Fornitura con caratteristiche equipollenti a quelle indicate nel Bando: spetta all’operatore economico dimostrare l’equivalenza tra i prodotti

Nella Sentenza n. 72 del 28 gennaio 2021 del Tar Bologna, i Giudici chiariscono che l’operatore che intenda offrire una fornitura caratterizzata da specifiche tecniche differenti rispetto a quanto previsto dalla lex specialis di gara avvalendosi della clausola di equivalenza è gravato dell’onere di dimostrare l’equivalenza fra i prodotti, segnalando nella propria offerta la corrispondenza della propria proposta a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, non potendo pretendere che di una tale verifica sia onerata la Commissione di gara. Tuttavia, i Giudici specificano che l’art. 68, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016, prevede che la Stazione appaltante non possa escludere un’offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento “se nella propria offerta l’offerente dimostra … che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Di conseguenza è doverosa l’esclusione di concorrente qualora la sua offerta non sia conforme alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e nella stessa non venga dimostrata l’equivalenza fra quanto proposto e quanto specificatamente richiesto dalla Stazione appaltante. Dunque, l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti oggetto dell’appalto (che trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara) deve essere provata in sede di gara dall’operatore che intende avvalersi dell’equivalenza, non potendo essa essere verificata d’ufficio dalla Stazione appaltante né tantomeno dimostrata in via postuma in sede giudiziale.
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