Nella Sentenza n. 4506 del 26 settembre 2017 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda l’omessa esclusione dalla gara di una Società che aveva presentato un Durc non più valido, essendo scaduto 2 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. I Giudici rilevano che nel caso di specie non si era in presenza di un Durc “irregolare” o negativo, attestante cioè il mancato versamento, in tutto o in parte, dei contributi previdenziali a favore del lavoratori dipendenti, bensì di un Documento del tutto regolare (che non presentava alcuna omissione contributiva), ma venuto a scadenza in prossimità (di fatto, nell’imminenza) dello scadere del termine per presentare le offerte. Infatti, nel caso di specie non viene violato l’art. 38, comma 1, lett. i), Dlgs. n. 163 del 2006, atteso che tale norma preclude la partecipazione alle gare unicamente a quelle imprese che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali al momento della presentazione dell’offerta e che non abbiano mantenuto tale condizione fino al momento della stipula del contratto.
Tuttavia, nel caso di specie, siamo di fronte all’obiettiva incertezza se il requisito in questione, inizialmente documentato, sia stato mantenuto invariato sino al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A fronte di ciò, la scelta della stazione appaltante di verificare la regolarità o meno della posizione contributiva della Società acquisendo il Durc aggiornato appare corretta, così come la decisione di mantenerla in gara una volta preso atto del permanere di tale regolarità.