“Decreto Semplificazioni”: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate illustra le novità in materia di rimborsi Iva

È stato pubblicata sul sito ufficiale della Agenzia delle Entrate la Circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E, con oggetto “Esecuzione dei rimborsi Iva alla luce delle modifiche apportate all’art. 38-bis del Dpr. n. 633/72, dal Dlgs. n. 175/14”.
Ricordiamo che l’art. 13 del Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha previsto la sostituzione dell’art. 38-bis del Dpr. 633/72, allo scopo di rendere l’esecuzione dei rimborsi Iva più facili e più veloci secondo quanto richiesto dalla Commissione europea.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13 dicembre 2014 e apportano significative novità in materia di esecuzione dei rimborsi Iva.
Salvo alcune eccezioni, la precedente disciplina assoggettava l’erogazione dei rimborsi Iva alla preliminare prestazione di idonee garanzie quali fideiussioni, polizze fideiussorie, cauzioni in titoli pubblici; tali garanzie dovevano essere presentate se l’importo del rimborso Iva richiesto superava Euro 5.164,57.
La nuova disciplina, eliminando l’obbligo di prestazione di garanzie, produrrà riduzioni di costi e miglioramenti delle tempistiche di lavorazione delle pratiche con cui vengono richiesti i rimborsi Iva.
Intanto, la possibilità di avvalersi dell’istituto del “visto di conformità”, già previsto per le richieste di compensazione di crediti erariali tramite Modello “F24 ordinario” – pratica quest’ultima certamente più diffusa (ed assolutamente consigliabile) tra gli Enti Locali rispetto alla richiesta di rimborso Iva, laddove le condizioni lo permettano – è pienamente operativa anche per le istanze di rimborso.
La soglia dei rimborsi eseguibili in base alla sola presentazione della Dichiarazione Iva o dell’istanza di rimborso è stata innalzata da Euro 5.164,57 ad Euro 15.000: entro questa nuova soglia il contribuente è esonerato da ogni altro adempimento. Il limite dei Euro 15.000 entro il quale si può ottenere il rimborso con la sola presentazione della Dichiarazione o dell’istanza periodica, si calcola in riferimento alla somma delle richieste di rimborso Iva effettuate nell’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta.
Per ottenere rimborsi Iva di importo superiore a Euro 15.000, il contribuente deve presentare la relativa Dichiarazione Iva o l’istanza trimestrale di richiesta di rimborso, sulle quali viene apposto, alternativamente, o il “visto di conformità” o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (come previsto all’art. 10, comma 7, primo e secondo periodo, del Dl. n. 78/09, inclusi i Revisori dei conti degli Enti Locali, come a suo tempo chiarito dalla Risoluzione Entrate n. 90/E del 2010); la Dichiarazione annuale Iva o l’istanza trimestrale deve essere integrata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da inserire in appositi spazi dei Modelli di dichiarazione forniti dall’Agenzia delle Entrate e attraverso i quali viene formulata la richiesta di rimborso.
Per inciso, rammentiamo il nuovo Modello di Dichiarazione Iva 2015 – che tiene conto delle novità in questione in materia di rimborsi – diffuso nei giorni scorsi sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve attestare l’esistenza di particolare condizioni di solidità patrimoniale, di continuità aziendale e di regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ovvero:
– il patrimonio netto non deve essere diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta; la consistenza degli immobili iscritti non deve risultare ridotta di oltre il 40% rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, a causa di cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa deve essere cessata né deve essere ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
– se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non devono essere state cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della Società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
– i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi devono essere stati regolarmente eseguiti.
Il contribuente rimane obbligato a fornire idonee garanzie come precedentemente indicate qualora gli importi richiesti superino i 15.000 Euro e contestualmente ci si trovi nelle ipotesi di situazioni di rischio.
Il contribuente è considerato “a rischio fiscale” quando si trovi in una delle situazioni previste dal comma 4, ovvero:
– soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, a meno che non si tratti di start-up innovative, come indicate dall’art. 25 del Dl. n. 179/12;
– soggetti passivi a cui non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica a seguito di richieste di rimborso presentate nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso Iva. Il soggetto passivo è considerato “a rischio” in base a parametri quantitativi e qualitativi. Gli avvisi di accertamento cui si riferisce la norma sono quelli relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non quelli ai fini Iva, nonché gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti. A prescindere dall’esito, si deve tenere conto di tutti gli atti notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta, fatta eccezione per gli atti annullati in autotutela o oggetto di Sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato.
Dal punto di vista quantitativo, la valutazione in base alla quale un soggetto passivo può essere considerato “a rischio” o meno emerge in base alla differenza tra importi accertati e importi dovuti. Ci sono dei limiti, oltre i quali il soggetto passivo viene considerato “a rischio”, che sono superati quando dagli avvisi di accertamento o di rettifica per ciascun anno emerge:
- una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta oppure del credito dichiarato superiore al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano Euro 150.000 (nella precedente legislazione il limite era stabilito in Euro 51.645,69);
- una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta oppure del credito dichiarato superiore al 5% degli importi dichiarati, se questi sono maggiori di Euro 150.000 ma non oltre Euro 1.500.000 (nella precedente formulazione della norma gli importi indicati erano Euro 51.645,69 e Euro 516.456,90);
- una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta oppure del credito dichiarato superiore all’1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000 se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000 (nella precedente stesura erano indicati in oltre Euro 516.456,90).
Dal punto di vista qualitativo, l’inclusione di un soggetto nella categoria “a rischio” viene fatta nei confronti:
- dei soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del “visto di conformità” o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- dei soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Per la verifica dell’assenza di avvisi di accertamento o di rettifica, l’intervallo dei 2 anni deve essere calcolato dalla data di richiesta del rimborso; se il soggetto passivo presenta una richiesta di rimborso il 20 marzo 2015, non potranno essere considerati gli avvisi di accertamento o di rettifica a seguito di richieste di rimborso presentate nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso Iva ovvero prima del 20 marzo 2013, e se invece nell’arco di tempo che va dal 20 marzo 2013 fino al 14 marzo 2015 sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, il soggetto passivo dovrà verificare i superamenti delle percentuali sopra indicate al fine dell’inquadramento o meno nella categoria “a rischio”.
Un ulteriore contributo in termini di velocizzazione del processo di erogazione dei rimborsi Iva è dato dalle nuove indicazioni in merito alle tempistiche previste: il rimborso Iva richiesto dovrà essere erogato entro 3 mesi dalla data di presentazione della Dichiarazione Iva. I tempi per ottenere l’erogazione del rimborso dunque si riducono, atteso che i termini iniziano a decorrere dalla data dell’effettiva presentazione della Dichiarazione (la precedente stesura dell’art. 38-bis prevedeva che il termine dei 3 mesi decorresse dalla data di scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione, allungando di fatto i tempi necessari all’ottenimento del rimborso dell’Iva richiesta).
Per lo stesso periodo d’imposta può verificarsi la necessità di presentare più Dichiarazioni Iva. Si tratta dei casi in cui vengono apportate modifiche alla Dichiarazione già consegnata o trasmessa presentandone una nuova, la quale sostituisce quella già presentata. In tali casi si parla di Dichiarazioni “correttive nei termini” – se consegnate o trasmesse entro la scadenza dei termini – ovvero di Dichiarazioni “integrative”, se consegnate o trasmesse dopo la scadenza dei termini di presentazione. Nei casi di Dichiarazione “correttiva nei termini” e “integrativa”, il termine di 3 mesi entro i quali deve essere erogato il rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione dell’ultima Dichiarazione.
Riguardo agli interessi, il termine per il computo degli stessi rimane il medesimo e quindi questi decorrono “dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione”, ma il tempo che intercorre tra la data in cui vengono notificate le richieste di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (per le opportune verifiche) e la data della loro consegna non è computato nel calcolo qualora maggiore di 15 giorni.
Nel caso in cui sia necessario il “visto di conformità” e questo venga apposto mediante la presentazione di una Dichiarazione “integrativa”, il computo degli interessi decorre dalla data in cui il “visto” viene apposto.
I soggetti che possono apporre il “visto di conformità” sono:
– i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, che già svolgono l’attività di assistenza fiscale;
– gli iscritti negli albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e in quelli dei Consulenti del lavoro;
– gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e commercio o equipollenti o diploma di Ragioneria.
Alternativamente al “visto di conformità”, i soggetti dotati dell’Organo di revisione contabile possono far sottoscrivere la Dichiarazione dai componenti dell’Organo di controllo che sottoscrivono la relazione di revisione. La sottoscrizione garantisce che siano stati fatti i controlli previsti per i soggetti che appongono il “visto di conformità”, cioè quelli previsti dall’art. 2, comma 2, del Decreto delle Finanze n. 164/99, e sono:
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle Imposte sui redditi e delle Imposte sul valore aggiunto;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
La Risoluzione 17 settembre 2010, n. 90/E, in risposta ad un interpello presentato da un Comune, ha chiarito che la sottoscrizione della Dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all’art. 234 del Tuel comporta la stessa gamma di controlli ed ha lo stesso significato giuridico del “visto di conformità” rilasciato da un centro di assistenza fiscale.
La disciplina dei rimborsi Iva è stata allineata a quella in materia di compensazione dei crediti Iva.
Per le compensazioni Iva, l’art. 10 del Dl. n. 78/09 aveva già introdotto l’obbligo del “visto di conformità” o della sottoscrizione alternativa dei soggetti addetti al controllo contabile sulle compensazioni Iva per importi superiori a Euro 15.000.
Le modalità con cui il soggetto passivo può richiedere l’erogazione del rimborso sono quelle di seguito esposte:
– in “procedura semplificata”, all’Agente della riscossione, per le richieste annuali nel limite di Euro 700.000 (comprensivi degli eventuali crediti compensati);
– in “procedura ordinaria”, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per le richieste annuali e infrannuali e obbligatoriamente, per le prime, per l’importo eccedente Euro 700.000 nonché nei casi di procedure concorsuali e di cessazione attività.
In merito alla sospensione del rimborso a seguito di reati, il nuovo comma 8, dell’art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72, recepisce quanto previsto nel comma 3 della previgente versione dell’art. 38-bis: sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle fattispecie penali.
Quando l’Ufficio viene a conoscenza di fattispecie delittuose, quali quelle previste agli artt. 2 e 8 del Dlgs. n. 74/00, se constatate con riferimento al medesimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata richiesta di rimborso dell’Iva, provvede a sospendere l’esecuzione del rimborso.
La sospensione del rimborso opera fino a quando il procedimento penale non è stato definito, indipendentemente dall’esito.
Il nuovo art. 38-bis non apporta alcuna modifica alla disciplina delle garanzie; pertanto, tipologie, caratteristiche e modalità di prestazione rimangono le medesime.
Particolari esenzioni dall’obbligo di prestazione della garanzia sono previste per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti pubblici. L’esenzione dal prestare garanzie prevista per le Amministrazioni dello Stato vuole infatti evitare ogni fattispecie in cui è lo Stato che garantisce sostanzialmente se stesso, eliminando gli oneri che derivano da tali operazioni. La richiesta di rimborso in luogo della “compensazione orizzontale” mediante Modello “F24 ordinario” può essere indicata per quegli Enti pubblici – Enti Locali inclusi – che, contestualmente alla presenza di elevati crediti verso l’Erario, non hanno altri tributi da versare e quindi da poter compensare. Il rimborso rappresenta infatti il procedimento più corretto per rientrare in possessori di liquidità immobilizzate. Per altro verso, qualora un Ente abbia importi elevati per tributi da versare, la soluzione da utilizzare risulta convenientemente essere quella di avvalersi dell’istituto della “compensazione”, reso ancora più appetibile a seguito dell’innalzamento del tetto massimo annuale per effettuare le compensazioni dei crediti d’imposta e dei contributi da Euro 516.456 a Euro 700.000 (Dl. n. 35/13).Altra novità che potrebbe orientare gli Enti pubblici a preferire la “compensazione” rispetto alla richiesta di rimborso è l’introduzione del c.d. “split payment” da parte della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015“), con l’art. 1, comma 629, lett. b), in vigore per le operazioni fatturate a partire dal 1º gennaio 2015 (come sembra al momento, a seguito dei chiarimenti forniti dal Comunicato-stampa Mef 9 gennaio 2015, in attesa però dell’emanazione del Decreto Mef attuativo delle nuove procedure), se venisse confermato, come pare, che tale nuovo sistema di versamento dell’Iva sugli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali inclusi) riguardi anche quelli operati in ambito commerciale (al momento non è pacifico nemmeno tale aspetto).
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