In tema di impianti fotovoltaici, due sono gli aspetti da analizzare con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015): da un lato l’emissione ed il pagamento delle fatture passive nei confronti dei terzi realizzatori degli impianti medesimi, dall’altro l’emissione di fatture attive nei confronti del Gse.
A) Le fatture passive dei fornitori di impianti fotovoltaici
Con riferimento al rapporto tra la P.A. ed il terzo costruttore, si evidenzia che la maggior parte dei contratti normalmente stipulati prevede che la remunerazione del prestatore per la messa a disposizione dell’impianto fotovoltaico a favore dell’Ente Locale avvenga a mezzo della tariffa incentivante erogata dal Gse, previa emissione di fatture periodiche alla stessa P.A. per gli accrediti ricevuti.
Per analizzare il corretto trattamento fiscale delle fatture emesse dal soggetto che ha realizzato l’impianto, è necessario distinguere a seconda che la P.A. abbia ceduto o meno il diritto di superficie al costruttore.
Nella tabella seguente sono riepilogati i due diversi casi:
| A.1 | Nel caso in cui la P.A. abbia ceduto il diritto di superficie al costruttore | In virtù del diritto di superficie, il rapporto fra i due soggetti si configura come semplice messa a disposizione dell’impianto da parte del soggetto proprietario a favore della P.A., la quale si è accreditata come titolare dello stesso presso il Gse | Il terzo proprietario dell’impianto continuerà
ad emettere fatture con IVA ORDINARIA |
| A.2 | Nel caso in cui la P.A. non abbia ceduto il diritto di superficie | Se il rapporto tra costruttore e P.A. riguarda la fornitura di beni (ad es. cessione di «kit solari») senza installazione | SI APPLICA L’IVA ORDINARIA
(Risoluzione n. 474/08) |
| Se invece il rapporto si qualifica come prestazione di servizi, ossia come installazione dell’impianto fotovoltaico ([1]) | SI APPLICA IL REVERSE CHARGE
(art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72) |
In quest’ultimo caso in cui il rapporto si qualifica quindi come installazione, bisogna poi distinguere se trattasi di impianto realizzato su un edificio (tipicamente una scuola) oppure di un impianto a terra (i cosiddetti campi solari), nel qual caso non si applica il regime di reverse-charge, poichè la Legge di Stabilità 2015 limita l’applicazione dell’inversione alle sole prestazioni «relative ad edifici».
Per quanto riguarda, in particolare, gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici, dobbiamo ulteriormente distinguere la fattispecie in base alla potenza dell’impianto, in quanto il reverse charge può applicarsi solamente nel caso in cui la controparte sia un soggetto commerciale. Nel caso di specie, quindi, solo per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kw (rilevanti ai fini Iva per la P.A.) il fornitore dovrà emettere fattura in regime di inversione contabile; per quelli di potenza nominale inferiore, invece, la fattura dovrà essere emessa, rispettivamente:
– con applicazione dell’Iva agevolata 10% per la realizzazione degli impianti (n. 127-quinquies, tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 633/72);
– con aliquota ordinaria in caso di spese di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti, e seguire le regole dello split payment ([2]).
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che rientrano nella nozione di edificio e, quindi, sono soggette all’applicazione del reverse charge le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), Dpr. n. 633/72, aventi ad oggetto, ad esempio parcheggi, piscine, giardini, impianti fotovoltaici, ecc., ma solo nel caso in cui questi costituiscano parte integrante dell’edificio stesso: piscina collocata su una terrazza, giardino pensile, impianto fotovoltaico collocato sul tetto, ecc.. A riguardo Confindustria, intervenendo sull’argomento in un articolo pubblicato recentemente sul quotidiano il Sole 24 ore, ha ritenuto appropriato estendere l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile anche ad impianti fotovoltaici semi-integrati ma direttamente collegati e serventi un impianto elettrico di un edificio.
B) Le fatture attive emesse nei confronti del Gse
Per quanto concerne le operazioni attive, il comma 629 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una nuova fattispecie obbligatoria di reverse charge – prevista ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-quater), del Dpr. n. 633/72 – da applicarsi alle “cessioni di … energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore”, tra i quali figura il Gestore dei servizi energetici (Gse). Dal 1° gennaio 2015, quindi, sulle fatture che il Gse rende disponibili in nome e per conto degli enti che cedono energia, si deve operare nel modo seguente ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
| B.1 | Nel solo caso in cui la P.A. operi come soggetto Iva, vale a dire gestisca impianti con una potenza installata superiore a 20 kw | SI APPLICA IL REVERSE CHARGE
(art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72) |
| B.2 | Nel caso in cui la P.A. non è un soggetto commerciale, ovvero gli impianti sono inferiori a 20 kw ([3]) | LA CESSIONE DELL’ENERGIA
E’ FUORI CAMPO IVA |
Per quanto riguarda le tariffe incentivanti, che oggettivamente non sono rilevanti ai fini Iva in quanto “contributi” e non “corrispettivi”, non si rilevano cambiamenti nel nuovo dettato normativo per cui continuano a rimanere escluse dal campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto.
Un’ultima situazione da analizzare riguarda la fattispecie in cui è prevista a carico dell’appaltatore non solo la realizzazione dell’impianto fotovoltaico ma anche la manutenzione ventennale dello stesso. In questo caso la situazione si complica in quanto, a rigorosa lettura della norma, la manutenzione non rientra nelle nuove fattispecie di reverse charge. In effetti, tra i servizi qualificabili come installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori, la tabella Ateco ricomprende le prestazioni di manutenzione degli impianti, le quali non sono tuttavia menzionate dall’art. 17 tra quelli da assoggettare a reverse charge. Nel dubbio, meglio escludere da inversione contabile le manutenzioni di impianti fotovoltaici ed assoggettare queste prestazioni di servizi ad aliquota Iva ordinaria.
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([1]) Tale è il caso in cui l’attività svolta dal prestatore «sia sostanzialmente diretta alla realizzazione di un impianto complesso, costituente un ‘quid novi’ rispetto ai materiali impiegati, che devono essere adattati alle particolari condizioni della superficie interessata dall’opera».
([2]) E’ doveroso segnalare che molte PP.AA. sono titolari di differenti impianti fotovoltaici, alcuni superiori ed altri inferiori a 20 kw: in tal caso sarà compito del costruttore definire tutte le singole – e potenzialmente diverse – situazioni.
([3]) Si segnala il caso particolare di impianti inferiori a 20 kw attratti in Iva in quanto installati su edifici commerciali dell’Ente (asilo nido, impianti sportivi, ecc.).
di Michele Guidi




