Esenzione Ici: non si applica se le attività di natura istituzionale non sono riconducibili all’Ente pubblico che lo ha dato in concessione

Nella Sentenza n. 16797 del 7 luglio 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame ha ad oggetto un avviso di accertamento notificato da un Comune per mancato pagamento Ici su alcuni immobili di proprietà di una Provincia.

In particolare, si parla di immobili adibiti ad Impianti sportivi (Campo di calcio, Piscine, Pattinodromo, Palazzetto dello sport), un edificio adibito a Caserma dei Vigili del fuoco, e altri immobili usati come sedi di corsi universitari e formazione sanitaria.

La Suprema Corte evidenzia che, in base all’art. 7, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 504/92, sono esenti dall’Imposta “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, (…) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Premesso che, nel caso di specie, non è controverso che si tratti di immobili utilizzati non direttamente dall’Amministrazione provinciale proprietaria ma da quest’ultima concessi in uso a soggetti terzi in forza di rapporti di concessione o convenzione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli Enti pubblici ivi indicati spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso Ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’Imposta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 504/92) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’Ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Inoltre, la Suprema Corte rileva che, in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, per gli immobili posseduti dagli Enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso Ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 504/92) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’Ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Ed ancora, l’esenzione in esame è esclusa in ipotesi di utilizzazione dell’immobile da parte di terzi quand’anche svolgenti in esso un’attività senza scopo di lucro, e con destinazione di pubblico interesse.