Ici: atto modificativo della rendita catastale

Nella Sentenza n. 27024 del 15 novembre 2017, della Corte di Cassazione, una Società impugnava gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’Ici relativa agli anni dal 2001 al 2004 assumendo che l’accertamento traeva origine dalla modificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare che non era stata previamente notificata, laddove l’art. 74 della Legge n. 342/00 prevede che l’atto modificativo della rendita catastale è efficace solo per i periodi successivi alla sua notifica. La Suprema Corte rileva che l’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/00, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso. E va considerato che, nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia.

 

Sentenza n. 27024 – Corte di Cassazione 2017