Esclusione da gara d’appalto: è di competenza del Rup

Tar Umbria, Sentenza n. 122 del 14 febbraio 2025

La controversia riguarda una gara d’appalto in cui la Commissione, durante l’apertura delle offerte economiche, ha riscontrato l’assenza della documentazione richiesta da un concorrente, escludendolo dalla fase successiva. Quest’ultimo ha impugnato la decisione, sostenendo che la Commissione non avesse il potere di escluderlo, poiché tale competenza spetta esclusivamente al Responsabile unico del procedimento, senza un’approvazione automatica dell’ente appaltante.

Il Tribunale ha confermato che l’esclusione dei partecipanti è di competenza del Rup o dell’Ente appaltante, non della Commissione, come stabilito dall’art. 7, lett. d), dell’Allegato I.2 del Dlgs. n. 36/2023, che attribuisce espressamente al Rup il potere di esclusione. Tuttavia, non ha chiarito se il Rup debba sempre esercitare questa funzione, anche in assenza di poteri dirigenziali. In questo caso, l’Ente ha seguito una procedura in cui il Rup ha condotto un’istruttoria prima di sottoporre la questione all’Organo competente, una modalità ritenuta valida.

Il ricorso è stato respinto nella parte in cui si contestava la violazione delle competenze del Rup. Anche prima della nuova normativa, la giurisprudenza riconosceva a quest’ultimo il potere di escludere i concorrenti, come confermato da Tar Campania, Sentenza n. 5181/2022 e Tar Toscana, Sentenza n. 685/2022. La distinzione tra i ruoli è chiara: la Commissione valuta le offerte dal punto di vista tecnico, mentre il Rup gestisce la documentazione amministrativa, spesso causa di esclusione. In questo caso, la Commissione non ha adottato un provvedimento di esclusione, ma ha solo constatato l’assenza dell’offerta economica, rendendo inevitabile la non ammissione. Questa prassi è coerente con le Linee-guida Anac n. 5/2016 e con il Disciplinare di gara, che prevedono l’apertura e la valutazione delle offerte prima della formazione della graduatoria. L’assenza della documentazione ha impedito la lettura del ribasso offerto e il calcolo della soglia di anomalia, determinando automaticamente la non ammissione.

I Giudici chiariscono che l’esclusione del concorrente non è stata una decisione della Commissione, ma una conseguenza inevitabile della mancanza della documentazione economica, senza alcun margine discrezionale. Inoltre, evidenziano che la procedura è stata confermata dal Rup, che ha proposto l’approvazione dei verbali e delle graduatorie all’Ente appaltante, il quale ha poi formalizzato l’aggiudicazione. Di conseguenza, ritengono legittima la procedura seguita e respingono il ricorso.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.