Tar Campania, Sentenza n. 1761 del 4 marzo 2025
Nel caso in trattazione, la controversia riguarda l’esclusione di un candidato da un concorso pubblico per il ruolo di Istruttore contabile. L’Amministrazione ha disposto l’esclusione dopo aver accertato che il candidato aveva dichiarato falsamente di non avere procedimenti penali in corso, violando le disposizioni del bando e del Dpr. n. 445/2000. Il ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che la pendenza di un procedimento penale non fosse una causa di esclusione dal concorso e che la falsa dichiarazione non avesse inciso in modo determinante sulla sua ammissione. I Giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo legittima l’esclusione del candidato. I Giudici hanno chiarito che, quando il bando di concorso prevede espressamente l’esclusione automatica in caso di dichiarazioni false, l’Amministrazione ha il diritto di escludere un candidato che abbia omesso informazioni rilevanti, come l’esistenza di un procedimento penale pendente. In questo caso, il bando stabiliva in modo chiaro che qualsiasi falsità nelle dichiarazioni rese in sede di domanda avrebbe comportato l’esclusione. Tale previsione prevale sulla norma generale dell’art. 75 del Dpr. n. 445/2000, secondo cui la decadenza da un beneficio può avvenire solo se la dichiarazione falsa ha avuto un impatto determinante. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato infondato.







