Nell’Ordinanza n. 32088 del 9 dicembre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che in tema d’Ici, l’esenzione dall’Imposta che l’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Dpr. n. n. 917/1986 (Enti pubblici e privati, diversi dalle Società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Pertanto, l’esenzione non spetta, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Peraltro, la Suprema Corte precisa che in tema d’Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.