L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 385 del 22 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla non applicabilità del divieto di compensazione di cui all’art. 31 del Dl. n. 78/2010, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’Imu.
La Società istante ha comunicato che dalla Dichiarazione “Iva 2020”, inviata telematicamente in data 30 giugno 2020 – su cui ha apposto il “visto di conformità” il Professionista abilitato – emerge un credito che vorrebbe utilizzare in compensazione “orizzontale” con le ritenute Irpef operate a titolo di acconto sui redditi
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