Errori nelle Dichiarazioni presentate entro il 30 settembre: entro il 29 dicembre è possibile usufruire del nuovo “ravvedimento operoso”

Con il Comunicato-stampa 18 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Stampa, ha ricordato che per le Dichiarazioni fiscali riferite all’anno 2014, presentate entro il 30 settembre 2015 (nel caso degli Enti Locali la Dichiarazione Iva e la Dichiarazione Irap) con errori o in ritardo, c’è tempo fino al 29 dicembre per beneficiare del nuovo “ravvedimento operoso” previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 472/97 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) illustrate dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 2015.

L’art. 13 citato distingue tra l’ipotesi di Dichiarazione “integrativa” (che presuppone una modifica al contenuto di una Dichiarazione già presentata) e quella di Dichiarazione “tardiva”, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.

Dichiarazione “integrativa” di quella originaria, ripresentata entro i 90 giorni dal 30 settembre 2015

Se la Dichiarazione originaria presenta errori od omissioni, la regolarizzazione di queste violazioni risente dei nuovi principi introdotti nell’ordinamento con la riformulazione dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13, lett. a-bis), del Dlgs. n. 472/97.

Con questa previsione, il Legislatore ha voluto introdurre un’ipotesi specifica di regolarizzazione – prima non presente nell’ordinamento – per le violazioni commesse mediante la Dichiarazione, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della Dichiarazione. Sotto il profilo sanzionatorio, ciò manifesta la volontà di attribuire specifico rilievo all’errore inerente al contenuto della Dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore inerente il ritardo nella sua presentazione.

In pratica, la presentazione della Dichiarazione “integrativa” non integra l’ipotesi di Dichiarazione tardiva ma è ricondotta tra le violazioni relative al contenuto della Dichiarazione. Ne consegue pertanto che la presentazione di una Dichiarazione “integrativa” entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione integra la violazione di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 471/97.

Conseguentemente, in applicazione del “principio di specialità” qualora l’integrazione abbia ad oggetto elementi sanzionati specificatamente, la sanzione applicabile sarà quella espressamente prevista per questa tipologia di violazione.

Ciò premesso, laddove il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella Dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro 90 giorni dal termine di presentazione della Dichiarazione, avvalendosi del “ravvedimento operoso”, dovrà:

  • presentare una Dichiarazione corretta (c.d. “integrativa”) entro il termine di 90 giorni, versando la corrispondente sanzione pari a 28 Euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 Euro prevista per l’ipotesi di irregolare Dichiarazione, ridotta ad un nono, ai sensi della lett. a-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria;
  • se risulta un versamento del Tributo in misura inferiore al dovuto o l’utilizzo di un credito in misura superiore, versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario.

È dovuta altresì la relativa sanzione per omesso versamento, pari al 30%, ridotta secondo le misure previste dall’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Così, ad esempio, un contribuente che abbia presentato la Dichiarazione “Iva 2015” entro il 30 settembre 2015 ma si accorga di aver commesso un errore che abbia comportato un versamento dell’Iva in misura inferiore e intenda regolarizzarlo nei 90 giorni successivi alla scadenza, dovrà regolarizzare, sia la violazione dichiarativa – avvalendosi della nuova riduzione sanzionatoria introdotta dalla lett. a-bis) dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, sia quella del carente od omesso versamento, applicando le riduzioni disposte dallo stesso art. 13.

Dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dal 30 settembre 2015

Nel caso in cui invece il contribuente, per errore, non abbia presentato la Dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la Dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del “ravvedimento operoso”.

A tale fine, dovrà:

  • presentare la Dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 Euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 Euro, ridotta a un decimo, ai sensi della lett. c);
  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del Tributo, procedere al pagamento del Tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario.

È dovuta altresì la relativa sanzione per omesso versamento, pari al 30%, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Viene precisato infine che questi chiarimenti valgono esclusivamente in presenza del “ravvedimento” effettuabile ai sensi della lett. a-bis) dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, mentre nelle differenti ipotesi disciplinate dalle lett. b), b-bis), b-ter), b-quater), in presenza di Dichiarazioni infedeli presentate, il “ravvedimento” dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa.