Distacchi e permessi sindacali: sottoscritto il Ccnq. per il triennio 2019-2021

In data 17 luglio 2019 è stata sottoscritta la “Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le Associazioni sindacali rappresentative nei Comparti e nelle Aree di contrattazione nel triennio 2019-2021”. Il nuovo Contratto-quadro, nel confermare sostanzialmente l’impianto del precedente Ccnq. 4 dicembre 2017, definisce il riparto dei distacchi e dei permessi tra i Sindacati rappresentativi che, nelle more della definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione per il triennio 2019-2021, fanno riferimento ai vigenti Comparti ed Aree.

Per quanto riguarda i Comparti, il contingente dei distacchi sindacali (art. 27) continua ad essere pari a n. 1.137 unità, di cui n. 271 per il Comparto “Funzioni locali”, ripartito tra le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9, commi 3 e 4. Per le Aree dirigenziali, invece, il contingente resta pari a n. 86 distacchi, di cui n. 14 per l’Area “Funzioni locali” (art. 32).

Relativamente al contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato (artt. 28 e 33), per il Comparto e per l’Area Dirigenti “Funzioni locali” è pari a n. 60 minuti per dipendente/Dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I dipendenti/Dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti/Dirigenti in servizio presso l’Amministrazione dove sono utilizzati.

Il contingente è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla Rsu;

b) n. 30 minuti alle OO.SS. rappresentative.

I permessi sindacali di cui alla lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata ‐ a livello nazionale – nelle seguenti misure massime:

  • 38% nelle Amministrazioni con più di 50 dipendenti;
  • 57% nelle Amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Per l’Area Dirigenti i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b), possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

Per quanto riguarda il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli Organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i Dirigenti sindacali che siano componenti degli Organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 178.314 ore (art. 29), di cui per il Comparto “Funzioni locali” n. 49.713 ore. Per l’Area Dirigenti detto contingente continua ad essere pari a n. 19.856 ore (art. 34), di cui per l’Area “Funzioni locali” n. 3.340 ore.