Nella Delibera n. 527 del 20 novembre 2015 della Corte dei conti Veneto, la Sezione rileva che, in relazione al complesso rapporto che si pone tra Ente Locale e Organismi partecipati, l’utilizzo di risorse pubbliche impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone quindi, sia la giurisdizione che il controllo dell
a Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli Organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli Enti Locali che partecipano al capitale di tali Società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell’intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell’Ente partecipante, non presuppongono soltanto che quest’ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale.
Infatti, anche a fronte di Enti dotati di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite di detti Organismi, le eventuali scelte politiche volte ad addossare tali oneri all’Ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto Ente è esponenziale, richiedono a monte approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell’attività societaria.
Ciò, rispetto:
– alla missione istituzionale dell’Ente;
– all’effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
– all’appropriatezza del modulo gestionale;
– alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/co-sti/ risultati offerti da possibili moduli alternativi;
– alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un’ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.
Inoltre, secondo la Sezione, non si può prescindere da un costante e attento monitoraggio in ordine all’effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell’organismo, negli elementi originariamente valutati. Pertanto, è necessario per il Comune, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia delle proprie partecipazioni, effettuare un effettivo monitoraggio sull’andamento gestionale delle stesse. Il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’Ente. Infatti, la necessità in altri termini di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell’oggetto sociale alle finalità dell’Ente non può prescindere da un’azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte. In tale prospettiva, l’intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza, d’indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio, e la qualità di socio comportano.
Corte dei conti Veneto – Delibera n. 527 del 20 novembre 2015