È stato pubblicato sulla G.U. 14 aprile 2020 n. 98, il Dpcm. 5 marzo 2020, rubricato “Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020”.
Come noto, le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti Locali sono state disciplinate dal Dlgs. n. 216/10, attuativo della Legge delega n. 42/09.
Con il Decreto in commento viene adottata, all’art. 1, la Nota metodologica relativa all’aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario, relativi alle funzioni di “Istruzione pubblica”, alle funzioni riguardanti la “Gestione del territorio e dell’ambiente” — Servizio “Smaltimento rifiuti”, alle funzioni nel Settore sociale — Servizi di “Asilo nido”, alle funzioni generali di “Amministrazione gestione e controllo”, alle funzioni di “Polizia locale”, alle funzioni di “Viabilità e territorio”, alle funzioni nel campo dei trasporti (“Trasporto pubblico locale”) ed alle funzioni nel Settore sociale al netto dei Servizi di “Asilo nido”.
L’aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020 era stato approvato nella Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 24 luglio 2019.
Successivamente, Sose Spa aveva predisposto e aggiornato la documentazione recante l’aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020, nonché i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard dei singoli Comuni, trasmettendo tutti i Documenti al Mef, con Nota n. 0000713 del 24 luglio 2019.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto, i Comuni delle Regioni a statuto ordinario dovranno dare adeguata pubblicità al Decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di Comunicazione del proprio bilancio.
La Nota approvata con il Decreto ha lo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei Comune delle Regioni a Statuto ordinario che saranno utilizzati per la ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale”, sulla base di quanto disposto per il 2020 dall’art. 1, comma 449, lett. c), della Legge n. 232/16.
Il processo di revisione dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard in parola è stato condotto da Sose Spa, con la cooperazione e il supporto scientifico di Ifel.
I modelli di riferimento per la stima dei fabbisogni standard sono rimasti, invece, invariati.
Per il 2020, in linea con la metodologia vigente, i Fabbisogni Standard (FaS”) sono stati aggiornati con riferimento ai soli servizi delle funzioni fondamentali “Asili nido” e “Trasporto pubblico locale”.
Per il Servizio Asilo Nido, comprendente il servizio rivolto alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa tra 0 – 2 anni, si è proceduto alla normalizzazione della percentuale di copertura del servizio seguendo una nuova metodologia illustrata dalla Nota in commento. Con riferimento ai servizi della “funzione fondamentale” di “Asilo nido”, la base dati di riferimento è rimasta quella relativa all’annualità 2016.
Per il Servizio “Trasporto pubblico locale” (“Tpl”), volto a garantire ai cittadini il diritto alla mobilità grazie alla fornitura di mezzi di trasporto diversi dai veicoli propri dei cittadini, il fabbisogno standard è stato riconosciuto a tutti i Comuni capoluoghi di Provincia ed a tutte le Città metropolitane indipendentemente dalla valorizzazione della spesa storica mantenendo inalterate tutte le altre regole di calcolo del fabbisogno riportate nella Nota denominata “Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019” approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 12 settembre 2018, e adottata con il Dpcm. 18 aprile 2019 e pubblicata in G.U. 8 giugno 2019. La base dati di riferimento è rimasta quella relativa all’annualità 2016.
Per le altre “funzioni fondamentali” non sono state disposte variazioni, né alle regole di calcolo del fabbisogno standard, né alla base dati che continua ad essere quella relativa all’annualità 2016.
I coefficienti di riparto sono rimasti invariati rispetto a quelli approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 12 settembre 2018 e riportati nella Nota del 2018.