Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: in G.U. la disciplina dei contributi per finanziare le opere realizzate dai Comuni

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 227 del 12 settembre 2020 il Dm. Mise 1° settembre 2020 sulle modalità di attuazione dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni.

Il Decreto disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui all’art. 30, comma 14-bis, del Dl. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), riservati ai Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti che realizzino una o più opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nell’Allegato 1 sono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di intervento ammissibile.

Per poter beneficiare delle risorse in questione, le opere devono rispettare le seguenti condizioni:

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno in corso;

c) essere avviate entro il 15 novembre 2020 (per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori).

Sono esclusi gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera.

Come precisato dall’art. 4, il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel Decreto di assegnazione. Nel caso in cui il costo dell’intervento sia superiore all’importo determinato dal Decreto di assegnazione, è a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente, fatto salvo il rispetto della condizione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a).

Per la copertura dei maggiori costi, il contributo può essere cumulato con finanziamenti e contributi pubblici, purché questi siano stati ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in vigore del “Dl. Rilancio”, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.

Queste le informazioni che i Comuni sono chiamati a trasmettere, via Pec, ai fini dell’attestazione di avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, propedeutico all’erogazione della prima quota del contributo:

 a) Codice unico di progetto (Cup);

 b) Codice identificativo gara (Cig) per lavori;

 c) data di inizio dell’esecuzione dei lavori;

 d) costo dell’opera da realizzare come indicato nel quadro economico;

 e) Conto unico di tesoreria del Comune.

Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, i Comuni devono invece inserire nel “Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche” della Bdap le informazioni inerenti alla realizzazione finanziaria, fisica e procedurale dell’opera.

Il mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori (entro il 15 novembre 2020) comporta che i Comuni beneficiari decadono automaticamente in tutto o in parte dall’assegnazione del contributo.