Gestione del “Fondo risorse decentrate” nei Comuni in “Dissesto”: vincoli, competenze e utilizzo delle quote

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 211 del 1° agosto 2025

Nella fattispecie si esaminano i quesiti di un Comune in dissesto sulla costituzione, gestione e utilizzo del Fondo risorse decentrate. Se in un anno il Fondo non viene costituito o il contratto decentrato non viene firmato, la quota obbligatoria prevista dal Ccnl confluisce nell’avanzo vincolato e rimane utilizzabile anche negli anni successivi.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 10/2024, ha chiarito che, una volta costituito e certificato il Fondo, il vincolo riguarda sia le risorse stabili sia quelle variabili. La richiesta di qualificare come “variabili” risorse originariamente “stabili” è inammissibile perché attiene all’interpretazione contrattuale, di competenza dell’Aran.

In merito all’utilizzo delle somme dell’avanzo vincolato quando il contratto non è sottoscritto entro l’anno, si conferma quanto già stabilito dalla Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 51/2022: occorre attenersi al quadro contabile vigente.

Quanto al riparto di competenze, la gestione spetta agli organi ordinari dell’ente, poiché l’obbligazione sorge solo con la sottoscrizione del contratto decentrato (principio di competenza finanziaria potenziata, all. 4/2 del Dlgs. n. 118/2011 e art. 252, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000), e non all’Osl.

Sui pagamenti, in generale non si può procedere prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, ma la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con Delibera n. 20/2024, ha precisato che, se la contrattazione è stipulata l’anno successivo, gli impegni possono gravare sulle risorse vincolate dell’avanzo, mediante variazione di bilancio, anche in esercizio provvisorio (art. 187, comma 3, del Tuel).

In conclusione, per i Comuni in dissesto le quote vincolate del Fondo restano conservate e possono finanziare gli impegni quando si forma il titolo giuridico (sottoscrizione del Ccdi o atto unilaterale), nel rispetto del bilancio vigente, del Ccnl e dei principi contabili, restando esclusa ogni valutazione sui contenuti e sui criteri della contrattazione.

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