“Esito committente”: criticità del Decreto Mef relativo alle cause di rifiuto delle “FatturePA”

Con il Dm. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020, sono state introdotte le cause “amministrative” sulla base delle quali potranno essere rifiutate dall’Ente le FePA (“Fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni”).

Con il nuovo art. 2-bis inserito nel Dm. n. 55/2013, si dispone che la fattura potrà essere rifiutata:

  1. se la fattura elettronica è riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. per l’omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014;
  3. per l’omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali;
  4. per omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al Decreto Ministro della Salute 21 dicembre 2009;
  5. per omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del Decreto Mef 20 dicembre 2017.

In tutti gli altri casi, l’Ente dovrà richiedere una nota di credito come già avviene per le fatture “B2B”.

Si sottolinea che per errata indicazione del Cig e Cup, nonché del numero e data della Determina dirigenziale, è da intendersi, non solo l’indicazione del corretto valore, ma anche della corretta valorizzazione all’interno della struttura xml. della FePA, come descritta dall’Allegato “A” del Dm. n. 55/2013. La corretta valorizzazione infatti permette a “Sdi” (“Sistema di interscambio”) di interoperare con le altre Piattaforme interessate, quali Anac, e garantire la tracciabilità dei pagamenti. A tal fine i dati del Cig, Cup e impegno di spesa non potranno essere inseriti all’interno del campo “testo libero” previsto per la descrizione del bene e servizio, ma dovranno essere valorizzati all’interno del gruppo dati “Ordine di acquisto” nel campo con il relativo “tag”.

La nuova disposizione sicuramente troverà un impatto operativo, non permettendo il rifiuto della fattura, ad esempio, per l’errata annotazione dell’esigibilità dell’Iva o della natura dell’operazione (“split payment” o “reverse charge” ad esempio) o semplicemente perché l’importo non è corretto. La procedura semplificata di rifiuto (non prevista nel modello di trasmissione fatture “B2B” fra privati), a disposizione nei 15 giorni data ricezione fattura, come noto, permette di correggere e reinviare la fattura con lo stesso numero in quanto la stessa si dà per non emessa ai fini fiscali. Il ricorso alla nota di credito non solo aggraverà le procedure amministrative degli Uffici, dovendo produrre una richiesta motivata, ma anche quelle del Servizio finanziario, sia nella gestione nel Sistema contabile interno di 3 documenti invece di 1, che nelle attività di aggiornamento della “Piattaforma dei crediti commerciali” (“Pcc”).

Infatti, l’aggiornamento dello stato della fattura in “Pcc”, costantemente allineato con i dati presenti nel Sistema contabile dell’Ente, è indispensabile per la corretta determinazione dell’Indice di ritardo, che dal 2020 è calcolato all’interno della Piattaforma sulla base dei dati in essa detenuti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla nota di credito emessa a storno totale o parziale di una fattura in quanto questa, non agganciandosi automaticamente, rischia di lasciare “aperta” la relativa fattura, facendone decorrere i tempi di ritardo pagamento. A tal fine, l’Ente può provvedere alla corretta contabilizzazione mediante “Opi” (“Ordinativo pagamenti e incasso”) agganciando fattura da stornare, nota di credito e fattura corretta nello stesso mandato, oppure procedere all’aggiornamento mediante interfaccia web, o in modalità massiva con “Mod. 003”.

L’individuazione delle cause di rifiuto nel Dm. in parola è rilevante anche sotto il profilo dei tempi di pagamento. Infatti, secondo l’art. 4, lett. a), Dlgs. n. 231/2002, “non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento”.Dunque,il rifiuto della fattura per cause non previste nel nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, non rientrando nelle richieste di modifica “sostanziali”, di fatto non può dar luogo all’interruzione dei tempi di pagamento. Si rammenta che sono errori “sostanziali”, oltre alle cause amministrative in parola, anche quelle fiscali ovvero, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2005, “le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del Tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquidazione dell’Imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa”.

Per una più completa illustrazione della questione, si ritiene utile anche richiamare quanto previsto all’interno dell’Allegato c) del Dm. n. 55/2013, che in merito all’esito committente si afferma che tale attività “è una procedura con la finalità di snellire le attività amministrative di verifica della fattura ed accelerare i tempi di pagamento”.

Resterebbe quindi utile che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, autore di entrambi i Decreti, chiarisse se il rifiuto della fattura fuori dalle indicazioni del Dm. in parola ma nell’accordo con il creditore al fine di accelerare i tempi di pagamento possa essere utilizzato o meno.

Fra i tanti dubbi si sottolinea un contributo di chiarimento circa l’obbligo indicato dall’art. 191 del Tuel in merito all’indicazione dell’impegno in fattura: dovrà essere indicato numero e data della Determinazione dirigenziale e non quello dell’impegno. Il controllo richiesto dal Decreto in parola, perfettamente allineato con il Tuel, sembra richiamare l’attenzione degli Enti su questo punto, spesso dimenticato nella prassi amministrativa al fine di evitare debiti fuori bilancio.

Resta aperta anche un’altra questione, non rientrando nelle cause di rifiuto la mancata indicazione dell’ordine di acquisto in fattura previsto dall’art. 3, comma 3, del Dm. Ministero delle Finanze 7 dicembre 2018. In tal caso, non è possibile infatti rifiutare la fattura per errori amministrativi, ma nemmeno richiedere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972.

L’Imposta di bollo non è menzionata tra le cause di rifiuto, lasciando qualche perplessità in merito al Principio di solidarietà previsto dall’art. 22 del Dpr. n. 642/1972 in capo a chi emette e a chi utilizza il documento. Come noto, l’Imposta di bollo pari a Euro 2 è dovuta, ai sensi dell’art. 13 della Tabella “A”, del Dpr. n. 642/1972, per “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Uniche esenzioni sono:

  1. le fatture soggette ad Iva (Tabella “B”, art. 6 del Dpr. n. 642/1972);
  2. le fatture esenti Iva ma corrispettivo minore di Euro 77,47 (Tabella “A”, art. 13, del Dpr. 642/1972);
  3. le fatture e gli atti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni (come definite all’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001), la cui esenzione è disposta dall’art. 16 della Tabella “B” del Dpr. n. 642/1972 e meglio chiarita anche dalla Risposta n. 44/E del 2019 e dalla Risoluzione n. 86/E del 2002.

Si ricorda infine che il bollo è dovuto sia per la fattura che per la relativa nota di credito in quanto, anch’essa, da ricondursi all’art. 13 del Tabella “A” sopra richiamato, nonché per le fatture “miste”qualora la somma degli importi fuori campo Iva superi Euro 77,47 (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98 del 3 luglio 2001).

Ferme restando le disposizioni del Dpr. n. 642/1972, si rammenta che dal 1° gennaio 2021, secondo il disposto dell’art. 12-novies del Dl. n. 34/2019, il controllo dell’Imposta di bollo sarà eseguita dai Sistemi del “Sdi” sulla base dei dati indicati in fattura: “ai fini del calcolo dell’Imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto Mef 17 giugno 2014…., in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio …. l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo di cui all’ultimo periodo del citato art. 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate… con Decreto Mef sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma”.

Pertanto, l’Ente deve porre attenzione, non più sulla corretta valorizzazione del campo bollo, ma sulla natura dell’operazione, richiedendo se del caso la nota di credito.

di Cesare Ciabatti