Nell’Ordinanza n. 13118 del 16 maggio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia di agevolazioni per l’acquisto della cosiddetta “prima casa”, la disciplina prevista dall’art. 1 del Dl. n. 16/1993, sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. In particolare, in tema di agevolazioni “prima casa”, l’idoneità della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo Comune va valutata, sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.




