Ici: accertamento con adesione e impugnazione della rendita

Nella Sentenza n. 25550 del 3 dicembre 2014, della Corte di Cassazione, un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento Ici con contestuale notifica del nuovo classamento.

I Giudici di legittimità hanno osservato che l’art. 74, comma 3, della Legge n. 342/00, prevede che per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria o degli Enti Locali, i soggetti attivi d’imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita.
Gli atti impositivi inviati al contribuente costituiscono a tutti gli effetti atti di notificazione della rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, del Dlgs. n. 546/92.
Se il contribuente riceve una liquidazione Ici dipendente da un nuovo classamento e presenta un’istanza di accertamento con adesione al Comune, questa non vale a sospendere i termini per impugnare l’atto catastale contestualmente notificato.
In conclusione, l’istanza di accertamento con adesione Ici non sospende i termini per la contestazione del classamento. Nello specifico, trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell’atto, la rendita diviene definitiva anche se risulta ancora possibile presentare ricorso per quanto concerne l’Ici.