Nella Delibera n. 49 del 12 maggio 2016 della Corte dei conti Liguria, la richiesta di parere riguarda l’eventuale applicazione agli Enti Locali dell’art. 10, comma 2-bis, del Dl. n. 90/14, convertito dalla Legge n. 114/14. In particolare, viene chiesto se il diritto alla quota dei proventi annui spettanti al Comune per i diritti di segreteria possa essere attribuita al Vice-Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, come previsto dall’articolo sopra menzionato, anche nella peculiare ipotesi in cui il Segretario comunale non ne abbia invece diritto, appartenendo alla fascia “A” o “B”.
La Sezione rileva che la ratio dell’art. 10, comma 2-bis, del Dl. n. 90/14, convertito dalla Legge n. 114/14, è quella di salvaguardare l’attribuzione dei diritti di segreteria, seppure in misura ridotta rispetto al passato, a tutti i soggetti che non abbiano qualifica dirigenziale, a titolo di integrazione economica. Pertanto, sarebbe incongrua una soluzione interpretativa che faccia dipendere il diritto alla percezione dei medesimi alla sola appartenenza alla fascia “C” del Segretario titolare. Dunque, la Sezione statuisce che spettino sempre ai Vice-Segretari i diritti di segreteria nella misura prevista dall’art. 10, comma 2-bis, del Dl. n. 90/14, convertito dalla Legge n. 114/14.




