Tar Toscana, Sentenza n. 1856 del 14 novembre 2025
La decisione riguarda un ricorso proposto contro l’aggiudicazione di una procedura aperta per un “Servizio di supporto in materia fiscale” rivolto ad Enti e Aziende del Sistema sanitario regionale, comprendente attività di ottimizzazione e recupero di crediti tributari, verifiche sulle attività Iva e Irap, formazione del personale e affiancamento metodologico.
Il ricorrente sosteneva che la Commissione avesse attribuito in modo errato il punteggio relativo alle ore di formazione, applicando una valutazione che avrebbe dovuto tenere conto del numero potenziale di enti aderenti alla Convenzione.
Il Giudice ha chiarito che la legge di gara richiedeva soltanto l’indicazione delle ore annue per Ente e che il criterio aveva natura tabellare, basata sul conteggio diretto delle ore offerte, senza possibilità di introdurre elementi non previsti dal testo del Disciplinare. È stato quindi considerato corretto il punteggio massimo attribuito all’offerta che aveva indicato 60 ore annue e il punteggio inferiore attribuito all’offerta del ricorrente, che aveva indicato 90 ore complessive per l’intera durata della Convenzione.
Il ricorrente criticava inoltre il giudizio tecnico discrezionale attribuito ai criteri relativi alla struttura organizzativa e alle migliorie proposte, sostenendo che la commissione avesse sottovalutato la propria offerta e sovrastimato quella dell’aggiudicatario.
Il Giudice ha ricordato che la valutazione tecnica è connotata da ampia discrezionalità e può essere censurata solo se manifestamente irragionevole, illogica o contraddittoria. Esaminando le motivazioni della commissione, è stato rilevato che questa aveva valutato non solo il numero dei professionisti offerti ma anche elementi qualitativi come la composizione del gruppo di lavoro, la continuità dell’organico, l’esperienza nel Settore e la capacità di garantire presenza costante presso l’Amministrazione.
Per quanto riguarda le migliorie, il Giudice ha rilevato che entrambe le offerte avevano ricevuto il medesimo punteggio, coerentemente con la limitata rilevanza delle differenze proposte. Un ulteriore motivo riguardava l’asserita sussistenza di un grave illecito professionale dell’Aggiudicatario, dichiarato in sede di gara, e un presunto difetto nella formazione del fascicolo virtuale dell’Impresa mandante del Raggruppamento aggiudicatario.
Il Giudice ha chiarito che il presunto illecito rientrava nelle cause di esclusione non automatiche previste dall’art. 95 del Dlgs. n. 36/2023 e che l’Amministrazione aveva correttamente esercitato la propria discrezionalità ritenendo non grave la violazione, trattandosi di una sanzione pecuniaria di modesta entità.
Quanto al fascicolo virtuale, il Giudice ha confermato che tale strumento costituisce un mezzo di supporto e non un requisito essenziale ai fini della partecipazione e che l’Amministrazione può legittimamente ricorrere all’autocertificazione ai sensi degli artt. 99 e 101 del Dlgs. n. 36/2023, quando vi siano irregolarità meramente documentali.
Alla luce di tutte le valutazioni svolte, il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.






