Esclusione per collegamento sostanziale: deve essere preceduta da un contraddittorio con le Imprese

Nella Sentenza n. 1214 del 10 luglio 2015 del Tar Piemonte, Sezione II, i Giudici statuiscono che l’esclusione da una gara per collegamento tra 2 Imprese non può essere disposta automaticamente ma deve conseguire ad un contraddittorio tra le Imprese.

Nel caso specifico, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione da una gara per collegamento di 2 Imprese perché le rispettive offerte sarebbero state imputabili a un unico centro decisionale, e pertanto, in violazione del principio di partecipazione contemporanea per collegamento sostanziale.

I Giudici piemontesi affermano che l’instaurazione del contraddittorio con i soggetti interessati avrebbe forse permesso di raggiungere una differente

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