Corte dei conti Marche, Sentenza n. 110 del 3 giugno 2025
Il caso riguarda la verifica dell’ammissibilità di un conto presentato da un funzionario incaricato della gestione di beni mobili di un Ente Locale. La questione posta è se tale soggetto fosse effettivamente tenuto a rendere un conto giudiziale, ovvero se rientrasse tra i cosiddetti agenti contabili, soggetti a responsabilità contabile e al relativo giudizio dinanzi alla Corte dei conti.
La Sezione chiarisce che l’obbligo di rendere il conto giudiziale sussiste solo in presenza di un “debito di custodia”, che ricorre quando il soggetto è incaricato della gestione materiale di beni mobili in un deposito o magazzino, con carichi e scarichi formalmente registrati e un obbligo di restituzione dei beni ricevuti. Al contrario, si parla di “debito di vigilanza” quando il funzionario ha soltanto il compito di sorvegliare sull’uso corretto dei beni assegnati agli Uffici, senza operare come magazzino o centro di distribuzione. In questo secondo caso, non si configura un obbligo di resa del conto giudiziale.
La Sezione precisa che la gestione con debito di custodia si riferisce tipicamente a situazioni in cui vi è un deposito organizzato per il rifornimento delle varie articolazioni dell’amministrazione, mentre la vigilanza si riferisce al controllo sul normale funzionamento dell’ufficio e sull’uso immediato dei beni. Qualora, invece, la giacenza di beni presso un ufficio ecceda le necessità ordinarie e sia finalizzata a un rifornimento continuo, si configura una vera e propria gestione contabile con debito di custodia, soggetta quindi a giudizio di conto.
Nel caso esaminato, il conto trasmesso non documenta una gestione di tipo contabile, ma si limita a elencare beni in uso agli uffici, senza evidenziare movimenti o responsabilità di custodia. Mancano inoltre alcuni elementi formali previsti per la corretta presentazione del conto. In assenza dei presupposti richiesti dalla normativa, la Sezione conclude che il soggetto non rivestiva la qualifica di agente contabile, e dichiara improcedibile il giudizio, riconoscendo che era tenuto solo a un obbligo di vigilanza amministrativa, non alla resa del conto giudiziale.






