Gare telematiche: tecnicamente non c’è alcun termine minimo per presentare le offerte

Nella Sentenza n. 1191 del 30 agosto 2016 del Tar Lombardia, il ricorrente contesta la lettera di invito con la quale un Comune ha indetto una procedura negoziata con modalità telematica per affidare, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ilSservizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una nuova Palestra.

I Giudici lombardi statuiscono che il Sistema del Dlgs. n. 50/16 per il caso particolare per cui è causa, ovvero per le gare telematiche, non prevedrebbe alcun termine minimo per presentare le offerte. Ciò si ricava dal testo della legge, osservando che l’art. 79, nel fissare appunto i termini minimi per tutte le gare, non richiama il precedente art. 63, che prevede appunto le gare telematiche. Però risulta conforme anche a logica, dato che la ragion d’essere, per così dire, delle procedure telematiche è proprio la speditezza. Pertanto, in materia andranno applicati i principi generali: fissare il termine entro il quale, in concreto, va presentata l’offerta, rappresenta esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal Giudice nei soli casi di illogicità manifesta.