È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E, recante “Commento alle novità fiscali – Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti”. Di seguito si riporta l’analisi delle disposizioni che interessano – anche indirettamente – gli Enti Locali, indicando il numero del paragrafo relativo riportato nella Circolare.
Si rammenta anche che la stessa Agenzia ha pubblicato altresì lo stesso giorno la Circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E, recante chiarimenti sui rimborsi Iva alla luce delle novità introdotte dal Dlgs. n. 175/14, che sarà oggetto di commento nel prossimo numero della Rivista.
Capitolo I: Semplificazioni per le persone fisiche
1 – Semplificazioni in materia di Addizionali comunali e regionali all’Irpef (Art. 8, Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175)
L’art. 8 del “Decreto Semplificazioni“ modifica le modalità di versamento delle Addizionali regionali e comunali. I nuovi riferimenti per il corretto calcolo dell’Addizionale regionale sono stati dettati con la modifica dell’art. 50, comma 5, del Dlgs. n. 446/97: l’Addizionale deve essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio e non più al 31 dicembre dell’anno cui l’Addizionale stessa si riferisce. Per l’Addizionale comunale il domicilio fiscale di riferimento era già stato stabilito al 1° gennaio dell’anno.
Le semplificazioni introdotte riguardo al calcolo dell’Addizionale comunale prevedono che l’acconto dell’Addizionale comunale sarà ora calcolato con l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno precedente, previa pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale. In conseguenza delle suddette innovazioni normative cambiano le indicazioni richieste nelle certificazioni e nei Modelli 730 e Unico-Persone fisiche, i quali non riporteranno più la richiesta del domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione.
Anche le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare “i dati (…) individuati con Decreto del Ministero delle Finanze” ai fini della loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.
2 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti (Art. 10, Dlgs. n. 175/14)
Cambia la determinazione del reddito di lavoro autonomo poiché varia il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio nel caso queste siano sostenute dal committente; il committente (che può essere un’impresa o un lavoratore autonomo) può dedurre ora il costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione, non essendo più necessaria la ricezione della parcella del professionista. La deducibilità del costo sarà quindi determinata dalle regole ordinariamente applicabili alle categorie reddituali. Il Decreto modifica solo il comma 5, secondo periodo, e quindi “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.
Dal periodo d’imposta 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non sono più da considerarsi compensi per il professionista.
Per il professionista dal 2015 le spese per prestazioni e somministrazioni, sostenute durante il proprio incarico, diventano completamente irrilevanti e non devono essere più considerate né compensi in natura né spese per la produzione del reddito, addebitabili in fattura. Il professionista incaricato, quindi, non addebiterà più tali spese sulla fattura del committente e nemmeno potrà più considerare il relativo ammontare come costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo.
Il modus operandi, per il committente, dovrà essere quello di seguito descritto:
1) il committente riceve, da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio;
2) il committente non comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e nemmeno non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale;
3) il costo sostenuto dal committente è deducibile per quest’ultimo in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).
La disciplina appena descritta è applicabile alle sole prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande; quindi tale nuovo metodo non sarà applicato né in caso di prestazioni e somministrazioni acquistate direttamente dal professionista/lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura, né in caso di prestazioni diverse da quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, come ad esempio le spese trasporto, anche se acquistate dal committente.
La disposizione esaminata deve considerarsi applicabile anche agli artisti e non solo ai professionisti.
Quanto al limite di deducibilità del 75%, previsto dall’art. 54, comma 5, primo periodo, del Tuir, questo non opera per il committente in merito alle spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. La funzione della spesa è da ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente.
La limitazione al 75% della deducibilità delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande è prevista dall’art. 54, comma 5, primo periodo, e dall’art. 109, comma 5, quarto periodo, del Tuir, in riferimento alle modalità di determinazione del reddito d’impresa.
La ratio delle nuove norme è quella di semplificare gli adempimenti per il professionista, volti a dimostrare la piena rilevanza fiscale delle spese sostenute e non comporta, di conseguenza, per il committente, un peggioramento della situazione rispetto a quella pre-riforma.
Restano invariati i criteri e gli accorgimenti volti a dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente, ovvero che la spesa sia effettivamente sostenuta e che gli estremi del professionista risultino dalla documentazione fiscale presentata.
La stessa disposizione è da ritenersi applicabile anche quando i redditi derivino da attività occasionali, quindi anche in tal caso le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono compenso in natura e non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
In merito all’entrata in vigore, si deve fare riferimento al periodo d’imposta dei titolari di reddito di lavoro autonomo, in quanto è questa tipologia di reddito quella direttamente interessata dalla norma, e quindi la disposizione in esame risulta in vigore dal 1° gennaio 2015.
3 – Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare (art. 11, Dlgs. n. 174/14)
L’art. 11 del Decreto, modificando gli artt. 28, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni sull’Imposta sulle successioni e donazioni, semplifica gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione.
Le modifiche dell’art. 28, comma 6, e dell’art. 33, comma 1, ridisegnano gli adempimenti dichiarativi degli eredi e, qualora il de cuius abbia dei crediti fiscali, gli adempimenti risulta semplificati in quanto l’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della Dichiarazione di successione non fa sorgere l’obbligo della presentazione di nessuna dichiarazione integrativa.
4 – Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 12, Dlgs. n. 175/14)
Con l’art.12 del “Decreto Semplificazioni” viene eliminato l’obbligo d’inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi d’imposta e per cui fruire della detrazione Irpef e Ires.
Per limitare la quantità dei soggetti obbligati all’adempimento, il Provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 già prevedeva che la presentazione, da inoltrare in via telematica entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (o entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute), fosse obbligatoria solo per gli interventi di riqualificazione energetica; l’omessa presentazione non comportava la decadenza dal beneficio ma solo una sanzione in misura fissa, da Euro 258 a Euro 2.065.
La suddetta soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate interessa sia i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, riguardo alle spese sostenute nell’esercizio 2014 in merito a lavori che proseguiranno nel 2015, sia i soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, in merito alle spese sostenute nel periodo d’imposta per cui il termine di 90 giorni scadrà a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 175/14.
Le sanzioni indicate nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/10 anche per i casi di omesso o irregolare invio della comunicazione, compiute prima dell’entrata in vigore del Decreto e per le quali non siano intervenuti nel frattempo provvedimenti d’irrogazione definitiva, non sono applicabili in virtù del principio del favor rei, richiamato dall’art. 3, comma 2 del Dlgs. 472/97.
19 – Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari (art. 28, Dlgs. n. 175/14)
19.1 abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti
I complessi adempimenti a cui erano soggetti i gli operatori nel settore degli appalti e il palese contrasto con la Direttiva Europea n. 7/11, volta a contrastare i ritardi di pagamenti delle transazioni commerciali, sono i principali motivi per cui è stata rivista la disciplina sulla responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere e servizi relativamente alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
L’Iva era già stata esclusa, dalla disciplina appena citata, con il “Decreto del fare” (art. 50, comma 3, Dl. n. 69/13), sia in riferimento al rapporto tra committente e appaltatore, sia nei possibili rapporti di subappalto; tuttavia rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il mancato versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente da parte del subappaltatore in relazione ai dipendenti occupati in base al contratto di subappalto.
Non è più prevista la sanzione applicabile in luogo della responsabilità solidale nel caso in cui il committente abbia provveduto a pagare il corrispettivo del contratto senza richiedere e ottenere idonea documentazione attestante la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente spettanti all’appaltatore e al subappaltarore.
Per contrastare l’evasione fiscale è stato modificato l’art. 29, comma 2, della “Legge Biagi”: tale articolo fa riferimento alla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore (e subappaltatori se presenti) per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi spettanti in esecuzione dei contratti d’appalto.
La norma previgente prevedeva che il committente che pagava le retribuzioni dei lavoratori poteva esercitare l’azione di regresso verso il coobbligato; questa è stata completata inserendo il nuovo obbligo per il committente di assolvere gli eventuali adempimenti del sostituto d’imposta come disciplinati dal Dpr. n. 600/73.
Sono previste novità anche per l’Inps che dovrà comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle aziende di competenza territoriale e alle posizioni dei relativi dipendenti. Anche in questo caso è applicabile il favor rei per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014, e non definitive alla stessa data.
19.2 Estinzione della Società e responsabilità dei liquidatori
L’art. 28, del Dlgs. n. 175/14, al comma 4, sancisce che solo al fine della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della Società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La stessa norma può essere applicata anche per attività di controllo fiscale riferite a Società che, prima della data di entrata in vigore del Dlgs. n. 175/14, hanno già chiesto la cancellazione o sono già state cancellate dal registro delle imprese.
Al fine di una maggior tutela del credito erariale, viene prevista ora una diretta responsabilità dei liquidatori delle Società che hanno distribuito utili ai soci violando l’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti. I liquidatori rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla Società estinta (nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti) se non riescono a dimostrare (inversione dell’onere della prova) di aver assolto tutti gli oneri tributari, prima dell’assegnazione dei beni ai soci, o di non aver rispettato la gerarchia dei crediti non privilegiando quello tributari. Rispetto alla precedente formulazione l’onere probatorio ora è a carico del liquidatore.
La responsabilità di soci e degli amministratori, invece, è determinata in base al valore dei beni sociali ricevuti e viene presunta proporzionale alla quota di capitale detenuta dal socio o dall’associato.
Viene eliminato il riferimento, sulla responsabilità e gli obblighi di amministratori, liquidatori e soci dei soggetti Ires, in merito alle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori; il regime di responsabilità fa ora riferimento a tutte le imposte e non più alle sole imposte dirette.
- Allineamento definizione prima casa Iva–registro (art. 33, Dlgs. n. 175/14)
24.1 Definizione “prima casa” – agevolazione Iva
Sono stati modificati i criteri per individuare gli immobili adibiti ad abitazione, per i quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’Iva ad oggi ridotta al 4%. L’aliquota Iva del 4% si applica conseguentemente a trasferimenti o costituzioni di diritti reali con oggetto case di abitazione, anche se in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie diverse da abitazioni di tipo signorile (Cat. A/1), abitazioni in ville (Cat. A/8) e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici (Cat. A/9); inoltre devono ricorrere le ulteriori condizioni previste indicate nella Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr. n. 131/86).
Non ha più nessuna rilevanza la definizione d’immobili “di lusso” come richiamata dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969. La nozione di “prima casa”, che rende possibile l’applicazione dell’aliquota Iva del 4%, viene allineata alla definizione prevista dalla norma in materia d’Imposta di registro, ovvero si applicherà l’aliquota 2% ai trasferimenti di case di abitazione, tranne che per quelle comprese nelle categoria catastali A1, A8 e A9.
In conseguenza delle suddette novità sarà ora possibile rettificare le relative fatture di acconto già emesse a seguito di stipula di contratti preliminari di vendita su cui gli immobili sono indicati come “di lusso”: sarà necessario solo effettuare una variazione in diminuzione per applicare l’Iva al 4% su tutto il corrispettivo dovuto.
L’agevolazione Iva “prima casa” non può essere applicata per trasferimenti di immobili non abitativi rientranti nella categoria catastale dedicata a uffici e studi privati (A/10).
24.2 Cessioni di case di abitazione diverse dalla “prima casa”
Non assume più alcun rilievo la definizione di “abitazione di lusso” di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 e deve, pertanto, ritenersi superata, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, anche con riferimento alle cessioni o agli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione diverse dalla “prima casa”.
In conseguenza di quanto sopra, la definizione di case di abitazione “di lusso” di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 è ormai superata anche per individuare i fabbricati o le porzioni di fabbricato di cui all’art. 13, della Legge n. 408/49 (“Fabbricati Tupini”), la cui cessione è soggetta ad Iva 10%.
Le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, sono ora soggetti ad Iva con aliquota ordinaria.




