“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”: utilizzi e contabilizzazione

Il testo del quesito:

L’art. 106 (‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali’) del Dl. 19 maggio 2020 n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio n. 77, ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un Fondo di Euro 3,5 miliardi da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolitane, come misura a supporto degli Enti per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria. Il Viminale ha individuato i criteri e le modalità di riparto tra gli Enti, tenuto conto delle minori entrate che verranno registrate dagli stessi. E’ previsto che entro il 30 giugno 2021 venga eseguita da apposito Tavolo tecnico presso il Mef una verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento delle spese, e poi regolati i rapporti con i vari Comparti ed Enti mediante eventuali rimodulazioni dell’importo assegnato.

Prevista l’entrata di che trattasi, come gli Enti possono utilizzare le somme assegnate e come devono procedere alla conseguente contabilizzazione ?

La risposta dei ns. esperti.

Il Dl. n. 34 del 19 maggio 2020, prevede all’art. 106, rubricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”, che, “al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza ‘Covid-19’, è istituito presso il Ministero dell’Interno un ‘Fondo’ con una dotazione di 3,5 miliardi di Euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di Euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di Euro in favore di Province e Città metropolitane [risorse che sono state incrementate con il cd. “Decreto Agosto” di ulteriori Euro 1,67 miliardi]. Con Decreto del Ministero dell’Interno, (…) sono [stati] individuati criteri e modalità di riparto tra gli Enti di ciascun Comparto del ‘Fondo’ di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza ‘Covid-19’ sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal Tavolo (…). Nelle more dell’adozione del Decreto (…), una quota pari al 30% della componente del ‘Fondo’ spettante a ciascun comparto è [stata] erogata a ciascuno degli Enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, come risultanti dal Siope. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti Comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo. (…). 2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza ‘Covid-19’ con riferimento alla tenuta delle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (…) è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (…). Il Tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza ‘Covid-19’ per l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il Tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della Sose. (…). 3. Il Ragioniere generale dello Stato (…) può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del Decreto (…) e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. (…)”.

Aggiungiamo che il cd. “Decreto Agosto”, di prossima di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe prevedere (come indicato nella stesura del 4 agosto scorso) che gli Enti Locali beneficiari delle risorse di cui al “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali”sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS., una Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso apposito modello.

La Certificazione non dovrà includere le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia autonoma su cui insiste il suo territorio.

Gli Enti Locali che non trasmettono la Certificazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 saranno assoggettati ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, dei trasferimenti compensativi o del “Fondo di solidarietà comunale” in misura pari al 30% dell’importo delle risorse attribuite, riduzione da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022.

A seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si tiene conto di dette Certificazioni.

La perdita di gettito dovrà quindi essere certificata dagli Enti e sarà oggetto di controllo da parte del “Tavolo tecnico” nel 2021, con conseguente possibilità di regolazione finanziaria; il “Tavolo tecnico” dovrà monitorare gli effetti sul gettito delle entrate tributarie ed extra-tributarie locali in conseguenza all’emergenza “Covid-19”, nonché dei Provvedimenti governativi in ambito fiscale adottati per contrastare i “danni” derivanti dal periodo di “lockdown”.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, l’entrata deve qualificarsi come contributo dello Stato sul capitolo di entrata classificato sul Piano finanziario “E.2.01.01.01.001-Trasferimenti correnti da Ministeri”.

Il contributo è stato quantificato sulla base dei criteri e delle modalità di riparto indicate con il Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2020, recante “Criteri e modalità di riparto del ‘Fondo’, avente una dotazione di 3,5 miliardi di Euro, istituito presso il Ministero dell’Interno dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, per concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19” (vedi Entilocalinews n. 31 del 3 agosto 2020).

Le valutazioni operate hanno tenuto conto dei fabbisogni di spesa, delle minori entrate (considerate al netto delle minori spese) oltre a tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per il ristoro delle perdite di gettito e/o delle maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti dall’emergenza epidemiologica. Le Note metodologiche allegate al Decreto definiscono i criteri e le modalità di riparto tenendo conto della valutazione complessiva circa le stime relative alla perdita di gettito nonché alle maggiori/minori spese sostenute nel corso del primo semestre 2020 per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi sanitaria da “Covid-19”.

L’approccio metodologico adottato è caratterizzato dalle seguenti elaborazioni:

  1. stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;
  2. stima dei risparmi e/o incrementi di spese su “funzioni fondamentali” e “non fondamentali”;
  3. individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già finanziati;
  4. individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già finanziati.

Le stime della perdita di gettito per le entrate, sia tributarie che extratributarie, e dei risparmi e/o incrementi di spesa (non ristorati con altri Provvedimenti già approvati o che saranno approvati e/o con risorse ulteriori e diverse rispetto agli stanziamenti del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”), risulterà in molti casi complessa dal punto di vista della computazione.

Qui di seguito proviamo a elencare le varie tipologie di voci che dovranno essere oggetto di certificazione nel 2021:

  1. perdite certe di entrate tributarie (per Provvedimenti di non debenza emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbligatori Imu, riduzioni Tari, ecc.);
  2. perdite certe di entrate extratributarie (per Provvedimenti di interruzione dei servizi emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “servizi a domanda individuale” sospesi/interrotti);
  3. perdite ulteriori stimate di entrate tributarie (in connessione l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: riduzione dell’Addizionale comunale, riduzione gettito di altri tributi);
  4. perdite ulteriori stimate di entrate extratributarie (in connessione l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “servizi a domanda individuale” sospesi/interrotti);
  5. minori spese (collegate all’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”, principalmente per sospensione/interruzione di servizi agli utenti o per sospensione di alcune tipologie di riscossione: riduzione importo appalti, minori acquisti di materiali di consumo, ecc.);
  6. maggiori spese (collegate all’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti ristorate). Riteniamo che anche quest’ultima fattispecie possa rientrare nella Certificazione in quanto, nel testo dell’art. 26 del “Decreto Agosto” in corso di emanazione è stabilito che nella Certificazione vadano indicate le minori entrate al netto dei ristori relativi anche alle maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”, e quindi non avrebbe senso detrarre dalla voce “perdita di gettito” anche i ristori relativi alle maggiori spese se queste non potranno essere ricomprese fra le somme da indicare in Certificazione ai fini dell’assegnazione di quota-parte del “Fondo per l’esercizio delle ‘funzioni fondamentali’ degli Enti Locali”.

Ribadiamo che non potranno essere certificate le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia autonoma su cui insiste il suo territorio; in proposito, segnaliamo però che tali riduzioni di gettito potrebbero risultare ugualmente certificabili qualora i Provvedimenti attuativi possano essere giustificati e motivati (anche parzialmente) come necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio economica da “Covid-19”.

In conseguenza di quanto sopra, le risorse assegnate ai singoli Enti potranno essere utilizzate nella misura massima e correlativamente a quanto risulta possibile certificare, mentre le risorse trasferite eccedenti dovranno essere prudenzialmente accantonate in un apposito “Fondo” (Missione 20, programma 3, “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali eccedente”) e, quindi, non potranno essere utilizzate per prevedere nuove spese diverse da quelle collegate all’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti ristorate, in quanto risulterà possibile che l’importo di che trattasi sia oggetto di regolazione in fase di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, da parte del “Tavolo tecnico”.

La contabilizzazione da parte degli Enti Locali delle contropartite delle risorse assegnate come trasferimenti a valere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali” dovrà essere effettuata tenendo conto delle tipologie di minor entrata/maggior spesa certificabili.

Per quanto riguarda le risorse assegnate per importo pari a quanto in ipotesi certificabile, l’Ente dovrà operare la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 in correlazione con l’elenco delle tipologie di voci sopra indicate con:

  1. la riduzione delle previsioni riferite alle entrate tributarie per perdite certe;
  2. la riduzione delle previsioni riferite alle entrate extratributarie per perdite certe;
  3. l’incremento del “Fcde” per il 100% delle ipotizzate riduzioni ulteriori di entrate tributarie;
  4. l’incremento del “Fcde” per il 100% delle ipotizzate riduzioni ulteriori di entrate extratributarie;
  5. la riduzione delle spese correlate alla riduzione delle entrate afferenti i servizi oggetto di sospensione/interruzione a seguito dell’emanazione dei Provvedimenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”;
  6. l’incremento delle spese collegate all’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti ristorate.

Le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia autonoma su cui insiste il suo territorio dovranno essere, come già sopra indicato, finanziate con altre risorse (probabilmente salvo che i Provvedimenti attuativi possano essere giustificati e motivati come necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio economica da “Covid-19”).

I Comuni in esercizio provvisorio potranno solo autorizzare l’adozione delle variazioni al bilancio con provvedimenti degli Organi esecutivi al fine di consentire l’utilizzo delle risorse trasferite agli stessi ai sensi di norme di legge adottate per fronteggiare l’emergenza.

Nel caso di assegnazione di risorse eccedenti l’importo certificabile, gli Enti Locali potrebbero, alternativamente allo stanziamento di un “Fondo” accantonamento ad hoc, procedere con una riduzione superiore delle voci di entrate per tale importo, per poi entro la fine di novembre effettuare una ricognizione complessiva delle previsioni e degli equilibri complessivi di bilancio. Tra l’altro, con il “Decreto Agosto” è stata approvata un’ulteriore proroga al 30 novembre del termine ultimo per l’approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio (mentre la scadenza della presentazione del Dup al Consiglio resta fissata per il 30 settembre prossimo).

Nel caso di assegnazione di risorse non sufficienti a coprire le riduzioni di gettito in ipotesi certificabili, l’Ente dovrà finanziare la differenza con “risorse proprie”, o approvare provvedimenti in salvaguardia, o anche valutare con attenzione e ridimenzionare per il momento le previste perdite di gettito non certe, per poi entro la fine di novembre effettuare comunque una ricognizione complessiva delle previsioni e degli equilibri complessivi di bilancio.

Segnaliamo infine che Ifel ha pubblicato il 5 agosto 2020 sul proprio sito internet una Nota di chiarimenti che riporta indirizzi per l’uso delle assegnazioni a sostegno delle “funzioni fondamentali” dei Comuni.

di Giuseppe Vanni