Nell’Ordinanza n. 15444 del 20 giugno 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda un nucleo familiare composto solo dai 2 coniugi, poiché i figli sono residenti altrove. Il marito, contribuente ricorrente, aveva una residenza in un Comune differente rispetto alla moglie. Quindi, in base a quanto sopra, la Suprema Corte afferma che, in materia di Ici, la detrazione per l’abitazione principale spetta solo per l’immobile di effettiva dimora abituale del nucleo familiare a prescindere dalla residenza anagrafica dei coniugi. Perciò, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del Dlgs. n. 504/92, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari.