Il Tar Lombardia Milano, Sezione III, con la pronuncia del 20 febbraio 2015, n. 519 ha contribuito a chiarire i limiti, ristretti, entro i quali una impresa non partecipante ad una procedura di gara può procedere ad impugnazione della procedura stessa.
Costituisce principio generale, infatti, quello di ammissibilità dell’impugnativa degli esiti di una gara pubblica solo per i soggetti partecipanti alla medesima, con ristrettissime eccezioni “nei casi di soggetto che contrasta in radice la scelta della stazione appaltante di indire la procedura comparativa, nonché di operatore economico di settore, che contesta un affidamento diretto dell’appalto o che manifesta l’intenzione
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