La causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), Dlgs. n. 163/06, non intende precludere la partecipazione alle gare d’appalto per il soggetto che sia incorso in errore professionale in analoga commessa con un diverso Ente, dovendo invece l’Amministrazione appaltante operare un previo vaglio dei fatti occorsi.
Il Tar Sardegna, Sezione I, ha confermato, con la Sentenza 27 febbraio 2015, n. 376, che la valutazione dell’errore professionale occorso nello svolgimento di precedenti appalti con diverse Amministrazioni non costituisce causa di esclusione automatica: l’Ente invece è tenuto ad acquisire le necessarie informazioni in ordine ai fatti contestati (ad
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