Nella Delibera n. 61 del 27 febbraio 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante la disciplina relativa ai limiti di spesa da applicare, nell’anno 2019, alle assunzioni di personale appartenente alla Polizia locale. In proposito, infatti, l’art. 35-bis del Dl. n. 113/2018, convertito nella Legge n. 132/2018, dispone che, “…al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, assumere a tempo indeterminato personale di Polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale…”.
Detta disposizione, pur derogando ai limiti previsti dall’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, nulla dispone in ordine al rispetto dei limiti alla spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006
La Sezione, richiamato l’orientamento consolidato del Giudice costituzionale, ha chiarito che, ove la legge non preveda espressamente deroghe alle suddette disposizioni, le stesse continuano ad applicarsi in quanto i vincoli sulla spesa di personale costituiscono Principio di coordinamento della finanza pubblica per il raggiungimento di obbiettivi strategici.





