti commissariato, il Commissario, a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del Consiglio provinciale, nonché la Giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e degli atti urgenti e improrogabili, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli Enti Locali dall’art. 163, comma 2, del Tuel, fino all’insediamento del Presidente della Provincia. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in commento, nel nuovo testo del comma 82 non è più presente il termine ultimo del 31 dicembre per la scadenza della proroga dell’esercizio a titolo gratuito delle funzioni di cui alle cariche sopra elencate ai fini dell’ordinaria amministrazione.

In sede di conversione sono state introdotte le lett. f-bis) e f-ter). Con la lett. f-bis) è integrato il comma 84, disponendo che restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del Tuel. Con la lett. f-ter) è invece introdotto il nuovo comma 118-bis,che sostituisce l’art. 20 del Dl. n. 95/12, recante: “Disposizioni per favorire la fusione di Comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali. Secondo la nuova disposizione, a decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo a fusioni di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel, o a fusioni per incorporazione di cui all’art. 1, comma 130, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore ad Euro 1,5 milioni.

La norma dispone altresì che alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applichino tutte le norme per le fusioni di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel. Le modalità e i termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni e alla fusione per incorporazione saranno disciplinati con Decreto di natura non regolamentare.

Alla lett. g), integrando il comma 143, è infine disposto che gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge dovranno essere esercitati a titolo gratuito.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-ter, che ridefinisce le procedure per l’entrata in funzione della Città metropolitana di Venezia, a seguito dell’anticipato scioglimento del Consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), del Tuel (impossibilità ad assicurare il normale funzionamento per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati). Secondo la nuova procedura, le Elezioni del Consiglio metropolitano si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti del Consiglio comunale di Venezia, che si terrà durante il turno elettorale ordinario del 2015. La Città metropolitana di Venezia subentrerà alla Provincia a partire dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano. Alla medesima data, il Sindaco del Comune capoluogo assumerà le funzioni di Sindaco metropolitano e si insedierà la Conferenza metropolitana, alla quale competerà l’approvazione dello Statuto della Città metropolitana entro i successivi 120 giorni. In caso di mancata approvazione dello Statuto, si applicherà la procedura per il potere sostitutivo di cui all’art. 8, della Legge n. 131/03.

Il comma 1-quater ha disposto che, dal 1° gennaio 2015, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 14, della Legge n. 56/14, fino all’entrata in funzione della Città metropolitana di Venezia, le attività di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e improrogabili saranno svolte da un Commissario.

Con il comma 1-quinquies è stato prorogato il termine previsto all’art. 14, comma 31-ter, lett. b), del Dl. n. 78/10, relativo agli obblighi di gestione in forma associata delle “funzioni fondamentali” per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o fino a 3.000 se appartenenti a Comunità montane). Il nuovo testo della lett. b) in parola, infatti, prevede che i Comuni interessati dovranno assicurare lo svolgimento di ulteriori 3 “funzioni fondamentali” entro il 30 settembre 2014 e non più entro il 30 giugno 2014.

Art. 23-bis – Modifica all’art. 33 del Codice di cui al Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni

L’art. 23-bis, introdotto dalla Legge di conversione n. 114/14, ha integrato l’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06, disponendo che, per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l’obbligo di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni di Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra Comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, si applica a decorrere dal terzo anno successivo alla loro istituzione.

Art. 23-ter – Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli Enti pubblici

La norma, introdotta in sede di conversione, dispone che gli obblighi di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni di Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra Comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015, con riguardo all’acquisizione di beni e servizi, e dal 1° luglio 2015, per quanto concerne all’acquisizione di lavori.

Tali obblighi non si applicano alle procedure che al 19 agosto 2014 risultavano già avviate, né si applicano altresì alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli Enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località terremotate dell’Abruzzo e dell’Emilia-Romagna.

L’art. 23-ter precisa infine che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a Euro 40.000.

Art. 23-quater – Disposizioni finanziarie in materia di Città metropolitane e Province

L’art. 23-quater, introdotto in sede di conversione, ha posticipato al 10 ottobre, in luogo del mese di luglio, il termine decorso il quale senza che gli Enti abbiano provveduto a versare le somme risparmiate a titolo di contributo alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47, del Dl. n. 66/14, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a procedere al recupero delle somme dovute nei confronti degli Enti interessati.

Art. 23-quinquies – Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico

La disposizione in parola afferma la validità, nelle more del riordino e della costituzione degli Organi collegiali della Scuola, di tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell’Organo collegiale consultivo nazionale della Scuola. La stessa norma dispone che, a partire dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14 in commento e fino alla ricostituzione dei suddetti Organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, i relativi pareri obbligatori e facoltativi non saranno dovuti.

Il comma 2 dispone che le Elezioni del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione saranno bandite entro il 31 dicembre 2014.

Art. 24 – Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard

Il comma 1 dell’art. 24 in commento sancisce che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la P.A., previa intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2014, approverà l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e Autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.

L’Agenda prevede la sottoscrizione di accordi e intese, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 281/97 e dell’art. 8, della Legge n. 231/03, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle Amministrazioni interessate e di proseguire l’attività per l’attuazione condivisa delle misure contenute nel Dl. n. 5/12. A tal fine sarà istituito, presso la Conferenza unificata, un apposito Comitato interistituzionale e – come specificato in sede di conversione – saranno previste le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro Associazioni.

Il comma 2 dispone che, entro il 22 dicembre 2014 (180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 90/14), le Amministrazioni statali sono tenute ad adottare, con Decreto del Ministro competente, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. Nella Legge di conversione n. 114/14 è stato inoltre specificato che questi moduli potranno essere usati dai cittadini e dalle imprese un mese dopo la pubblicazione dei Decreti e che queste disposizioni trovano applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 3 prevede che Governo, Regioni ed Enti Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, dovranno raggiungere degli accordi e delle intese in sede di Conferenza unificata finalizzate ad adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive alle P.A. regionali e agli Enti Locali, che tengano conto delle specifiche normative regionali. Gli Enti Locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese possono avvalersene trascorsi 30 giorni dai medesimi termini.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 4-bis, la modulistica di cui ai commi 2 e 3 dev’essere pubblicata sul sito www.impresainungiorno.gov.it e resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione.

Una importante novità è stata poi introdotta, in sede di conversione, dal comma 3-bis, secondo il quale le P.A. (compresi gli Enti Locali) debbano approvare – entro 180 dall’entrata in vigore della Legge n. 114/14 in commento – un Piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che consentano la compilazione telematica (previa autenticazione tramite il “Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese”).

Infine, il comma 4-ter, anch’esso introdotto ex novo, apporta una modifica all’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 82/05, che permette ai Comuni di conservare nelle loro banche-datile informazioni anagrafiche per lo svolgimento delle funzioni di competenza, ad eccezione delle funzioni anagrafiche, costantemente allineate con i dati contenuti nell’“Anagrafe nazionale della popolazione residente”.

Art. 24-bis – Obblighi di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni

L’art. 24-bis in commento, inserito in sede di conversione, riscrive l’art. 11 del Dlgs. n. 33/13 (c.d. “Decreto Trasparenza”) e specifica che la stessa disciplina prevista per le P.A. si applica anche a:

a) gli Enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla P.A. che conferisce l’incarico, ovvero i cui Amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all’attivitá di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle Societá e agli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivitá di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo da parte di P.A., oppure agli Enti nei quali siano riconosciuti alle Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi.

In caso di partecipazione non maggioritaria da parte delle P.A. alle Societá si applicano, limitatamente all’attivitá di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Art. 24-ter – Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana

L’art. 24-ter, inserito ex novo, prevede, al comma 1, che le regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana siano stabilite con Dpcm. o Dm. Il comma 2 interviene poi sull’art. 71 del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’Amministrazione digitale”) introducendo un termine di 30 giorni per l’espressione del parere da parte delle Amministrazioni competenti, della Conferenza unificata e del Garante per la privacy, scaduto il quale il parere si intende positivo.

Art. 24-quater – Servizi in rete e basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell’art. 24-quater in commento, anch’esso inserito in sede di conversione, si dispone l’applicazione di sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 Euro laddove, a partire dal 180˚ giorno dall’entrata in vigore della presente Legge n. 114/14, non siano adottate le disposizioni di cui all’art. 63 del Dlgs. n. 82/05 (obbligo di utilizzare, per i propri servizi, solo canali e servizi telematici come la Pec, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni e per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi).

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 114/14, le P.A. e le Societá partecipate devono inoltre comunicare – esclusivamente per via telematica – all’Agid, l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Art. 24-quinquies – Comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni

L’art. 24-quinquies in commento, aggiuntivo rispetto alla versione originaria del Dl. n. 90/14, modifica i commi 2 e 3, dell’art. 58, del “Codice dell’Amministrazione digitale”, disponendo che le P.A. comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre Amministrazioni mediante la cooperazione applicativa. L’Agid, sentiti il Garante per la privacy e le Amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro 90 giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le P.A. devono adeguarsi.

L’Agenzia per l’Italia digitale è incaricata di vigilare sull’attuazione del presente art. 24-quinquies.

Art. 25 – Semplificazione per i soggetti con invalidità

Tra le numerose novità introdotte dall’art. 25 per i disabili, segnaliamo – ai Comuni – che l’art. 381, comma 5, del “Codice della Strada”, come novellato dal comma 3 dell’art. 25, prevede che i Comuni stabiliscano (prima era solo una facoltà), anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’art. 11, comma 5, del Dpr. n. 503/96. Resta invece facoltativa la decisione di rendere gratuita o meno la sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Segnaliamo poi che il comma 6-bis, inserito in sede di conversione, stabilisce che, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e i soggetti con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione per la visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Inps.

Art. 28 – Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria

Il presente art. 28, modificato in sede di conversione del Decreto, dispone che, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale sia ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40% e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%.

Al comma 2 è introdotto il meccanismo dei costi standard, definiti dal Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (Sose) Spa e l’Unioncamere per la determinazione delle tariffe e dei diritti. Si tratta di parametri che, fermo restando l’obbligo di non gravare con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere implementati secondo criteri di efficienza, perseguibile anche attraverso l’accorpamento di enti ed organismi del sistema camerale

Art. 29 – Nuove norme in materia di iscrizione nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Il presente arti. 29 sostituisce il comma 52, dell’art. 1, della Legge n. 190/12, e di seguito inserisce il comma 52-bis.

In materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., per le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, di noli a freddo di macchinari, di fornitura di ferro lavorato, di noli a caldo, di autotrasporto per conto di terzi e guardiani dei cantieri, è ora previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 159/11 (P.A. e gli Enti pubblici, gli Enti e le Aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico e le Società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche), indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice “Antimafia” di cui al Dlgs. n. 159/11, come specificato in sede di conversione del presente art. 29, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di un apposito Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’Elenco.

L’iscrizione nell’Elenco tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

In fase di prima applicazione della norme, comunque non oltre il 25 giugno 2015, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 159/11, per le attività sopra indicate, procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda d’iscrizione nell’Elenco in parola.

In sede di conversione, è stata stabilita la procedura da seguire in sede di prima applicazione delle norme di cui al presente art. 29. Più precisamente, nel caso in cui l’aggiudicazione sia avvenuta esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è previsto l’obbligo, a carico della stazione appaltante, di informare la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Art. 30 – Unità operativa speciale per Expo 2015

Il comma 1 attribuisce al Presidente dell’Autorità nazionale per l’Anticorruzione (Anac) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. Per le finalità in parola, il Presidente dell’Anac si avvale di un’apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. In sede di conversione del Dl. 90/14 con Legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato aggiunto un periodo al comma 1, prevedendo un termine di operatività della suddetta Unità operativa speciale: essa opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Ai fini dell’espletamento dei richiamati compiti di sorveglianza e garanzia delle procedure relative alla realizzazione delle opere per Expo Milano 2015, al Presidente dell’Anac sono attribuiti nuovi compiti:

a) verifica preventiva della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle altre attività connesse ad Expo 2014, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza (ex Legge n. 190/12), e verifica del corretto adempimento degli accordi sottoscritti in materia di legalità;

b) poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6, comma 9, del “Codice dei contratti”.

Il comma 3 prevede che il Presidente Anac possa partecipare alle riunioni della Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle Grandi opere di cui all’art. 3-quinquies, comma 2, del Dl. n. 135/09.

Il comma 4, come modificato ed integrato in sede di conversione del Decreto in commento, prevede che all’attuazione del presente art. 30 si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell’Anac e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 31 – Modifiche all’art. 54-bis del Dlgs. n. 165/01

La norma modifica l’art. 54-bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”), del Dlgs. n. 165/01, prevedendo che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia, oltre che all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all’Autorità nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Art. 32 – Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di Imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione

L’art. 32 prevede che, nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria proceda penalmente contro un’Impresa aggiudicataria di un appalto per i delitti dei privati e dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis, del Codice penale), ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli Organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o, alternativamente, di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’Impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

Le disposizioni di cui al presente art. 32 si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.

Con la conversione del Decreto, le disposizioni di cui all’art. 32 sono ora estese anche alla fattispecie della “concessione di lavori pubblici” e ai “contraenti” della P.A. in generale e non più solo agli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, come invece nella stesura originaria.

Art. 33 – Parere su transazione di controversie

Nel caso di transazioni di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di transazione la Società Expo 2015 può richiedere un parere sulla proposta transattiva all’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 34 – Contabilità speciale per Expo Milano 2015

La norma dispone che gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della Segreteria del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità individuate dal medesimo Commissario, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell’ambito delle spese di funzionamento previste per l’Evento Expo 2015, con l’obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell’Evento Expo Milano 2015, in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.

Art. 35 – Divieto di transazioni della P.A. con Società estere che non permettono l’identificazione dei soggetti proprietari

Fino al recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive europee in materia di aggiudicazione contratti di concessione, appalti pubblici e utilities, ed al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell’attività delle P.A., è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e le Società estere di cui non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, ferma restando la possibilità da parte della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica.

Detta disposizione non trova applicazione nel caso in cui siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della Società estera in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 231/07 (disposizioni Antiriciclaggio).

Art. 36 – Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a Infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Per quanto attiene ai lavori di realizzazione delle Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e degli insediamenti produttivi strategici, nonché delle Infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, il controllo dei flussi finanziari è attuato e monitorato prescrivendo che i soggetti responsabili di dette opere debbano procedere ai pagamenti secondo le procedure previste per il Siope e provvedere a far riportare il Cup (“Codice unico di progetto”) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori, nonché rispondendo che i contraenti generali debbano uniformarsi alle prescrizioni Cipe in tema di accordi di sicurezza sulle misure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d’infiltrazione mafiosa (Deliberazione Cipe n. 45/11).

A tal fine, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata Delibera n. 45/11, nonché alle ulteriori prescrizioni che saranno contenute nelle successive Delibere Cipe di aggiornamento.

Per i contratti in essere, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate, entro il 27 dicembre 2014, alle indicazioni della citata Deliberazione Cipe.

Art. 37 – Trasmissione ad Anac delle varianti in corso d’opera

L’art. 37 è stato completamente riscritto in sede di conversione del Dl. n. 90/14 in commento, prevedendo, in 2 commi, una differente disciplina della trasmissione delle varianti in corso d’opera a seconda dell’importo – sopra o sotto soglia comunitaria – dell’appalto al quale esse si riferiscono. L’art. 37 infatti prevede, al comma 1, che, fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’art. 7 del “Codice dei contratti” (Dlgs. n. 163/06), per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo Codice (cioè, le varianti in corso d’opera ammesse per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale e per difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore), di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Anac entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il comma 2 dispone che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 del “Codice dei contratti” sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le Sezioni regionali, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’Anac. In caso di inadempimento, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, comma 11, del “Codice dei contratti” (sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 25.822).

Art. 38 – Processo amministrativo digitale

L’art. 38 in commento prevede che il Dpcm. di cui all’art. 13, dell’Allegato n. 2, al Dlgs. n. 104/10, contenente le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del Processo amministrativo telematico, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14 oggetto d’analisi. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale rendono il loro avviso entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

In sede di conversione, è stato inserito il comma 1-bis, che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell’art. 136 del Codice del processo amministrativo. Tale disposizione, nella sua nuova formulazione, prevede che tutti gli atti e i provvedimenti del Giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli Uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.

Art. 39 – Semplificazioni degli oneri formali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici

La norma in commento, come integrata in sede di conversione del Dl. n. 90/14, introduce il comma 2-bis, all’art. 38 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”), prevedendo che, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell’art. 38 del medesimo Codice, il concorrente che vi ha dato causa è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’1 per mille e non superiore all’1% del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 Euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà un termine al concorrente, non superiore a 10 giorni, entro cui rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, decorso inutilmente il quale il concorrente sarà escluso dalla gara.

Viceversa, in caso di dichiarazioni non essenziali o indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Ogni variazione che potrà intervenire, anche in conseguenza di una Pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nemmeno per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Inoltre, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 46 del “Codice dei Contratti”, si dispone che, quanto sopra previsto in merito alle irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, si applichi anche ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Le modifiche di cui ai punti precedenti trovano applicazione per le procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

E’ infine soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 9 del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14, secondo il quale, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al suddetto comma 3, sarebbero state individuate anche le relative modalità di attuazione.

Art. 40 – Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

Il presente art. 40 ha modificato l’art. 120 del Codice del processo amministrativo.

La lett. a) ha sostituito il comma 6, prevedendo che il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare qualora ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata in un’udienza fissata d’ufficio, da tenersi entro 45 giorni (termine così modificato in sede di conversione del Dl. n. 90/14) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. La segreteria deve dare immediato avviso alle parti della data d’udienza, a mezzo Pec. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata ad un’udienza da tenersi non oltre 30 giorni, alternativamente nell’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori, l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa. In sede di conversione, sono state aggiunte al suddetto comma 6 ulteriori previsioni volte a consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo: le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale Forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le Associazioni di categoria riconosciute degli Avvocati amministrativisti, tenendo conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Con il medesimo Decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il Giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la Sentenza di primo grado e di revocazione della Sentenza di appello.

Il comma 2-bis dell’art. 40 del Decreto in commento, inserito in sede di conversione dello stesso, prevede che le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal suddetto Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sono applicate in via sperimentale per 2 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14 in esame, specificando che, al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

La lett. b) ha inserito il comma 8-bis, il quale, nella versione modificata in sede di conversione del Dl. n. 90/14, prevede che il Collegio, quando dispone le misure cautelari di cui all’art. 119, comma 4, può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5% del suddetto valore. Le citate misure sono disposte per una durata non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza.

La lett. c) ha disposto la sostituzione del comma 9, prevedendo che il Tar deposita la Sentenza con la quale definisce il giudizio entro 30 giorni (termine così modificato in sede di conversione del Dl. 90/14) dall’udienza di discussione. Resta ferma la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro 2 giorni.

Il comma 2 ha sancito che le prescrizioni sopra riportate si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Art. 41 – Misure per il contrasto all’abuso del processo

Con il comma 1 del presente art. 41 sono state introdotte alcune modificazioni all’art. 26 del Codice del processo amministrativo, in materia di spese del giudizio.

La lett. a), come modificata in sede di conversione del Dl. n. 90/14, ha aggiunto un periodo al comma 1 del suddetto art. 26, che dispone che il Giudice, anche d’ufficio, può anche condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

La lett. b) ha previsto, mediante l’integrazione del comma 2 in materia di sanzioni per la c.d. “lite temeraria”, che nelle controversie sugli appalti di cui agli artt. 119, lett. a) e 120, l’importo della sanzione pecuniaria (non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio) può essere elevato fino all’1% del valore del contratto, ove superiore al limite stabilito dalla norma.

Art. 42 – Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel Processo amministrativo

Il presente art. 42 ha esteso al Processo amministrativo la disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica previste per il processo civile.

Art. 43 – Disposizioni in tema di informatizzazione del Processo contabile

Con il comma 1 del presente art. 43 è stato stabilito che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche. I relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché venga garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel Dlgs. n. 82/05. Le regole tecniche e procedurali relative ai citati processi sono stabilite con i Decreti di cui all’art. 20-bis, del Dl. n. 179/12.

Il comma 2 ha esteso al Processo contabile l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 16, 16-ter,e 16-quater, del Dl. n. 179/12, in quanto compatibili, sulla base delle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i Decreti di cui al comma precedente.

In base al comma 3, il Pm. contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i Decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall’ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi Pec di cui all’art. 16-ter, del Dl. n. 179/12.

Art. 44 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Con il presente art. 44 è stato previsto l’obbligo di deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti iniziati innanzi al Tribunale ordinario dopo il 30 giugno 2014, mentre per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 il dispositivo dell’art. 44 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014, data fino alla quale i documenti possono essere depositati con modalità telematica e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. L’obbligo di deposito telematico è stato introdotto mediante rinvio ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 16-bis, del Dl. n. 179/12.

Il comma 2 ha apportato alcune modifiche al sopra citato art. 16-bis.

La lett. a) ha precisato, mediante la modifica del comma 1, che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le P.A. per stare in giudizio e di conseguenza il deposito telematico rimane escluso per i soggetti precedentemente citati.

La lett. b), nel sostituire il comma 5, ha previsto che, con uno o più Decreti aventi natura non regolamentare, il Ministero della Giustizia può individuare i Tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

La lett. c) ha previsto l’introduzione del comma 9-ter, il quale dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2015, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di Appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Le stesse modalità sopra citate devono essere osservate per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le citate modalità, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più Decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della Giustizia può individuare le Corti di Appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

Art. 45 – Modifiche al Codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della Sentenza

L’art. 45 in parola ha apportato alcune modificazioni al Codice di procedura civile.

La lett. a) ha eliminato, mediante la sostituzione dell’art. 126, comma 2, del Cpc., l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte di terzi, disponendo che il citato verbale venga firmato digitalmente dal Cancelliere, che darà lettura dello stesso agli eventuali intervenuti all’udienza.

La lett. b) ha previsto, mediante l’integrazione dell’art. 133, comma 2, del Cpc., che la comunicazione effettuata dalla cancelleria mediante Pec non deve più limitarsi al solo dispositivo della Sentenza, ma deve contenere il testo integrale della stessa. In sede di conversione, è stato specificato che la suddetta comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 Cpc..

La lett. c) ha statuito che le dichiarazioni delle parti di cui all’art. 207, comma 2, del Cpc., non devono più essere sottoscritte dal dichiarante.

In sede di conversione del Dl. n. 90/14 in commento, è stato aggiunto il comma 1-bis, che reca alcune modifiche alle disposizioni per l’attuazione del Cpc..

Art. 45-bis – Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche

L’art. 45-bis, inserito in sede di conversione, reca alcune modifiche al Cpc. in materia di contenuto degli atti di parte e alle disposizioni del Dl. n. 179/12, convertito dalla Legge n. 221/12, in materia di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.

In particolare, viene modificato l’art. 125, comma 1, Cpc, prevedendo che il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.

Viene aggiunto il comma 1-bis all’art. 16-ter del Dl. n. 179/12, convertito dalla Legge n. 221/12, che prevede che le disposizioni del comma 1 del suddetto articolo – che specificano cosa si intende per pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale (elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del Dl. n. 179/12, dall’art. 16, comma 6, del Dl. n. 185/08, convertito dalla Legge n. 2/09, dall’art. 6-bis del Dlgs. n. 82/05, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia) – si applicano anche alla Giustizia amministrativa.

Inoltre, è inserito l’art. 16-septies, concernente il tempo delle notificazioni con modalità telematiche, secondo il quale la disposizione dell’art. 147 Cpc. (le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche e specifica che quando la notificazione è eseguita dopo le ore 21, la stessa si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Il comma 3 dell’art. 45-bis del Decreto in commento modifica l’art. 136 del Codice del processo amministrativo, prevedendo che i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla Segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

Il comma 4 modifica l’art. 13, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Dpr. n. 115/02, disponendo che le conseguenze previste dal suddetto comma (aumento della metà del “contributo unificato”) si verificano nell’ipotesi in cui il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 125, comma 1, Cpc..

Art. 46 – Modifiche alla Legge n. 53/94

L’art. 54 in esame ha modificato la Legge n. 53/94, rubricata “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

Con la lett. a) è stato eliminato il requisito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine nel cui Albo l’Avvocato è iscritto per l’invio delle comunicazioni mediante Pec.

Con la lett. c) è stato disposto che se l’atto viene notificato via Pec non è dovuto il pagamento previsto al momento dell’esibizione o del deposito degli atti notificati.

In sede di conversione, con la lett. c-bis) è stato aggiunto all’art. 9 della suddetta Legge n. 53/94 il comma 1-ter, secondo cui, in tutti i casi in cui l’Avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis,estraendo quindicopia su supporto analogico del messaggio di Posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Dlgs. n. 82/05.

La lett. d) ha eliminato l’obbligo di pagamento dei diritti dovuti per le notifiche telematiche, mediante la modifica dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 53/94.

Il comma 2 ha disposto che le norme di cui all’art. 16-quater, commi 2 e 3, del Dl. n. 179/12, non si applicano alla Giustizia amministrativa.

Art. 47 – Modifiche in materia di indirizzi di Posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione

L’art. 47 dispone la proroga al 30 novembre 2014 del termine di cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/12 (c.d. Decreto “Crescita 2”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/12. Entro tale data le P.A., compresi gli Enti Locali, devono comunicare al Ministero della Giustizia, l’indirizzo di posta elettronica a cui intendono ricevere le comunicazioni e notificazioni.

Art. 48 – Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche

Il comma 1 ha sostituito l’art. 530, comma 6, del Cpc., disponendo che il Giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le citate modalità risultino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Il comma 2 ha previsto che la novella normativa di cui al comma 1 si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento.

Art. 49 – Disposizioni in materia di informatizzazione del Processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del “contributo unificato

Il comma 1, lett. a), ha disposto che, nei giudizi tributari nei quali la parte sta in giudizio da sola non abbia comunicato l’indirizzo Pec, può indicare un indirizzo di posta al quale ricevere la comunicazione.

La successiva lett. b) ha previsto che, in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di Pec ovvero di mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Il comma 2 ha determinato che l’invito al pagamento dell’importo dovuto a titolo di “contributo unificato” è notificato, a cura dell’Ufficio e anche tramite Pec nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’Ufficio.

Art. 50 – Ufficio per il processo

Il comma 1 dell’art. 50 in commento ha previsto l’introduzione dell’art. 16-octies, del Dl. n. 179/12, il quale dispone che, al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono costituite, presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”.

Il comma 2 dell’art. 50 aggiunge le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari agli Enti presso i quali i laureati in giurisprudenza possono effettuare un tirocinio teorico-pratico ai sensi dell’art. 73, del Dl. n. 69/13. E’ stato inoltre disposto che l’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per Magistrato ordinario, a norma dell’art. 2, del Dlgs. n. 160/06. Costituisce altresì titolo idoneo per l’accesso al concorso per Magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito previsti per l’accesso allo stage e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio.

Art. 50-bis – Modifiche all’art. 73 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98

Le modifiche apportate dall’art. 50-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto in commento, all’art. 73 del Dl. n. 69/13, convertito dalla Legge n. 98/13, prevedono l’attribuzione, agli ammessi allo stage, di una borsa di studio, demandando ad un Decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la determinazione annuale dell’ammontare delle risorse a ciò destinate, i requisiti per l’attribuzione della suddetta borsa di studio, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 51 – Razionalizzazione degli Uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica

Il comma 1 ha disposto, mediante la modifica dell’art. 162, comma 1, della Legge n. 1196/60, che le Cancellerie delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno 4 ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi Presidenti, sentiti i Capi delle Cancellerie interessate.

Con il comma 2, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, del Cpc.. Quando il messaggio di Pec eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del Responsabile per i Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di Pec. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Art. 52 – Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice

Il comma 1, lett. a), del presente art. 52 ha disposto che il Difensore, il Consulente tecnico, il Professionista delegato, il Curatore ed il Commissario giudiziale, hanno la facoltà di estrarre con modalità telematiche, copie analoghe o informatiche degli atti e dei provvedimenti e possono attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico con totale esenzione del pagamento dei diritto di copia. Le disposizioni testé citate non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del Giudice.

La successiva lett. b) ha introdotto l’art. 16-sexies, al Dl. n. 179/12, il quale prevede che, salvo quanto statuito dall’art. 366, del Cpc., le notificazioni ad istanze di parte previste dalla legge, effettuate presso la Cancelleria dell’Ufficio giudiziario, possono essere fatte solamente quanto non è possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo Pec contenuto nei registri Inipec e Reginde.

Il comma 2 esenta dal versamento del diritto di copia senza certificazione di conformità, sia nell’art. 40, del Dpr. n. 115/02, sia nell’art. 269, del Dl. n. 179/12, quando la copia è estratta dal fascicolo dai soggetti abilitati ad accedervi. Parimenti, il comma in esame esenta dal versamento del diritto di copia autentica, sia nell’art. 40, del Dpr. n. 115/02, sia nell’art. 268, del Dl. n. 79/12.

Art. 53 – Norma di copertura finanziaria

Per la copertura delle disposizioni previste dal Capo II, del Titoli IV, del Provvedimento in esame, è stato previsto un aumento generalizzato del “contributo unificato” di cui all’art. 13, del Dpr. n. 115/02. L’art. 53 ha individuato nel Ministero della Giustizia il soggetto responsabile del monitoraggio delle minori entrate derivanti dalle disposizioni commentate. Il Ministero della Giustizia provvederà a riferire quanto monitorato al Mef. E’ prevista un c.d. “clausola di salvaguardia” mediante la quale il Mef è autorizzato, nel caso in cui si verificheranno scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ad incrementare il “contributo unificato” così da garantire la copertura finanziaria delle minori entrate promananti dall’attività di monitoraggio.

Il Mef è tenuto a comunicare mediante relazione alle Camere gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, oltrechè autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modificazioni del Dl. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la Trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici giudiziari” (c.d. “Decreto P.A.”, G.U. n. 144 del 24 giugno 2014).

Molte le disposizioni di interesse per gli Enti Locali, tra le quali in particolare segnaliamo:

–       la riforma degli onorari delle Avvocature degli Enti pubblici;

–          le novità in tema di turn over per le assunzioni negli Enti Locali e di mobilità, sia obbligatoria che volontaria;

–          gli interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane;

–          l’introduzione di misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.

Numerose poi le modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 114/14, tra le quali evidenziamo:

–          la proroga dell’entrata in vigore delle nuove norme relative all’acquisizione di beni e servizi (1° gennaio 2015) e all’acquisizione di lavori (1° luglio 2015);

–          la reintroduzione dei diritti di rogito per i Segretari comunali e provinciali non aventi qualifica dirigenziale.

Vediamo ora nel dettaglio le disposizioni d’interesse per gli Enti territoriali alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 114/14.

Art. 1 – Disposizioni per il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni

Il comma 1 dell’art. 1 abroga una serie di disposizioni al fine di favorire il ricambio generazionale nelle P.A., ovvero in particolare:

–          l’art. 16 del Dlgs. n. 503/92, relativo alla facoltà per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti pubblici non economici di trattenere in servizio il dipendente per un periodo massimo di 2 anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;

–          l’art. 72, commi 8, 9 e 10 del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08, che prevedevano disposizioni attuative dell’abrogato art. 16;

–          art. 9, comma 31, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, in base al quale i trattenimenti in servizio per un biennio oltre i limiti di età dovevano essere considerati come nuove assunzioni.

Il comma 2 dispone che i trattenimenti in servizio in essere al 25 giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e non ancora efficaci alla data del 25 giugno 2014, sono revocati.

Il comma 5 sostituisce le disposizioni di cui all’art. 72, comma 11, del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08, riferito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo che tale facoltà può essere azionata anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata che faccia riferimento “alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”:

– a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’art. 24, commi 10 e 12, del Dl. n. 201/11;

– con un preavviso di 6 mesi;

– comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del comma 10 del citato art. 24 (62 anni di età).

Come rilevato anche dall’Anci, con questa disposizione viene procedimentalizzata e messa a regime una misura utile per attuare politiche di ricambio generazionale, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 6 indica poi le modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente art. 1.

Art. 3 – Semplificazione e flessibilità nel turn over

Il comma 5 modifica le percentuali del turn over per gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità, i quali – negli anni 2014 e 2015 – possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, percentuale aumentata all’80% per gli anni 2016 e 2017, mentre a decorrere dall’anno 2018 tali Enti potranno procedere alle assunzioni nella misura del 100% delle cessazioni dell’anno precedente.

Resta fermo il divieto, previsto per le Province, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, di cui all’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.

Restano ferme inoltre le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge n. 296/06.

Viene inoltre previsto che, a decorrere dall’anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile.

Il comma 5-quater, aggiunto dalla Legge di conversione, definisce un regime di turn over ulteriormente favorevole per gli Enti particolarmente virtuosi, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25%, i quali possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, percentuale che dall’anno 2015 sale al 100%.

Viene abrogato l’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08, in base al quale era fatto divieto, agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai fini del computo della percentuale del 50% gli Enti dovevano conteggiare anche le spese sostenute dalle Aziende speciali, dalle Istituzioni e Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che erano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgevano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgevano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

E’ previsto che le Amministrazioni di cui al comma 5 (letteralmente quindi solo Regioni e gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità, ma in via analogica la norma è da ritenersi applicabile anche agli Enti non soggetti al Patto) devono comunque coordinare le politiche assunzionali delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies, del presente art. 3, introdotto in sede di conversione, che ha soppresso le parole “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014”.

Tale ultima disposizione ha recentemente subìto 2 significative modifiche:

– in un primo momento dal comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 147/14 (“Legge di stabilità 2014”), che ha esteso a Società, Aziende ed Istituzioni il regime di divieti e limitazioni alle assunzioni di personale stabilito dalla legge per le Amministrazioni controllanti;

– successivamente dalla Legge n. 89/14, di conversione del Dl. n. 66/14, secondo la quale gli Enti controllati si attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell’Ente controllante, che definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del Settore in cui ciascun soggetto controllato opera.

In sede di conversione del Decreto-legge n. 90/14 è stato introdotto il comma 5-bis, che ha inserito a sua volta il comma 557-quater all’art. 1 della Legge n. 296/06, prevedendo, ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione del precedente 557, che a decorrere dall’anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (triennio 2011-2013).

L’Anci al riguardo ha ricordato che tale specificazione consente di superare l’interpretazione restrittiva della Corte dei conti, Sezione Autonomie, che dapprima con le Delibere nn. 2 e 3 del 2010, e da ultimo con la Delibera n. 27 del 2013, aveva affermato che la disciplina del citato comma 557 determina un obbligo inderogabile di ridurre la spesa per il personale in maniera progressiva e costante e “con riferimento alla spesa di personale dell’anno immediatamente precedente”.

Sempre in sede di conversione è stato inserito il comma 5-ter, con il quale anche gli Enti Locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all’art. 4, comma 3, del Dl. n. 101/13, secondo cui l’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01, è subordinato alla verifica dell’esaurimento delle graduatorie, più nel dettaglio:

a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa Amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell’assenza, nella stessa Amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Da sottolineare che l’abrogazione dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 ha comportato anche la cancellazione di alcune disposizioni di favore, quali:

–         il calcolo nella misura ridotta del 50%, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, dell’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;

–         la possibilità di sostituire integralmente il personale della polizia locale qualora l’incidenza delle spese di personale fosse pari o inferiore al 35% delle spese correnti.

Il comma 6 specifica che i limiti di cui al presente art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

Il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato delle Province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 4, comma 9, del Dl. n. 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla Legge n. 56/14.

Il comma 9, modificando l’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, introduce una deroga ai limiti al ricorso al lavoro flessibile ivi previsti, ulteriore rispetto a quelle stabilite dall’art. 11 dello stesso Dl. n. 90/14 in commento, specificando che le disposizioni ivi previste in merito ai limiti al ricorso al lavoro flessibile non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea. Nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tale disposizione vale anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro.

Infine, il comma 10-bis prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all’art. 3 in commento da parte degli Enti Locali venga certificato dai Revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell’Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell’Interno.

Art. 4 – Mobilità obbligatoria e volontaria

Il comma 1, modificato solo marginalmente dalla Legge di conversione, sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/01.

L’attuale versione del comma 1 prevede che le P.A. possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni, fissando preventivamente irequisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre Amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle Amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro 2 mesi dalla richiesta dell’Amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’Amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’Amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della Funzione pubblica istituisce un Portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

All’interno dell’art. 30 viene introdotto il comma 1-bis, secondo cui “l’Amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’Amministrazione”.

In base all’attuale versione del comma 2, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso Dlgs. n. 165/01, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa Amministrazione o, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, in altra Amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 1 dell’art. 2103 del Codice civile.

Con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa consultazione con le Confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra Amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle Amministrazioni che presentano carenze di organico.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a 3 anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.

Gli accordi, gli atti o le clausole dei Contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 2 sono nulli.

Per favorire i processi di mobilità viene prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le P.A., da attribuire alle Amministrazioni destinatarie dei processi, e sono indicate le modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di tale previsione.

Il comma 2 dell’art. 4 in commento abroga il comma 29 dell’art. 1 del Dl. n. 138/11, convertito con Legge n. 148/11, il quale prevedeva che i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, esclusi i Magistrati, su richiesta del datore di lavoro, fossero tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla Contrattazione collettiva di Comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si faceva riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento era consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.

Il comma 3 prevede che il Dpcm. di cui all’art. 29-bis del Dlgs. n. 165/01 sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14. Tale Dpcm., da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza unificata e sentite le Organizzazioni sindacali, dovrà definire una Tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai Contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, proprio al fine di favorire la mobilità fra i diversi Comparti delle P.A.. Trascorso il termine dei 60 giorni, la Tabella sarà adottata con Decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Assegnazione di nuove mansioni

Il comma 1 apporta alcune modifiche all’art. 34 del Dlgs. n. 165/01 prevedendo, in particolare:

a)      che gli elenchi del personale in disponibilità, di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 34, siano pubblicati sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;

b)     con l’aggiunta di alcuni periodi al comma 4, che nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto dall’art. 33, comma 8 (relativo alla gestione del personale in eccedenza della P.A.), il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione, in deroga all’art. 2103 del Codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una Qualifica inferiore o in Posizione economica inferiore della stessa o di inferiore Area o Categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie,al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso, la ricollocazione non può avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto dall’art. 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all’indennità di cui all’art. 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria Qualifica e Categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30. In sede di Contrattazione collettiva con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono essere stabiliti criteri generali per l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo;

c)      che, nell’ambito della programmazione triennale del personale, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso Amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell’art. 34-bis, comma 5-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, il termine di cui all’art. 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dell’Amministrazione o dell’Ente che utilizza il dipendente.

Il comma 2 aggiunge il comma 567-bis all’art. 1 della Legge n. 147/13 in materia di mobilità tra Società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01. Nel dettaglio, è previsto che le procedure di cui ai commi 566 e 567 del medesimo art. 1 si concludono, rispettivamente, entro 60 e 90 giorni dall’avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure, il personale può presentare istanza alla Società da cui è dipendente o all’Amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa Società o in altra Società.

Art. 6 – Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

Il comma 1 modifica il comma 9 dell’art. 5 del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.

L’attuale versione prevede che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 nonché le P.A. inserite nel conto economico consolidato – come individuate dall’Istat ai sensi della Legge n. 196/09 – non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (la versione precedente prevedeva l’impossibilità di conferire incarichi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse Amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza). Alle suddette Amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in Organi di governo delle Amministrazioni di cui al primo periodo e degli Enti e Società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle Giunte degli Enti territoriali e dei componenti o titolari degli Organi elettivi degli Enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del Dl. n. 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’Organo competente dell’Amministrazione interessata. Gli Organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.

Tale novellata disposizione si applica agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 giugno 2014.

Art. 7 – Prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni

Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, sono ridotti del 50% per ciascuna Associazione sindacale.

Per ciascuna Associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti, può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti dalla norma in commento tra le Associazioni sindacali.

In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Art. 8 – Incarichi negli Uffici di diretta collaborazione

Viene modificato l’art. 1, comma 66, della Legge n. 190/12 (c.d. “Legge Anticorruzione”), la cui attuale versione prevede che tutti gli incarichi presso Istituzioni, Organi ed Enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli Uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli Organismi indipendenti di valutazione,a Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, Avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico.È escluso il ricorso all’istituto dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto cessano di diritto se nei 30 giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data del 25 giugno 2014.

Art. 9 – Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici

Tale noma è stata interamente riformulata in sede di conversione in Legge n. 114/14 del Dl. n. 90/14, prevedendo ora che i compensi professionali corrisposti agli Avvocati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle medesime, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo Sentenza favorevole alle Amministrazioni, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013, mentre nelle ipotesi di Sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli Avvocati dipendenti delle Amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti e in sede di Contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’Amministrazione.

Un regime differente è previsto per gli Avvocati e i Procuratori dello Stato.

I Regolamenti e i Contratti collettivi prevedono criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. In tale sede devono inoltre essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

In ogni caso, a ciascun Avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

L’adeguamento dei Regolamenti e dei Contratti collettivi avviene entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione; in assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni.

Art. 10 – Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

Il comma 1 abroga il comma 4 dell’art. 41 della Legge n. 312/80, in base al quale il compenso mensile spettante ai sensi dell’art. 39, comma 2, della Legge n. 604/62, agli incaricati delle funzioni di Segretario comunale presso Comuni della classe quarta era pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.

Il comma 2 sostituisce l’art. 30, comma 2, della Legge n. 734/73, la cui attuale versione prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuito integralmente al Comune o alla Provincia. In pratica, viene abrogata la possibilità per i Segretari di percepire compensi per le attività di rogito che svolgono per conto dei propri Enti (i Segretari potevano percepire i diritti di segreteria nella misura del 75% dell’incasso, fino alla concorrenza del 30% del proprio stipendio annuale).

Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge n. 734/73, come sostituito dal comma 2 del presente art. 10, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge n. 604/62, è attribuita al Segretario comunale rogante in misura non superiore al 20% dello stipendio in godimento.

Il comma 2-ter, precisa che le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il comma 2-quater, con una modifica all’art. 97, comma 4, lett. c), del Tuel, dispone che l’attività rogatoria svolta dai Segretari comunali e provinciali, quando richiesta dall’Amministrazione, è obbligatoria.

Art. 11 – Disposizioni sul personale delle Regioni e degli Enti Locali

Il comma 1 apporta importanti modifiche all’art. 110 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel).

In particolare, vengono modificati:

a)      il comma 1, la cui attuale versione prevede che lo statuto dell’Ente possa prevedere che la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno 1 unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi dirigenziali a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;

b)     il comma 5, la cui attuale versione prevede che, per il periodo di durata degli incarichi di cui all’art. 110, commi 1 e 2, nonché dell’incarico di Direttore generale di cui all’art. 108, i dipendenti delle P.A. sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Il comma 3 detta una disposizione specifica per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale. In tal caso, è previsto il limite del 10% della dotazione organica per gli incarichi attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato.

Il comma 4 aggiunge il comma 3-bis all’art. 90 del Tuel, prevedendo il divieto per gli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica di effettuare attività gestionale, anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale.

Il comma 4-bis, introdotto in sede di conversione in tema di lavoro flessibile, dispone la possibilità di assunzioni a tempo determinato, stabilendo che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/06. Pertanto, i Comuni sottoposti al Patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal Patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

Il comma 4-quater prevede una deroga ulteriore per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, stabilendo che, a decorrere dall’anno 2014, le disposizioni del citato comma 557 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti. Si rimanda anche a quanto previsto dall’art. 3, comma 9.

In fase di conversione sono state introdotte anche ulteriori disposizioni derogatorie rispetto alle principali norme che contengono vincoli finanziari alla spesa per il personale per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, contenute nel comma 4-ter.

Art. 12 – Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni – tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 266/91 in materia di assicurazione degli aderenti ad Organizzazioni di volontariato – in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o Enti Locali.

Proprio al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte di tali soggetti, i Comuni e gli altri Enti Locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le Associazioni di volontariato. L’Inps, su richiesta di Comuni o degli altri Enti Locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla presente norma.

Art. 13 – Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del “Codice dei contratti” in materia di incentivi per la progettazione

Il “nuovo” art. 13, introdotto in sede di conversione in Legge n. 114/14, abroga i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Dlgs n. 163/06, in materia di incentivi per la progettazione.

Art. 13-bis – Fondi per la progettazione e l’innovazione

Tale norma, introdotta dalla Legge di conversione n. 114/14 in conseguenza della precedente, disciplina le nuove regole sui Fondi per la progettazione e l’innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all’Amministrazione, e in parte all’investimento in innovazione.

Progettazione

La norma interviene sull’art. 93 del Dl. n. 163/06, aggiungendo i commi da 7-bis a 7-quinquies, stabilendo che, a valere sugli stanziamenti in questione, le Amministrazioni pubbliche destinano al “Fondo per la progettazione e l’innovazione” risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

Un importo pari all’80% delle risorse finanziarie del “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento adottato dall’Ente e previsti in sede di Contrattazione decentrata integrativa, tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del “Piano della sicurezza”, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.

Il Regolamento deve stabilire:

–       la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2%, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare;

–       i criteri di riparto delle risorse del Fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

–       i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all’art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d), del Dlgs. n. 163/06.

Il Dirigente o il Responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell’incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo, le corrispondenti risorse costituiscono economie.

Ciascun dipendente non può percepire, a titolo di incentivi, anche da parte di più Amministrazioni, un importo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all’esterno, costituiscono economie.

Innovazione

Il restante 20% delle risorse finanziarie del “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è destinato a finanziare l’investimento in innovazione, attraverso l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 16 – Nomina dei dipendenti nelle Società partecipate

Le modifiche apportate alla disposizione in esame dalla Legge di conversione n. 114/14 riguardano i commi 4 e 5 del Dl. n. 95/12 in materia di composizione dei Consigli di amministrazione delle Società partecipate.

In sostanza, viene meno l’obbligo di nominare dipendenti dell’Amministrazione controllante nei Cda delle Società controllate e snellita la procedura nel caso in cui comunque l’Amministrazione opti per tale soluzione, e viene fatta salva la facoltà di nomina di un Amministratore unico, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13.

Inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di tali Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Infine, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina, come detto facoltativa e non più obbligatoria, di dipendenti dell’Amministrazione titolare della partecipazione, o della Società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, i relativi compensi sono obbligatoriamente riversati all’Amministrazione o alla Società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle norme vigenti, al “Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”. E’ comunque fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

Nel dettaglio, il comma 4 disciplina le Società che erogano “servizi strumentali”, controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato, i cui Cda non potranno essere composti da più di 3 membri, mentre il comma 5 si occupa della composizione dei Cda nelle altre Società pubbliche, purché a partecipazione pubblica totale, diretta o indiretta, i quali potranno, a seconda della complessità dell’attività svolta, essere composti da 3 o 5 membri, fatte salve limitazioni specifiche previste da altre disposizioni di legge (vedi art. 1, comma 729, “Finanziaria 2007” e art. 6, comma 5, Dl. n. 78/10).

L’art. 16, al comma 2 stabilisce che le modifiche di cui sopra, ad eccezione di quelle che si riferiscono ai limiti dei compensi che dovranno essere applicate, come sopra segnalato, dal 1º gennaio 2015, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in commento (pertanto, dai rinnovi dei Cda successivi al 25 giugno 2014).

Art. 17 – Ricognizione negli Enti pubblici e unificazione delle banche-dati delle Società partecipate

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14, il Dipartimento della Funzione pubblica deve predisporre un Sistema informatico di acquisizione di dati e proposte per poter procedere ad una razionalizzazione degli Enti pubblici e di quelli a cui lo Stato contribuisce ordinariamente. Nei 3 mesi successivi all’abilitazione del suddetto Sistema informatico, le P.A. devono inserire dati e proposte riferiti agli Enti pubblici o privati dalle stesse finanziati o vigilati. Oltre detto termine, è inibito alle P.A. il compimento di qualsiasi atto nei confronti degli Enti per cui non abbiano trasmesso i dati, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi Organi. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di conversione, decorso tale periodo, verrà pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’elenco delle Amministrazioni adempienti e di quelle che invece non lo sono. Il comma 2-ter, introdotto in sede di conversione, a sua volta stabilisce che detti elenchi siano pubblicati entro il 15 febbraio 2015.

Con lo stesso meccanismo dovranno essere razionalizzati i servizi strumentali all’attività delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento ai cosiddetti “servizi strumentali”.

Il mancato inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni statali nei termini e modi di cui al periodo precedente, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del Dirigente competente.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le informazioni di cui all’art. 60, comma 3, del Dlgs. n. 165/01 (il costo annuo del personale comunque utilizzato) e dell’art. 1, comma 587, della Legge n. 296/06 (dati inerenti i Consorzi e le Società a totale o parziale partecipazione pubblica), devono confluire nella banca-dati del Mef, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Dm. Mef, di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento.

Pertanto, dalla stessa data sono abrogati i commi da 587 a 591, dell’art. 1 della Legge n. 296/06.

Sempre dal 1° gennaio 2015, il Mef deve acquisire, tramite banche-dati esistenti o mediante comunicazioni dirette, informazioni relative alle Società per azioni partecipate direttamente o indirettamente dalle PA di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01. Le informazioni precise che le Amministrazioni sono tenute a comunicare e le modalità tecniche saranno contenute nel Decreto attuativo di cui sopra.

Tutte le informazioni di cui ai punti precedenti sono rese disponibili alla banca-dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della Legge n. 196/09.

Inoltre, sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su quello del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato l’elenco delle Amministrazioni adempienti e non agli obblighi di comunicazione.

Nella Legge di conversione n. 114/14 è stato aggiunto anche il comma 2-bis, il quale prevede ora la possibilità, per le P.A. coinvolte nella rilevazione dei dati di cui ai commi precedenti dell’art. 17, non solo di consultarli ma anche di aggiornarli.

Art. 17-bis – Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere dati giá presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente

L’art. 17-bis, aggiunto ex novo in sede di conversione, stabilisce che le P.A. non possano richiedere ai cittadini delle informazioni e dei dati che sono giá presenti nella “Anagrafe nazionale della popolazione residente”.

Art. 18 – Soppressione delle Sezioni distaccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle Acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana

L’art. 18 dispone la soppressione di tutte le Sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale, eccezion fatta per la Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. In sede di conversione il termine, inizialmente previsto per il 1˚ ottobre 2014, è stato posticipato al 1° luglio 2015. Sarà un Dpcm. (da emanare entro il 31 marzo 2015) a definire le procedure per il trasferimento del contenzioso pendente presso le Sezioni soppresse e delle risorse umane e finanziarie, al Tar della relativa Regione. I ricorsi, a partire dal 1° luglio 2015, potranno essere depositati unicamente presso la citata sede centrale.

Il comma 3 dell’art. 18 in commento dispone inoltre la soppressione del Magistrato delle Acque per le Province venete e di Mantova, trasferendo le relative funzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

Art. 19 – Soppressione Avcp e definizione delle funzioni dell’Anac

Dal 25 giugno 2014, l’Avcp è soppressa e contestualmente sono considerati decaduti i relativi Organi e trasferiti all’Anac (ridenominata “Autorità nazionale Anticorruzione”) i compiti e funzioni dalla stessa fino ad ora svolti.

A tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell’Anac è chiamato a presentare, al Presidente del Consiglio dei Ministri, un apposito piano di riordino che contempli:

1)      il trasferimento definitivo di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni affidate, con la precisazione che il personale attualmente in servizio presso l’Anac, appartenente ai ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.165/01, confluisce in un unico ruolo insieme al quello in forza nella soppressa Avcp;

2)      la riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i Dirigenti;

3)      la riduzione di almeno il 20% delle spese di funzionamento.

Detto piano acquisirà efficacia a seguito di approvazione con Dpcm., da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla presentazione del medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri. Nelle more dell’approvazione, l’Anac provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Avcp.

In aggiunta ai compiti trasferiti dall’Acvp, l’Autorità nazionale Anticorruzione dovrà ricevere ogni notizia e segnalazioni di illeciti, a seguito della conversione anche da ciascun Avvocato dello Stato e applicare le sanzioni amministrative, da 1.000 a 10.000 Euro, in caso di mancata adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, dei “Programmi triennali di trasparenza” o dei “Codici di comportamento”.

Le somme così versate restano nella disponibilità dell’Autorità, da utilizzare per le proprie attività istituzionali, considerato che dall’applicazione dell’art. 19 in commento non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5-bis, introdotto dalla Legge di conversione n. 114/14, individua in capo al Tribunale in composizione monocratica la competenza per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui sopra.

In aggiunta ai compiti di cui sopra, il Presidente dell’Autorità formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure d’appalto relative all’evento.

Con il precipuo scopo di concentrare l’attività dell’Autorità in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle P.A., tutte le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance vengono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 90/14 in commento, mentre viceversa le funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione passano all’Autorità.

Per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, la Funzione pubblica può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando.

Inoltre, per il riordino delle funzioni in materia di performance, il Governo deve adottare, entro 180 giorni dal 25 giugno 2014, apposito provvedimento, nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche che, a seguito delle modifiche apportate al Decreto in sede di conversione, è finalizzata a valorizzare le premialità nell’ambito dei processi di valutazione della performance, organizzativa e individuale;

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) valutazione indipendente e non più, come nel testo del Decreto ante conversione, validazione esterna dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli Oiv.

A seguito del riordino delle funzioni di cui sopra, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche non provvede più al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività in materia di qualità dei servizi, di cui all’art. 11, Dlgs. n. 286/99, per i quali restano applicabili i Dpcm. recanti gli schemi generali di riferimento già emanati in materia.

Art. 20 – Associazione “Formez PA

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 90/14, il Ministro delegato per la Semplificazione e la P.A. proporrà all’Assemblea dell’Associazione “Formez PA”lo scioglimento dell’Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. Quest’ultimo, entro il 31 ottobre 2014, proporrà un piano per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell’Associazione. In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis, secondo il quale dall’attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 21 – Unificazione delle Scuole di formazione

L’art. 21 dispone la soppressione delle seguenti scuole di formazione: Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Istituto diplomatico “Mario Toscano”, Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Centro di formazione della difesa e Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché sedi distaccate della Scuola nazionale dell’Amministrazione prive di centro residenziale. Le loro funzioni di reclutamento e di formazione saranno attribuite alla Scuola nazionale dell’Amministrazione, che assorbirà anche l’80% delle risorse stanziate in loro favore. Il restante 20% rientrerà nel bilancio dello Stato.

Al comma 3 dell’art. 21 in commento sono inoltre enunciate delle direttive alle quali la Scuola nazionale dell’Amministrazione dovrà adeguare il proprio ordinamento entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 90/14. Si parla di: a) organizzazione in Dipartimenti; b) collaborazione con gli Organi costituzionali, le Autorità indipendenti, le Istituzioni universitarie e l’Istat.

Il secondo periodo del comma 6, aggiunto in sede di conversione del Dl. n. 90/14, specifica che – fino all’emanazione del Dpcm. che stanzierà le risorse finanziarie e strumentali necessarie per completare il passaggio di funzioni, le attivitá formative e amministrative degli Organismi soppressi sono regolate da

accordi conclusi ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, tra la Scuola nazionale dell’Amministrazione e le Amministrazioni di riferimento degli Organi soppressi.

Art. 22 – Razionalizzazione delle Autorità indipendenti

Importanti novità sono introdotte dall’art. 22 per i membri delle seguenti Autorità indipendenti: Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione nazionale per le Società e la Borsa, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la Protezione dei dati personali, Autorità nazionale Anticorruzione, Commissione di vigilanza sui Fondi pensione e Commissione di garanzia dell’Attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In primo luogo questi, una volta cessato il proprio incarico, non potranno essere nominati componenti di un’Autorità indipendente per un periodo pari a 5 anni (vincolo reso piú stringente dalla Legge di conversione, in quanto nella precedente versione si parlava di 2 anni). Ai sensi del comma 4 poi, le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli Organismi di cui al comma 1 dovranno essere gestite in modo unitario, attraverso apposite convenzioni tra gli stessi.

Per quanto riguarda invece la riduzione della spesa, il comma 5 dispone, a partire dal 1° luglio 2014, una riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente di tali Organismi, Dirigenti inclusi. Ai sensi del successivo comma 6 poi, dal 1° ottobre 2014, la loro spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli Organi collegiali non previsti dalla legge dovrà essere ridotta di almeno il 50%.

Interamente riscritto il comma 9, che prevedeva, entro il 30 giugno 2015, che tutte le citate Autorità si trasferissero in una sola sede, gestendo i servizi strumentali in maniera unitaria (per almeno 3 servizi l’avvio era previsto procedere già a partire dal 31 dicembre 2014). La norma, nella sua versione definitiva, prevede che le Autorità gestiscano “i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piú favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20% della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70% del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2% della spesa complessiva.

Art. 23 – Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di “funzioni fondamentali” dei Comuni

Il comma 1 dell’art. 23 ha disposto alcune modifiche alla Legge n. 56/14, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”. In sede di conversione è stata inserita la lett. a) al comma 1 in parola, la quale ha modificato il comma 14 della Legge n. 56/14, sopprimendo, al punto 1), il periodo nel quale, con riguardo alla fattispecie secondo cui in fase di prima applicazione, il Presidente della Provincia e il Presidente della Giunta provinciale che erano in carica alla data di entrata in vigore della stessa Legge rimangono a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed improrogabili, si prevedeva che ciò dovesse essere espletato “nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli Enti Locali dal Tuel”.

Al punto 2) della stessa lett. a) è integrato il quarto periodo, chiarendo che gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del Tuel, restano a carico della Provincia anche quando, in sede di prima applicazione, siano prorogate le funzioni del Presidente della Provincia o del Commissario in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/14.

Alla lett. a) del comma 1, dell’art. 23 in commento, è modificato l’art. 1, comma 15, della citata Legge n. 56/14, attribuendo la competenza all’approvazione dello Statuto delle nuova Città metropolitane alla Conferenza metropolitana, in luogo del Consiglio metropolitano, come originariamente previsto.

Alla lett. b) è modificato il comma 49 del citato art. 1, Legge n. 56/14, che dispone il subentro della Regione Lombardia in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle Società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015. Al n. 1) si provvede ad estendere il subentro suddetto, oltre che nei confronti di tutte le citate partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano, anche a tutte le medesime partecipazioni detenute dalla Provincia di Monza e Brianza. Al n. 2), viene integrato il predetto comma 49, disponendo che, entro il 30 giugno 2014 dovranno essere eseguiti tutti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle predette partecipazioni azionarie alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Al n. 3), viene modificato l’ultimo periodo del comma 49, posticipando al 31 dicembre 2016 (e non più al 31 ottobre 2015) il trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Milano alla Città metropolitana e estendendo tale obbligo di trasferimento anche alle partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza in favore del nuovo Ente provinciale di Monza e di Brianza.

Alla lett. c), del comma 1 in commento, sono introdotti il comma 49-bis e 49-ter. Il comma 49-bis statuisce la disciplina inerente il passaggio delle partecipazioni detenute dalle Province di Milano e di Monza e Brianza alla Regione Lombardia. In particolare, la nuova disposizione prevede che il suddetto passaggio debba avvenire a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore come periziato dall’esperto nominato dal Tribunale di Milano. Il valore delle partecipazioni accertato al momento del subentro della Regione Lombardia costituisce quanto da questa dovuto, rispettivamente, alla Città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza.

Il comma 49-ter, dispone che, contestualmente al subentro della Regione Lombardia nelle Società partecipate dalle Province di Milano e di Monza e Brianza, i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo di dette Società decadono, provvedendo alla ricostituzione degli stessi secondo i modi e i termini di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n. 95/12. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi Organi.

In sede di conversione sono state inserite le lett. da c-bis) a c-quinquies), con le quali sono apportate modifiche atte ad adeguare l’assetto normativo al nuovo sistema elettorale delle Province delineato dalla Legge n. 56/14.

In particolare, alla lett. c-quater) viene integrato il comma 76 della Legge n. 56/14, specificando che ciascun elettore potrà esprimere nell’apposita riga della scheda un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale.

Alla lett. c-quinquies), è disposta la sostituzione del comma 77, stabilendo che, terminato lo scrutinio, l’Ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste, quindi alle relative proclamazioni.

Alle lett. d) ed e) sono apportate alcune modifiche in relazione alla disciplina inerente l’Elezione degli Organi della Provincia in sede di prima applicazione. Più nel dettaglio, alla lett. d) è modificato il termine entro il quale, in fase di prima applicazione, si dovrà procedere all’indizione e allo svolgimento delle Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale per gli Enti i cui Organi scadono per fine mandato nel 2014, portandolo al 12 ottobre 2014 in luogo del 30 settembre 2014 (mentre per gli anni successivi le Elezioni dovranno essere indette e svolte entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli Organi).

Alla lett. e) viene abrogata una parte del comma 81, laddove era disposto che entro il 31 dicembre 2014 si doveva procedere all’Elezione del Presidente, anche tra i Consiglieri provinciali uscenti.

Alla lett. f) è modificato il comma 82 dell’art. 1, della Legge n. 56/14, secondo cui, in sede di prima applicazione, il Presidente della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/14 (8 aprile 2014) ovvero, qualora l’Ente risulti commissariato, il Commissario, a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del Consiglio provinciale, nonché la Giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e degli atti urgenti e improrogabili, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli Enti Locali dall’art. 163, comma 2, del Tuel, fino all’insediamento del Presidente della Provincia. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in commento, nel nuovo testo del comma 82 non è più presente il termine ultimo del 31 dicembre per la scadenza della proroga dell’esercizio a titolo gratuito delle funzioni di cui alle cariche sopra elencate ai fini dell’ordinaria amministrazione.

In sede di conversione sono state introdotte le lett. f-bis) e f-ter). Con la lett. f-bis) è integrato il comma 84, disponendo che restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del Tuel. Con la lett. f-ter) è invece introdotto il nuovo comma 118-bis,che sostituisce l’art. 20 del Dl. n. 95/12, recante: “Disposizioni per favorire la fusione di Comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali. Secondo la nuova disposizione, a decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo a fusioni di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel, o a fusioni per incorporazione di cui all’art. 1, comma 130, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore ad Euro 1,5 milioni.

La norma dispone altresì che alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applichino tutte le norme per le fusioni di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel. Le modalità e i termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni e alla fusione per incorporazione saranno disciplinati con Decreto di natura non regolamentare.

Alla lett. g), integrando il comma 143, è infine disposto che gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge dovranno essere esercitati a titolo gratuito.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-ter, che ridefinisce le procedure per l’entrata in funzione della Città metropolitana di Venezia, a seguito dell’anticipato scioglimento del Consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), del Tuel (impossibilità ad assicurare il normale funzionamento per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati). Secondo la nuova procedura, le Elezioni del Consiglio metropolitano si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti del Consiglio comunale di Venezia, che si terrà durante il turno elettorale ordinario del 2015. La Città metropolitana di Venezia subentrerà alla Provincia a partire dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano. Alla medesima data, il Sindaco del Comune capoluogo assumerà le funzioni di Sindaco metropolitano e si insedierà la Conferenza metropolitana, alla quale competerà l’approvazione dello Statuto della Città metropolitana entro i successivi 120 giorni. In caso di mancata approvazione dello Statuto, si applicherà la procedura per il potere sostitutivo di cui all’art. 8, della Legge n. 131/03.

Il comma 1-quater ha disposto che, dal 1° gennaio 2015, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 14, della Legge n. 56/14, fino all’entrata in funzione della Città metropolitana di Venezia, le attività di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e improrogabili saranno svolte da un Commissario.

Con il comma 1-quinquies è stato prorogato il termine previsto all’art. 14, comma 31-ter, lett. b), del Dl. n. 78/10, relativo agli obblighi di gestione in forma associata delle “funzioni fondamentali” per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o fino a 3.000 se appartenenti a Comunità montane). Il nuovo testo della lett. b) in parola, infatti, prevede che i Comuni interessati dovranno assicurare lo svolgimento di ulteriori 3 “funzioni fondamentali” entro il 30 settembre 2014 e non più entro il 30 giugno 2014.

Art. 23-bis – Modifica all’art. 33 del Codice di cui al Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni

L’art. 23-bis, introdotto dalla Legge di conversione n. 114/14, ha integrato l’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06, disponendo che, per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l’obbligo di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni di Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra Comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, si applica a decorrere dal terzo anno successivo alla loro istituzione.

Art. 23-ter – Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli Enti pubblici

La norma, introdotta in sede di conversione, dispone che gli obblighi di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni di Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra Comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015, con riguardo all’acquisizione di beni e servizi, e dal 1° luglio 2015, per quanto concerne all’acquisizione di lavori.

Tali obblighi non si applicano alle procedure che al 19 agosto 2014 risultavano già avviate, né si applicano altresì alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli Enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località terremotate dell’Abruzzo e dell’Emilia-Romagna.

L’art. 23-ter precisa infine che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a Euro 40.000.

Art. 23-quater – Disposizioni finanziarie in materia di Città metropolitane e Province

L’art. 23-quater, introdotto in sede di conversione, ha posticipato al 10 ottobre, in luogo del mese di luglio, il termine decorso il quale senza che gli Enti abbiano provveduto a versare le somme risparmiate a titolo di contributo alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47, del Dl. n. 66/14, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a procedere al recupero delle somme dovute nei confronti degli Enti interessati.

Art. 23-quinquies – Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico

La disposizione in parola afferma la validità, nelle more del riordino e della costituzione degli Organi collegiali della Scuola, di tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell’Organo collegiale consultivo nazionale della Scuola. La stessa norma dispone che, a partire dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14 in commento e fino alla ricostituzione dei suddetti Organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, i relativi pareri obbligatori e facoltativi non saranno dovuti.

Il comma 2 dispone che le Elezioni del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione saranno bandite entro il 31 dicembre 2014.

Art. 24 – Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard

Il comma 1 dell’art. 24 in commento sancisce che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la P.A., previa intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2014, approverà l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e Autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.

L’Agenda prevede la sottoscrizione di accordi e intese, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 281/97 e dell’art. 8, della Legge n. 231/03, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle Amministrazioni interessate e di proseguire l’attività per l’attuazione condivisa delle misure contenute nel Dl. n. 5/12. A tal fine sarà istituito, presso la Conferenza unificata, un apposito Comitato interistituzionale e – come specificato in sede di conversione – saranno previste le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro Associazioni.

Il comma 2 dispone che, entro il 22 dicembre 2014 (180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 90/14), le Amministrazioni statali sono tenute ad adottare, con Decreto del Ministro competente, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. Nella Legge di conversione n. 114/14 è stato inoltre specificato che questi moduli potranno essere usati dai cittadini e dalle imprese un mese dopo la pubblicazione dei Decreti e che queste disposizioni trovano applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 3 prevede che Governo, Regioni ed Enti Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, dovranno raggiungere degli accordi e delle intese in sede di Conferenza unificata finalizzate ad adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive alle P.A. regionali e agli Enti Locali, che tengano conto delle specifiche normative regionali. Gli Enti Locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese possono avvalersene trascorsi 30 giorni dai medesimi termini.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 4-bis, la modulistica di cui ai commi 2 e 3 dev’essere pubblicata sul sito www.impresainungiorno.gov.it e resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione.

Una importante novità è stata poi introdotta, in sede di conversione, dal comma 3-bis, secondo il quale le P.A. (compresi gli Enti Locali) debbano approvare – entro 180 dall’entrata in vigore della Legge n. 114/14 in commento – un Piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che consentano la compilazione telematica (previa autenticazione tramite il “Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese”).

Infine, il comma 4-ter, anch’esso introdotto ex novo, apporta una modifica all’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 82/05, che permette ai Comuni di conservare nelle loro banche-datile informazioni anagrafiche per lo svolgimento delle funzioni di competenza, ad eccezione delle funzioni anagrafiche, costantemente allineate con i dati contenuti nell’“Anagrafe nazionale della popolazione residente”.

Art. 24-bis – Obblighi di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni

L’art. 24-bis in commento, inserito in sede di conversione, riscrive l’art. 11 del Dlgs. n. 33/13 (c.d. “Decreto Trasparenza”) e specifica che la stessa disciplina prevista per le P.A. si applica anche a:

a) gli Enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla P.A. che conferisce l’incarico, ovvero i cui Amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all’attivitá di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle Societá e agli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivitá di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo da parte di P.A., oppure agli Enti nei quali siano riconosciuti alle Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi.

In caso di partecipazione non maggioritaria da parte delle P.A. alle Societá si applicano, limitatamente all’attivitá di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Art. 24-ter – Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana

L’art. 24-ter, inserito ex novo, prevede, al comma 1, che le regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana siano stabilite con Dpcm. o Dm. Il comma 2 interviene poi sull’art. 71 del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’Amministrazione digitale”) introducendo un termine di 30 giorni per l’espressione del parere da parte delle Amministrazioni competenti, della Conferenza unificata e del Garante per la privacy, scaduto il quale il parere si intende positivo.

Art. 24-quater – Servizi in rete e basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell’art. 24-quater in commento, anch’esso inserito in sede di conversione, si dispone l’applicazione di sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 Euro laddove, a partire dal 180˚ giorno dall’entrata in vigore della presente Legge n. 114/14, non siano adottate le disposizioni di cui all’art. 63 del Dlgs. n. 82/05 (obbligo di utilizzare, per i propri servizi, solo canali e servizi telematici come la Pec, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni e per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi).

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 114/14, le P.A. e le Societá partecipate devono inoltre comunicare – esclusivamente per via telematica – all’Agid, l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Art. 24-quinquies – Comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni

L’art. 24-quinquies in commento, aggiuntivo rispetto alla versione originaria del Dl. n. 90/14, modifica i commi 2 e 3, dell’art. 58, del “Codice dell’Amministrazione digitale”, disponendo che le P.A. comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre Amministrazioni mediante la cooperazione applicativa. L’Agid, sentiti il Garante per la privacy e le Amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro 90 giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le P.A. devono adeguarsi.

L’Agenzia per l’Italia digitale è incaricata di vigilare sull’attuazione del presente art. 24-quinquies.

Art. 25 – Semplificazione per i soggetti con invalidità

Tra le numerose novità introdotte dall’art. 25 per i disabili, segnaliamo – ai Comuni – che l’art. 381, comma 5, del “Codice della Strada”, come novellato dal comma 3 dell’art. 25, prevede che i Comuni stabiliscano (prima era solo una facoltà), anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’art. 11, comma 5, del Dpr. n. 503/96. Resta invece facoltativa la decisione di rendere gratuita o meno la sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Segnaliamo poi che il comma 6-bis, inserito in sede di conversione, stabilisce che, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e i soggetti con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione per la visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Inps.

Art. 28 – Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria

Il presente art. 28, modificato in sede di conversione del Decreto, dispone che, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale sia ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40% e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%.

Al comma 2 è introdotto il meccanismo dei costi standard, definiti dal Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (Sose) Spa e l’Unioncamere per la determinazione delle tariffe e dei diritti. Si tratta di parametri che, fermo restando l’obbligo di non gravare con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere implementati secondo criteri di efficienza, perseguibile anche attraverso l’accorpamento di enti ed organismi del sistema camerale

Art. 29 – Nuove norme in materia di iscrizione nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Il presente arti. 29 sostituisce il comma 52, dell’art. 1, della Legge n. 190/12, e di seguito inserisce il comma 52-bis.

In materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., per le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, di noli a freddo di macchinari, di fornitura di ferro lavorato, di noli a caldo, di autotrasporto per conto di terzi e guardiani dei cantieri, è ora previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 159/11 (P.A. e gli Enti pubblici, gli Enti e le Aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico e le Società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche), indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice “Antimafia” di cui al Dlgs. n. 159/11, come specificato in sede di conversione del presente art. 29, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di un apposito Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’Elenco.

L’iscrizione nell’Elenco tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

In fase di prima applicazione della norme, comunque non oltre il 25 giugno 2015, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 159/11, per le attività sopra indicate, procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda d’iscrizione nell’Elenco in parola.

In sede di conversione, è stata stabilita la procedura da seguire in sede di prima applicazione delle norme di cui al presente art. 29. Più precisamente, nel caso in cui l’aggiudicazione sia avvenuta esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è previsto l’obbligo, a carico della stazione appaltante, di informare la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Art. 30 – Unità operativa speciale per Expo 2015

Il comma 1 attribuisce al Presidente dell’Autorità nazionale per l’Anticorruzione (Anac) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. Per le finalità in parola, il Presidente dell’Anac si avvale di un’apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. In sede di conversione del Dl. 90/14 con Legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato aggiunto un periodo al comma 1, prevedendo un termine di operatività della suddetta Unità operativa speciale: essa opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Ai fini dell’espletamento dei richiamati compiti di sorveglianza e garanzia delle procedure relative alla realizzazione delle opere per Expo Milano 2015, al Presidente dell’Anac sono attribuiti nuovi compiti:

a) verifica preventiva della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle altre attività connesse ad Expo 2014, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza (ex Legge n. 190/12), e verifica del corretto adempimento degli accordi sottoscritti in materia di legalità;

b) poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6, comma 9, del “Codice dei contratti”.

Il comma 3 prevede che il Presidente Anac possa partecipare alle riunioni della Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle Grandi opere di cui all’art. 3-quinquies, comma 2, del Dl. n. 135/09.

Il comma 4, come modificato ed integrato in sede di conversione del Decreto in commento, prevede che all’attuazione del presente art. 30 si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell’Anac e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 31 – Modifiche all’art. 54-bis del Dlgs. n. 165/01

La norma modifica l’art. 54-bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”), del Dlgs. n. 165/01, prevedendo che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia, oltre che all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all’Autorità nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Art. 32 – Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di Imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione

L’art. 32 prevede che, nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria proceda penalmente contro un’Impresa aggiudicataria di un appalto per i delitti dei privati e dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis, del Codice penale), ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli Organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o, alternativamente, di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’Impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

Le disposizioni di cui al presente art. 32 si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.

Con la conversione del Decreto, le disposizioni di cui all’art. 32 sono ora estese anche alla fattispecie della “concessione di lavori pubblici” e ai “contraenti” della P.A. in generale e non più solo agli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, come invece nella stesura originaria.

Art. 33 – Parere su transazione di controversie

Nel caso di transazioni di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di transazione la Società Expo 2015 può richiedere un parere sulla proposta transattiva all’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 34 – Contabilità speciale per Expo Milano 2015

La norma dispone che gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della Segreteria del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità individuate dal medesimo Commissario, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell’ambito delle spese di funzionamento previste per l’Evento Expo 2015, con l’obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell’Evento Expo Milano 2015, in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.

Art. 35 – Divieto di transazioni della P.A. con Società estere che non permettono l’identificazione dei soggetti proprietari

Fino al recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive europee in materia di aggiudicazione contratti di concessione, appalti pubblici e utilities, ed al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell’attività delle P.A., è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e le Società estere di cui non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, ferma restando la possibilità da parte della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica.

Detta disposizione non trova applicazione nel caso in cui siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della Società estera in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 231/07 (disposizioni Antiriciclaggio).

Art. 36 – Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a Infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Per quanto attiene ai lavori di realizzazione delle Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e degli insediamenti produttivi strategici, nonché delle Infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, il controllo dei flussi finanziari è attuato e monitorato prescrivendo che i soggetti responsabili di dette opere debbano procedere ai pagamenti secondo le procedure previste per il Siope e provvedere a far riportare il Cup (“Codice unico di progetto”) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori, nonché rispondendo che i contraenti generali debbano uniformarsi alle prescrizioni Cipe in tema di accordi di sicurezza sulle misure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d’infiltrazione mafiosa (Deliberazione Cipe n. 45/11).

A tal fine, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata Delibera n. 45/11, nonché alle ulteriori prescrizioni che saranno contenute nelle successive Delibere Cipe di aggiornamento.

Per i contratti in essere, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate, entro il 27 dicembre 2014, alle indicazioni della citata Deliberazione Cipe.

Art. 37 – Trasmissione ad Anac delle varianti in corso d’opera

L’art. 37 è stato completamente riscritto in sede di conversione del Dl. n. 90/14 in commento, prevedendo, in 2 commi, una differente disciplina della trasmissione delle varianti in corso d’opera a seconda dell’importo – sopra o sotto soglia comunitaria – dell’appalto al quale esse si riferiscono. L’art. 37 infatti prevede, al comma 1, che, fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’art. 7 del “Codice dei contratti” (Dlgs. n. 163/06), per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo Codice (cioè, le varianti in corso d’opera ammesse per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale e per difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore), di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Anac entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il comma 2 dispone che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 del “Codice dei contratti” sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le Sezioni regionali, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’Anac. In caso di inadempimento, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, comma 11, del “Codice dei contratti” (sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 25.822).

Art. 38 – Processo amministrativo digitale

L’art. 38 in commento prevede che il Dpcm. di cui all’art. 13, dell’Allegato n. 2, al Dlgs. n. 104/10, contenente le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del Processo amministrativo telematico, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14 oggetto d’analisi. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale rendono il loro avviso entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

In sede di conversione, è stato inserito il comma 1-bis, che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell’art. 136 del Codice del processo amministrativo. Tale disposizione, nella sua nuova formulazione, prevede che tutti gli atti e i provvedimenti del Giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli Uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.

Art. 39 – Semplificazioni degli oneri formali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici

La norma in commento, come integrata in sede di conversione del Dl. n. 90/14, introduce il comma 2-bis, all’art. 38 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”), prevedendo che, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell’art. 38 del medesimo Codice, il concorrente che vi ha dato causa è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’1 per mille e non superiore all’1% del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 Euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà un termine al concorrente, non superiore a 10 giorni, entro cui rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, decorso inutilmente il quale il concorrente sarà escluso dalla gara.

Viceversa, in caso di dichiarazioni non essenziali o indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Ogni variazione che potrà intervenire, anche in conseguenza di una Pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nemmeno per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Inoltre, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 46 del “Codice dei Contratti”, si dispone che, quanto sopra previsto in merito alle irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, si applichi anche ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Le modifiche di cui ai punti precedenti trovano applicazione per le procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

E’ infine soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 9 del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14, secondo il quale, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al suddetto comma 3, sarebbero state individuate anche le relative modalità di attuazione.

Art. 40 – Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

Il presente art. 40 ha modificato l’art. 120 del Codice del processo amministrativo.

La lett. a) ha sostituito il comma 6, prevedendo che il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare qualora ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata in un’udienza fissata d’ufficio, da tenersi entro 45 giorni (termine così modificato in sede di conversione del Dl. n. 90/14) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. La segreteria deve dare immediato avviso alle parti della data d’udienza, a mezzo Pec. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata ad un’udienza da tenersi non oltre 30 giorni, alternativamente nell’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori, l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa. In sede di conversione, sono state aggiunte al suddetto comma 6 ulteriori previsioni volte a consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo: le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale Forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le Associazioni di categoria riconosciute degli Avvocati amministrativisti, tenendo conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Con il medesimo Decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il Giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la Sentenza di primo grado e di revocazione della Sentenza di appello.

Il comma 2-bis dell’art. 40 del Decreto in commento, inserito in sede di conversione dello stesso, prevede che le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal suddetto Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sono applicate in via sperimentale per 2 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/14 del Dl. n. 90/14 in esame, specificando che, al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

La lett. b) ha inserito il comma 8-bis, il quale, nella versione modificata in sede di conversione del Dl. n. 90/14, prevede che il Collegio, quando dispone le misure cautelari di cui all’art. 119, comma 4, può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5% del suddetto valore. Le citate misure sono disposte per una durata non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza.

La lett. c) ha disposto la sostituzione del comma 9, prevedendo che il Tar deposita la Sentenza con la quale definisce il giudizio entro 30 giorni (termine così modificato in sede di conversione del Dl. 90/14) dall’udienza di discussione. Resta ferma la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro 2 giorni.

Il comma 2 ha sancito che le prescrizioni sopra riportate si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Art. 41 – Misure per il contrasto all’abuso del processo

Con il comma 1 del presente art. 41 sono state introdotte alcune modificazioni all’art. 26 del Codice del processo amministrativo, in materia di spese del giudizio.

La lett. a), come modificata in sede di conversione del Dl. n. 90/14, ha aggiunto un periodo al comma 1 del suddetto art. 26, che dispone che il Giudice, anche d’ufficio, può anche condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

La lett. b) ha previsto, mediante l’integrazione del comma 2 in materia di sanzioni per la c.d. “lite temeraria”, che nelle controversie sugli appalti di cui agli artt. 119, lett. a) e 120, l’importo della sanzione pecuniaria (non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio) può essere elevato fino all’1% del valore del contratto, ove superiore al limite stabilito dalla norma.

Art. 42 – Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel Processo amministrativo

Il presente art. 42 ha esteso al Processo amministrativo la disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica previste per il processo civile.

Art. 43 – Disposizioni in tema di informatizzazione del Processo contabile

Con il comma 1 del presente art. 43 è stato stabilito che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche. I relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché venga garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel Dlgs. n. 82/05. Le regole tecniche e procedurali relative ai citati processi sono stabilite con i Decreti di cui all’art. 20-bis, del Dl. n. 179/12.

Il comma 2 ha esteso al Processo contabile l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 16, 16-ter,e 16-quater, del Dl. n. 179/12, in quanto compatibili, sulla base delle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i Decreti di cui al comma precedente.

In base al comma 3, il Pm. contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i Decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall’ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi Pec di cui all’art. 16-ter, del Dl. n. 179/12.

Art. 44 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Con il presente art. 44 è stato previsto l’obbligo di deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti iniziati innanzi al Tribunale ordinario dopo il 30 giugno 2014, mentre per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 il dispositivo dell’art. 44 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014, data fino alla quale i documenti possono essere depositati con modalità telematica e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. L’obbligo di deposito telematico è stato introdotto mediante rinvio ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 16-bis, del Dl. n. 179/12.

Il comma 2 ha apportato alcune modifiche al sopra citato art. 16-bis.

La lett. a) ha precisato, mediante la modifica del comma 1, che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le P.A. per stare in giudizio e di conseguenza il deposito telematico rimane escluso per i soggetti precedentemente citati.

La lett. b), nel sostituire il comma 5, ha previsto che, con uno o più Decreti aventi natura non regolamentare, il Ministero della Giustizia può individuare i Tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

La lett. c) ha previsto l’introduzione del comma 9-ter, il quale dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2015, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di Appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Le stesse modalità sopra citate devono essere osservate per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le citate modalità, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più Decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della Giustizia può individuare le Corti di Appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

Art. 45 – Modifiche al Codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della Sentenza

L’art. 45 in parola ha apportato alcune modificazioni al Codice di procedura civile.

La lett. a) ha eliminato, mediante la sostituzione dell’art. 126, comma 2, del Cpc., l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte di terzi, disponendo che il citato verbale venga firmato digitalmente dal Cancelliere, che darà lettura dello stesso agli eventuali intervenuti all’udienza.

La lett. b) ha previsto, mediante l’integrazione dell’art. 133, comma 2, del Cpc., che la comunicazione effettuata dalla cancelleria mediante Pec non deve più limitarsi al solo dispositivo della Sentenza, ma deve contenere il testo integrale della stessa. In sede di conversione, è stato specificato che la suddetta comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 Cpc..

La lett. c) ha statuito che le dichiarazioni delle parti di cui all’art. 207, comma 2, del Cpc., non devono più essere sottoscritte dal dichiarante.

In sede di conversione del Dl. n. 90/14 in commento, è stato aggiunto il comma 1-bis, che reca alcune modifiche alle disposizioni per l’attuazione del Cpc..

Art. 45-bis – Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche

L’art. 45-bis, inserito in sede di conversione, reca alcune modifiche al Cpc. in materia di contenuto degli atti di parte e alle disposizioni del Dl. n. 179/12, convertito dalla Legge n. 221/12, in materia di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.

In particolare, viene modificato l’art. 125, comma 1, Cpc, prevedendo che il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.

Viene aggiunto il comma 1-bis all’art. 16-ter del Dl. n. 179/12, convertito dalla Legge n. 221/12, che prevede che le disposizioni del comma 1 del suddetto articolo – che specificano cosa si intende per pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale (elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del Dl. n. 179/12, dall’art. 16, comma 6, del Dl. n. 185/08, convertito dalla Legge n. 2/09, dall’art. 6-bis del Dlgs. n. 82/05, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia) – si applicano anche alla Giustizia amministrativa.

Inoltre, è inserito l’art. 16-septies, concernente il tempo delle notificazioni con modalità telematiche, secondo il quale la disposizione dell’art. 147 Cpc. (le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche e specifica che quando la notificazione è eseguita dopo le ore 21, la stessa si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Il comma 3 dell’art. 45-bis del Decreto in commento modifica l’art. 136 del Codice del processo amministrativo, prevedendo che i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla Segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

Il comma 4 modifica l’art. 13, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Dpr. n. 115/02, disponendo che le conseguenze previste dal suddetto comma (aumento della metà del “contributo unificato”) si verificano nell’ipotesi in cui il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 125, comma 1, Cpc..

Art. 46 – Modifiche alla Legge n. 53/94

L’art. 54 in esame ha modificato la Legge n. 53/94, rubricata “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

Con la lett. a) è stato eliminato il requisito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine nel cui Albo l’Avvocato è iscritto per l’invio delle comunicazioni mediante Pec.

Con la lett. c) è stato disposto che se l’atto viene notificato via Pec non è dovuto il pagamento previsto al momento dell’esibizione o del deposito degli atti notificati.

In sede di conversione, con la lett. c-bis) è stato aggiunto all’art. 9 della suddetta Legge n. 53/94 il comma 1-ter, secondo cui, in tutti i casi in cui l’Avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis,estraendo quindicopia su supporto analogico del messaggio di Posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Dlgs. n. 82/05.

La lett. d) ha eliminato l’obbligo di pagamento dei diritti dovuti per le notifiche telematiche, mediante la modifica dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 53/94.

Il comma 2 ha disposto che le norme di cui all’art. 16-quater, commi 2 e 3, del Dl. n. 179/12, non si applicano alla Giustizia amministrativa.

Art. 47 – Modifiche in materia di indirizzi di Posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione

L’art. 47 dispone la proroga al 30 novembre 2014 del termine di cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/12 (c.d. Decreto “Crescita 2”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/12. Entro tale data le P.A., compresi gli Enti Locali, devono comunicare al Ministero della Giustizia, l’indirizzo di posta elettronica a cui intendono ricevere le comunicazioni e notificazioni.

Art. 48 – Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche

Il comma 1 ha sostituito l’art. 530, comma 6, del Cpc., disponendo che il Giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le citate modalità risultino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Il comma 2 ha previsto che la novella normativa di cui al comma 1 si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento.

Art. 49 – Disposizioni in materia di informatizzazione del Processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del “contributo unificato

Il comma 1, lett. a), ha disposto che, nei giudizi tributari nei quali la parte sta in giudizio da sola non abbia comunicato l’indirizzo Pec, può indicare un indirizzo di posta al quale ricevere la comunicazione.

La successiva lett. b) ha previsto che, in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di Pec ovvero di mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Il comma 2 ha determinato che l’invito al pagamento dell’importo dovuto a titolo di “contributo unificato” è notificato, a cura dell’Ufficio e anche tramite Pec nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’Ufficio.

Art. 50 – Ufficio per il processo

Il comma 1 dell’art. 50 in commento ha previsto l’introduzione dell’art. 16-octies, del Dl. n. 179/12, il quale dispone che, al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono costituite, presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”.

Il comma 2 dell’art. 50 aggiunge le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari agli Enti presso i quali i laureati in giurisprudenza possono effettuare un tirocinio teorico-pratico ai sensi dell’art. 73, del Dl. n. 69/13. E’ stato inoltre disposto che l’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per Magistrato ordinario, a norma dell’art. 2, del Dlgs. n. 160/06. Costituisce altresì titolo idoneo per l’accesso al concorso per Magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito previsti per l’accesso allo stage e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio.

Art. 50-bis – Modifiche all’art. 73 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98

Le modifiche apportate dall’art. 50-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto in commento, all’art. 73 del Dl. n. 69/13, convertito dalla Legge n. 98/13, prevedono l’attribuzione, agli ammessi allo stage, di una borsa di studio, demandando ad un Decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la determinazione annuale dell’ammontare delle risorse a ciò destinate, i requisiti per l’attribuzione della suddetta borsa di studio, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 51 – Razionalizzazione degli Uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica

Il comma 1 ha disposto, mediante la modifica dell’art. 162, comma 1, della Legge n. 1196/60, che le Cancellerie delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno 4 ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi Presidenti, sentiti i Capi delle Cancellerie interessate.

Con il comma 2, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, del Cpc.. Quando il messaggio di Pec eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del Responsabile per i Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di Pec. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Art. 52 – Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice

Il comma 1, lett. a), del presente art. 52 ha disposto che il Difensore, il Consulente tecnico, il Professionista delegato, il Curatore ed il Commissario giudiziale, hanno la facoltà di estrarre con modalità telematiche, copie analoghe o informatiche degli atti e dei provvedimenti e possono attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico con totale esenzione del pagamento dei diritto di copia. Le disposizioni testé citate non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del Giudice.

La successiva lett. b) ha introdotto l’art. 16-sexies, al Dl. n. 179/12, il quale prevede che, salvo quanto statuito dall’art. 366, del Cpc., le notificazioni ad istanze di parte previste dalla legge, effettuate presso la Cancelleria dell’Ufficio giudiziario, possono essere fatte solamente quanto non è possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo Pec contenuto nei registri Inipec e Reginde.

Il comma 2 esenta dal versamento del diritto di copia senza certificazione di conformità, sia nell’art. 40, del Dpr. n. 115/02, sia nell’art. 269, del Dl. n. 179/12, quando la copia è estratta dal fascicolo dai soggetti abilitati ad accedervi. Parimenti, il comma in esame esenta dal versamento del diritto di copia autentica, sia nell’art. 40, del Dpr. n. 115/02, sia nell’art. 268, del Dl. n. 79/12.

Art. 53 – Norma di copertura finanziaria

Per la copertura delle disposizioni previste dal Capo II, del Titoli IV, del Provvedimento in esame, è stato previsto un aumento generalizzato del “contributo unificato” di cui all’art. 13, del Dpr. n. 115/02. L’art. 53 ha individuato nel Ministero della Giustizia il soggetto responsabile del monitoraggio delle minori entrate derivanti dalle disposizioni commentate. Il Ministero della Giustizia provvederà a riferire quanto monitorato al Mef. E’ prevista un c.d. “clausola di salvaguardia” mediante la quale il Mef è autorizzato, nel caso in cui si verificheranno scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ad incrementare il “contributo unificato” così da garantire la copertura finanziaria delle minori entrate promananti dall’attività di monitoraggio.

Il Mef è tenuto a comunicare mediante relazione alle Camere gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, oltrechè autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.