Il testo del quesito:
“Con riferimento al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, abbiamo dato in gestione ad un concessionario abilitato i servizi di accertamento e riscossione di Tosap, diritti pubbliche affissioni, Imposta comunale sulla pubblicità e proventi delle fiere. In relazione a questi ultimi la Società gestisce anche la fatturazione attiva, che viene effettuata ovviamente in nome e per conto del Comune. A fine mese ci facciamo mandare i file delle fatture emesse, le stampiamo le registriamo e le archiviamo. Si pone quindi il problema di come gestire questa fatturazione a partire dal 1° gennaio 2019.
In particolare, è possibile delegare la Società alla fatturazione elettronica per nostro conto?”
La risposta dei ns. esperti:
In merito alla problematica in esame, occorre distinguere 2 tipi di “intermediari”:
– uno prettamente “fiscale”, previsto dall’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/98;
– uno “tecnico”, previsto dal Dm. n. 55/13 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, come delegato all’emissione e trasmissione delle fatture elettroniche.
Il ruolo del primo nel processo della “e-fattura” è definito chiaramente dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2018, che intende affidargli alcune attività per conto del soggetto passivo delegante quali la registrazione dell’indirizzo telematico “preferito” dal soggetto passivo, ma anche, e sopratutto, dare la possibilità di consultare “l’area riservata” del soggetto passivo delegante (ad es. il commercialista, il Caf o la Società di servizi che accedono all’area riservata dei propri clienti) al fine di snellire i flussi documentali: tali “intermediari abilitati” non hanno più la necessità di attendere le fatture dei loro clienti per registrarle, ma le acquisiscono dinamicamente e automaticamente attingendo allo spazio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate a ciascun soggetto passivo dotato di partita Iva.
Il ruolo del secondo è già conosciuto ormai da alcuni anni dopo l’avvento della “FatturaPA” ed è disciplinato, dal punto di vista della normativa Iva, dall’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/72: “… Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal Cessionario o dal committente ovvero da un terzo…”. In tal caso, l’Intermediario ha la funzione di generare il file “xml” della fattura, sottoscriverlo e spedirlo allo “Sdi”, nonché di monitorarne il corretto inoltro. In certi casi questa figura arricchisce il proprio servizio anche con la creazione e conservazione dell’archivio fiscale.
Con riferimento al quesito postoci, riteniamo pertanto che la Società di riscossione, seppur non Intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/98, possa continuare anche nel 2019 ad emettere fatture elettroniche su delega del Comune.
E’ possibile presumere che i privati soggetti Iva che si affacceranno per la prima volta alla “e-fattura” nel 2019 e che intenderanno affidarsi ad Intermediari per la gestione dei vari processi, si avvalgano di “Intermediari abilitati”, così da poter affidare loro l’intera gamma dei servizi.
di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni