“Gestione separata Inps”: un chiarimento sulla riduzione delle sanzioni irrogate ai professionisti iscritti

L’Inps ha diffuso il Messaggio 15 gennaio 2014, n. 821, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio in vigore per la “Gestione separata” dei professionisti e alla possibilità di addivenire alla riduzione delle sanzioni irrogate dallo stesso Istituto per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011.

In via preliminare, l’Inps ha ricordato che l’obbligo di iscrizione alla “Gestione separata” viene meno esclusivamente quando il soggetto è obbligato a contribuire presso altra Cassa previdenziale.

Nel momento in cui si realizza il presupposto che determina l’obbligo di contribuzione alla “Gestione separata”, il professionista deve:

  • iscriversi alla “Gestione” (nel caso in cui il professionista non sia obbligato a contribuire alla propria Cassa o nel caso in cui abbia optato per la contribuzione alla “Gestione separata”);
  • compilare e trasmettere il Quadro “RR”, sez. 2, del “Modello Unico PF”, all’interno del quale vengono calcolati la retribuzione valida ai fini del calcolo della base imponibile previdenziale, il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l’eventuale eccedenza portata o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato.

Dopo la presentazione del Quadro sopra indicato, l’Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare i controlli di rito e, nel caso in cui riscontri un’incongruenza tra i dati dichiarati e gli importi versati, provvede al recupero dei contributi previdenziali ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del Dpr. n. 602/73.

Al fine dell’inquadramento del regime sanzionatorio da applicare, l’Istituto ha ricordato che la volontaria mancata iscrizione alla “Gestione” o la volontaria mancata determinazione della base imponibile ai fini fiscali, integrano la fattispecie dell’evasione regolata dall’art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/00.

Sulla corretta individuazione dell’obbligo contributivo alla “Gestione separata” erano sorti, sin dal 1996, dubbi interpretativi sull’assoggettamento ad essa per i professionisti iscritti al relativo Albo professionale, ma che da regolamento non erano tenuti al versamento alla propria Cassa di competenza. Sul punto sopra citato la giurisprudenza di merito ha avuto un orientamento contrastante e non univoco, ed è per questo motivo che è intervenuta una norma di interpretazione autentica, precisamente l’art. 18, comma 12, della Legge n. 111/11, con la quale è stato consolidato l’obbligo di contribuzione alla “Gestione separata” per il professionista non tenuto al versamento presso la Cassa di competenza.

Tenuto conto dell’incertezza normativa presente prima dell’entrata in vigore della norma interpretativa indicata, l’Inps concede, per i periodi accertati prima antecedenti il 6 luglio 2011, di addivenire alla riduzione delle sanzioni ai soli interessi legali ex art. 116, comma 15, lett. a), della Legge n. 388/00, a condizione che il professionista:

  • produca istanza motivata al fine dell’ottenimento della citata riduzione;
  • si impegni al versamento dell’importo in un’unica soluzioni oppure avvii la rateazione degli importi dovuti all’Istituto;
  • non abbia altri debiti pendenti con l’Inps, oltre a quello derivante dalla violazione che intende regolarizzare.

L’istanza dovrà essere presentata tramite procedura telematica da parte del soggetto obbligato oppure del suo intermediario.

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