Esenzione Ici: Conventi e Seminari

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6337 dell’8 marzo 2024

Nella casistica in trattazione, la Suprema Corte chiarisce che in materia di Ici, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma 2-bis, del Dl. n. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005 (come sostituito dall’art. 39, comma 1, del Dl. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività religiose ed istruttive che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività.

Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al Giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative.

In particolare, per l’Ici, l’esenzione dall’Imposta prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal Legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. La sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale.

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