Divieto di assunzione nelle Province: per il Consiglio di Stato vale anche per quelle obbligatorie dei disabili

Il divieto posto a carico delle Province di assumere personale a tempo indeterminato di cui all’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla Legge n. 68/99, nel caso in cui l’Ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la Sentenza n. 3976/14, che ha stabilito che il principio sopra espresso (stabilito dalla Corte dei conti con la Delibera della Sezione Autonomie locali n. 25/13) è applicabile anche alle assunzioni di centralinisti, previste dalla Legge n. 113/85 in favore di soggetti privi di vista.

Diversamente da precedenti analoghi divieti, quello di cui all’art. 16, comma 9, citato è conseguente al riordino dell’Ente Provincia ed è finalizzato a “cristallizzare la struttura burocratica (nel Comparto Risorse umane) in vista della sua prevista soppressione”.

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