Elezioni 2020: per ottenere i rimborsi, i Comuni devono trasmettere alle Prefetture rendiconti e dati su sanificazioni e Sezioni ospedaliere

Con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2021 e il Comunicato 20 gennaio 2021, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha fornito una serie di chiarimenti e indicazioni relative alla rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle Consultazioni elettorali del settembre 2020.

Di seguito una sintesi di quanto precisato.

Spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale

Il primo chiarimenti riguarda le spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale di cui all’art. 34-bis del Dl. n. 104/2020. La Direzione centrale ha ricordato come queste risorse siano già state ripartite con Decreto 14 dicembre 2020 ed erogate. Posto che, in applicazione dell’art. 112-bis del “Decreto Ristori”, alle somme trasferite agli Enti per fronteggiare l’emergenza “Covid-19” non si applica l’art. 158 del Tuel, le risorse già erogate, essendo equiparate a contributi straordinari, non dovranno essere rendicontate.

La Direzione ha inoltre evidenziato che eventuali somme eccedenti percepite dagli Enti rispetto alle spese effettivamente sostenute per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale, potranno essere impiegate per ulteriori attività che abbiano la medesima finalità di prevenzione e contrasto all’emergenza epidemiologica anche nel corso del 2021.

Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti “Covid-19

Come noto, per garantire il diritto di esercitare in sicurezza il proprio diritto di voto al più alto numero possibile di persone, l’art. 31-bis del citato Dl. n. 104/2020, aveva anche introdotto delle Sezioni ospedaliere e dei Seggi speciali.

In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, era stata data facoltà ai Sindaci di nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar), designato dalla competente Asl, o, in subordine, soggetti iscritti all’Elenco dei volontari di Protezione civile che siano elettori del Comune. Inoltre, presso ogni Sezione elettorale ospedaliera, era stata prevista la possibilità di istituire ulteriori Seggi composti anch’essi da personale delle Uscar che il Comune poteva attivare ove necessario.

Ai componenti delle Sezioni e dei Seggi sopra descritti, compresi i volontari, spettava l’onorario fisso forfettario previsto dall’art. 1 della Legge n. 70/1980, aumentato del 50%.

Dato che questi oneri erano impossibili da determinare a monte, è stato effettuato un calcolo del riparto del Fondo basato su alcuni dati in possesso della Direzione centrale e il pagamento di un relativo acconto del 90%. Ciò premesso, ai fini del saldo, il Viminale ha chiesto ad ogni singola Amministrazione comunale di fornire il numero complessivo delle Sezioni elettorali ospedaliere e dei Seggi speciali “Covid-19” istituiti in occasione delle Elezioni.

A questo proposito, la Direzione centrale ha voluto ribadire che solo la presenza di reparti “Covid-19” costituiti nelle strutture sanitarie costituisce il presupposto per il diritto alla maggiorazione del 50% a favore dei componenti dei seggi. Viene inoltre precisato che l’onorario fisso forfettario spettante ai volontari è cumulabile con i rimborsi di cui agli artt. 39 e 40 del “Codice della Protezione civile”. Anche in questo caso, i Comuni sono chiamati a comunicare il numero complessivo dei volontari di Protezione civile adibiti a tale attività e gli eventuali oneri relativi ai rimborsi spettanti.

Cartoline avviso

In merito alle modalità di inserimento e riparto delle spese relative alle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, viene precisato che l’importo, dopo le necessarie verifiche del caso, andrà inserito nell’apposita funzione prevista nell’applicativo di raccolta degli esiti dei controlli sui rendiconti elettorali presentati dai Comuni.

Trasmissione dati alle Prefetture

Con il Comunicato diffuso il 20 gennaio 2021, la Direzione centrale ha voluto ribadire che – come evidenziato a più riprese attraverso precedenti Circolari – i rendiconti relativi alle spese sostenute in occasione delle Elezioni 2020, nonché le comunicazioni relative al numero di Sezioni ospedaliere e Seggi speciali “Covid” destinatari di rimborsi maggiorati, devono essere trasmessi alle Prefetture, non alla Direzione stessa (come diversi Enti stanno facendo).

Nel precisare che errate o difformi trasmissioni di dati e/o rendiconti non potranno in alcun modo essere prese in considerazione dalla scrivente Direzione centrale – si legge – si invita a seguire le modalità di trasmissione esplicitamente indicate nelle precedenti Circolari, rivolgendosi alle rispettive Prefetture per eventuali chiarimenti. Si evidenzia infine che, in difetto di regolare trasmissione, non potranno essere erogati i saldi dei rendiconti e/o i rimborsi aggiuntivi dei seggi ‘Covid’”.