Esclusione dalla gara: va disposta anche in caso di dichiarazione mendace dell’impresa ausiliaria

Nella Sentenza n. 6529 del 19 novembre 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e dell’art. 89, comma 1, del Dlgs. n. 50/16 la dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell’Impresa ausiliaria, comporta l’esclusione dalla gara. In particolare, i Giudici chiariscono l’obbligo sostanziale, per gli operatori economici, di dichiarare in sede di partecipazione alla gara tutte le condanne penali riportate. Nel caso di condanne per reati incidenti sulla moralità professionale, spetterà alla stazione appaltante la valutazione della loro effettiva incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico. Inoltre, i Giudici pongono in evidenza anche le conseguenze di una dichiarazione non veritiera resa dall’impresa ausiliaria in ordine ad un requisito di ordine generale. L’art. 89 del Dlgs. n. 50/2016 prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente. Inoltre, l’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Dlgs. n. 50/2016, prevede come causa di esclusione dalla gara l’ipotesi in cui l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

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