Nella Delibera n. 38 del 6 febbraio 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco dopo aver richiamato il testo dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10, come convertito dalla Legge n. 122/10, secondo cui “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo
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