Tar Campania, Sentenza n. 1921 del 25 novembre 2025
La controversia riguarda una gara pubblica sottosoglia europea per “Servizi di manutenzione del verde”, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. Un’impresa ha impugnato l’esclusione dalla gara sostenendo che la Stazione appaltante ha applicato in modo illegittimo il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.
Secondo l’Impresa, la documentazione di gara richiamava l’art. 110 del Dlgs. n. 36/2023, che prevede la verifica di anomalia tramite contraddittorio, e non prevedeva l’esclusione automatica, che può essere introdotta solo se è espressamente indicata negli atti di gara ai sensi dell’art. 54 dello stesso Decreto. L’Impresa sosteneva quindi che il metodo matematico previsto dall’Allegato II.2 del Dlgs. n. 36/2023 poteva essere usato solo per individuare le offerte sospette da verificare, ma non per escluderle automaticamente.
La Stazione appaltante ha eccepito che il ricorso fosse tardivo, ritenendo che l’impresa fosse già a conoscenza dell’esclusione al momento della pubblicazione della graduatoria su Mepa. Ha anche sostenuto che la lex specialis avesse introdotto un proprio sistema semplificato che autorizzava la valutazione dell’anomalia senza contraddittorio.
Il Tribunale ha prima di tutto respinto l’eccezione di tardività, richiamando l’art. 120 del Cpa., come modificato dall’art. 209, del Dlgs. n. 36/2023. Secondo questa norma, il termine di 30 giorni per impugnare decorre dalla comunicazione dell’atto o dal momento in cui l’interessato può conoscere in modo completo ed effettivo le ragioni che incidono sulla sua posizione. La graduatoria pubblicata non chiariva che l’impresa fosse stata esclusa automaticamente né indicava le motivazioni dell’esclusione, quindi non poteva far partire il termine di decadenza.
Nel merito, il Giudice ha ricordato che l’art. 110 del Dlgs. n. 36/2023 stabilisce che, di regola, la verifica dell’anomalia deve avvenire con richiesta di chiarimenti all’offerente e valutazione delle giustificazioni. L’art. 54 dello stesso Decreto prevede che, negli appalti sottosoglia senza interesse transfrontaliero, le Stazioni appaltanti possono introdurre l’esclusione automatica, ma solo se tale meccanismo è espressamente previsto nella documentazione di gara.
Nel caso esaminato, il disciplinare stabiliva in modo esplicito che non si applicava l’esclusione automatica e che la verifica dell’anomalia doveva avvenire secondo la procedura dell’art. 110. Il riferimento al “metodo A” dell’Allegato II.2 serviva solo a individuare le offerte sospette, non a escluderle direttamente.
Il Giudice ha anche osservato che un’interpretazione diversa sarebbe contraria al principio del favor partecipationis, secondo cui, in caso di dubbio, si deve preferire la lettura che consente la più ampia partecipazione alla gara.
Inoltre, anche volendo seguire la tesi della Stazione appaltante, un’esclusione non automatica avrebbe richiesto una motivazione puntuale, che nel caso concreto mancava del tutto. Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittima l’esclusione dell’Impresa, affermando che la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla normale verifica di anomalia con contraddittorio. Poiché il contratto è stato già stipulato ed eseguito, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 34 comma 3 del Cpa., ma ha comunque accertato l’illegittimità del provvedimento ai fini di un eventuale risarcimento del danno.






