Con la Circolare n. 4/E del 4 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del principio del “favor rei” in seguito alle modifiche apportate alla disciplina del Sistema sanzionatorio amministrativo dal Dlgs. n. 158/15.
In particolare, l’art. 15 del Dlgs. n. 158/15 va a modificare il Dlgs. n. 471/97, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in tema di Imposte dirette, di Imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei Tributi”, prevedendo:
- “la più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- la revisione del regime della Dichiarazione infedele e del Sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti;
- la conversione in Euro dell’ammontare delle sanzioni, originariamente espresse in Lire”.
Le nuove disposizioni previste sono applicate dal 1°gennaio 2016 ai sensi dell’art. 32 del Dlgs. n. 158/15, come modificato dall’art. 1, comma 133, della “Legge di stabilità 2016”.
Sempre dal 1° gennaio 2016, la “Legge di stabilità 2015” ha disposto la soppressione della riduzione a 1/6 in caso di definizione agevolata ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, e degli istituti di adesione all’invito al contradditorio (commi 1-bis, degli art. 5 e 11, Dlgs. n. 218/97) e adesione ai processi verbali di constatazione (art. 5-bis, Dlgs. n. 218/97).
Il “favor rei” è il principio in base al quale si applica la legge più favorevole ai sensi dei commi 2 e 3, dell’art. 3, del Dlgs. n. 472/97, nell’ipotesi in cui una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile e quando la legge stessa stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla Legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione.
In particolare, la Circolare in commento tiene a precisare, con riferimento al comma 3 dell’art. 3 del Dlgs. n. 472/97, che il principio del “favor rei” trova applicazione, sia per le violazioni commesse a partire dal 1°gennaio 2016, che per tutte le violazioni commesse in precedenza nonché per le violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione, già notificato, non sia divenuto definitivo; sarà compito dell’Ufficio stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole confrontando le norme sanzionatorie precedenti e successive alla modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto delle circostanze aggravanti ed attenuanti.
Per quanto riguarda gli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016 riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, “saranno esposte le circostanze di fatto e non di diritto che giustificano l’applicazione del principio del ‘favor rei’ che ha determinato l’irrogazione della sanzione più favorevole”.
Per gli atti emessi prima del 1°gennaio 2016 comprendenti l’irrogazione della sanzione in base alle precedenti disposizioni e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, i contribuenti hanno la facoltà di richiedere, tramite Istanza (che non sospende i termini per la presentazione del ricorso), il ricalcolo della sanzione in base principio del “favor rei”.
L’unico vincolo a tale diritto è la definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione che fa venir meno l’applicazione del regime più favorevole anche caso in cui la sanzione non sia stata ancora pagata.
L’Ufficio, in seguito alla richiesta di ricalcolo, provvederà poi a comunicare il risultato evidenziando le misure più favorevoli e consegnando il nuovo Modello per la definizione agevolata delle sanzioni.
L’Agenzia precisa inoltre che, per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nell’anno 2016, si ha diritto di godere della definizione agevolata con riduzione ad 1/6 delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, considerando che l’agevolazione stessa era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 15 del Dlgs. n. 218/97.
Infine, per gli atti pendenti davanti alle Commissioni tributarie, nelle fattispecie in cui sia stata abolita la sanzione ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 472/97, gli Uffici procedo al ricalcolo automatico dei provvedimenti ed a comunicarne l’esito, mentre nel caso previsto all’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 472/97, gli Uffici effettuano il ricalcolo delle sanzioni irrogate direttamente o su richiesta del Giudice.





