Nell’Ordinanza n. 26397 del 17 ottobre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che in tema di Ici, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il Regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale.
Il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in epigrafe citata, ha chiarito il trattamento impositivo ai fini Ici/Imu in caso di aree destinate ad attività estrattiva.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello proposto dal Comune avverso la Pronuncia di primo grado della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso della Società contribuente avverso avviso di accertamento Ici 2009, sul presupposto che l’area adibita ad attività estrattiva non fosse da considerare edificabile.
Avverso la Sentenza della Ctr. il Comune proponeva quindi ricorso per Cassazione deducendo l’erroneità della Pronuncia, laddove i Giudici di merito avevano affermato che i terreni soggetti ad attività estrattiva, sebbene qualificati come fabbricabili dagli strumenti di pianificazione urbanistica, non fossero assoggettabili ad Ici, in quanto le norme di attuazione del Piano urbanistico ne consentivano comunque l’utilizzo solo per attività di cava.
Il ricorrente deduceva poi, per quanto di interesse, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 del Cc. e dell’art. 221 e seguenti, del Cpc., per non avere la Commissione tributaria regionale tenuto conto del certificato di destinazione urbanistica, dal quale si evinceva che in tutte le zone urbanistiche classificate in “D” era comunque possibile realizzare interventi edilizi specifici.
La decisione
Le censure, secondo la Suprema Corte, erano fondate.
Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che, come evidenziato dalla Ctr. sulla base del certificato di destinazione urbanistica, il terreno in questione era inserito nel Piano urbanistico del Comune in zona “D”, sottozona “D1”, con destinazione di cava estrattiva e di discarica controllata industriale, e quest’ultima destinazione urbanistica trovava riscontro anche sul piano fattuale, trattandosi di cava di estrattiva debitamente autorizzata.
Sulla base di questa destinazione urbanistica, il terreno era dunque suscettibile di potenzialità edificatoria, ancorché limitata perché strumentalmente finalizzata all’attività estrattiva.
Ricorreva pertanto, esattamente in termini, quanto già stabilito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14409 del 9 giugno 2017, secondo cui, “in tema di Ici, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il Regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale”.
La Corte di Cassazione rilevava quindi come non vi fossero ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale, quale quella in esame, potessero considerarsi – ai fini del tributo in oggetto – agricoli.
In tema di Ici – rileva ancora la Corte – la stessa Cassazione a Sezioni Unite, ha del resto statuito che, “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del Dl. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2005, e dell’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone tuttavia di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”[1].
Osservazioni
L’area classificata come “D3” nel Piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva, non può quindi qualificarsi come agricola.
Così aveva peraltro già stabilito anche la stessa Cassazione con l’Ordinanza n. 7419 del 15 marzo 2019. L’Ente Locale potrà quindi in tali casi legittimamente adottare una Delibera che attribuisca a dette aree il valore venale in comune commercio, determinando pertanto l’Imposta eventualmente evasa sulla base dello stesso valore venale.
La stessa Cassazione aveva peraltro già in passato affermato l’infondatezza di argomentazioni in ordine alle limitazioni dell’attività edificatoria derivanti dal vincolo esistente su una parte del terreno, soprattutto laddove la stessa Amministrazione comunale, nell’adottare la Delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione, abbia stabilito tale valore proprio in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie dell’attività nelle stesse consentita.
di Giovambattista Palumbo
[1] Corte di Cassazione, Sentenza n. 25506/2006.





