Divieto di incarico di studio e consulenza retribuito a soggetto in pensione

Nella Delibera n. 180 del 6 giugno 2018 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere sulla qualificazione della condizione di quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12. In particolare, viene chiesto se sia legittimo il conferimento di un incarico di consulenza ad un avvocato titolare di pensione di vecchiaia, ex art. 2 della Legge n. 576/80 ma iscritto all’Albo, e se lo stesso possa essere remunerato.

La Sezione chiarisce che l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12 prevede, in modo diretto e senza deroghe o eccezioni, se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno, un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. Tale norma non pone alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive e la tipologia di pensionamento (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, ecc.) del soggetto interessato, per cui non è possibile operare alcuna differenziazione. In sostanza, quindi per le Amministrazioni pubbliche è vietata l’attribuzione di incarichi di studio e di consulenza a soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi sono consentiti solo a titolo gratuito e per un periodo non superiore ad un anno.