Ici: detrazione per l’abitazione principale spetta solo per l’immobile di effettiva dimora abituale del nucleo familiare

Nell’Ordinanza n. 15444 del 20 giugno 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda un nucleo familiare composto solo dai 2 coniugi, poiché i figli sono residenti altrove. Il marito, contribuente ricorrente, aveva una residenza in un Comune differente rispetto alla moglie. Quindi, in base a quanto sopra, la Suprema Corte afferma che, in materia di Ici, la detrazione per l’abitazione principale spetta solo per l’immobile di effettiva dimora abituale del nucleo familiare a prescindere dalla residenza anagrafica dei coniugi. Perciò, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del Dlgs. n. 504/92, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari.