Con la Delibera n. 378/14, la Corte dei conti veneta si è espressa circa la controversa questione della possibilità o meno di incrementare il Fondo dell’anno 2010 per le risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio, preso come parametro del limite di spesa per il personale, imposto dall’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10, in relazione agli incrementi dovuti all’assorbimento nell’Ente di personale derivante dallo scioglimento dell’Unione di Comuni, per gli importi certificabili dall’Unione stessa, relativamente alle quote di salario spesabili a carico del Fondo in questione per detto personale nell’anno 2010. La Sezione ha ribadito il principio dell’invarianza finanziaria della spesa di personale all’esito della soppressione di Consorzi, Unioni ecc. ed il rispetto dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, all’uopo precisando che tale limite costituisce vincolo imperativo coerente al principio di invarianza finanziaria e che, in applicazione di detti principi, il Comune potrà riassumere il personale già trasferito all’Unione nel rispetto in particolare delle regole finanziario-contabili in materia di contenimento delle spese di personale. Con particolare riferimento ai trattamenti accessori, la Sezione osserva che il rientro del personale, a seguito della partecipazione dell’Ente all’Unione, non può valere a mutare il computo definitivo della spesa per il personale, ivi compresa non solo la parte stipendiale fissa ma anche la quota di incentivazione, pena una ingiustificata dilatazione della spesa corrente. Del resto, il principio dell’invarianza della spesa era già stato ribadito e confermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la Deliberazione n. 51/11, nella quale si afferma che la disposizione del citato art. 9, comma 2-bis, risulta inserita in un complesso di norme volte a perseguire specifici obiettivi di riduzione della spesa pubblica, in specie quella complessiva del personale, attraverso una norma di contenimento della spesa di personale degli Enti pubblici, soggetti o meno al Patto di stabilità, “imponendo alle Amministrazioni pubbliche uno specifico divieto all’incremento dei fondi delle risorse decentrate”.






